Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16870 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16870 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;’
sulle conclusioni del PG
131 G.i.p. del Tribuale di Teramo il 22 febbraio 2023, su richiesta delle Parti, ha emesso sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di NOME.: NOMENOME imputato — si legge nell’epigrafe della sentenza – di più cessioni di droga pesante (violazioni dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: capi sub lett. A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L), fatti tutti contestat come commessi tra febbraio ed ottobre 2022.
Ricorre per la cassazione della sentenza COGNOME tramite Difensore di fiducia e si affida a due motivi con cui denunzia violazione di legge.
2.1. Con il primo motivo censura la violazione degli artt. 129 e 192 cod. proc. pen., in quanto, non apparendo gravi gli indizi a carico dell’imputato, si sarebbe imposto il proscioglimento dello stesso.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 448, comma 2, cod. proc. pen.
Premette di avere avanzato istanza di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per tutti i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), ed L) di cui alla rubrica nel proc. n. 1427/2022 P.M. ed inoltre anche per altro reato, ossia per la detenzione illecita di 62 grammi di eroina e di 11 grammi di cocaina, sostanze rinvenute nella sua abitazione il 16 novembre 2022 mentre si eseguiva misura cautelare disposta in relazione ai reati di cui al proc. n. 1427/2022 P.M., quest’ultimo fatto ritenuto espressamente nella richiesta il più grave illecito, con le attenuanti generiche, con l’aumento per tutti gli altri indic riuniti in continuazione e la diminuzione finale per il rito; a tale proposta h aderito per iscritto il P.M. il 12 dicembre 2022.
La sentenza emessa, tuttavia, pur giungendo alla pena finale concordata, ad avviso del ricorrente “stravolgeva l’accordo intercorso tra le parti” (così alla p. 3 dell’atto di impugnazione), in quanto partiva dalla pena base per il reato ritenuto più grave di cui al capo A), ossia plurime cessioni di eroina a COGNOME NOME tra febbraio e luglio 2022, trascurando del tutto il reato di detenzione illecita di eroina e di cocaina il 16 novembre 2022. Donde – si segnala criticamente – il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e immotivata violazione dell’accordo raggiunto tra l’imputato ed il Pubblico Ministero.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
11 Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 22 gennaio 2024 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2:11 primo motivo è manifestamente infondato, poiché la contestazione della gravita indiziaria pur dopo avere prestato consenso all’applicazione di pena rinunziando alla verifica processuale delle prove raccolte dal P.M. fuoriesce dal novero dei casi di ricorribiiità delle sentenze ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il secondo motivo risulta, invece, fondato. Infatti, la richiesta di applicazione di pena dell’imputato in data 1° dicembre 2022 risulta comprensiva anche del reato di detenzione illecita accertata il 16 novembre 2022 e su di essa P.M. ha manifestato parere favorevole per iscritto il 12 dicembre 2022; né emerge traccia di modifiche dell’accordo scritto già raggiunto dal verbale dell’udienza tenutasi il 22 febbraio 2023 (avendo il Collegio accesso diretto agli atti, atteso il tipo di vizio denunziato: ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/0.1/2013, COGNOME, Rv. 255304, secondo cui «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali»).
Consegue, di necessità, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.
Così deciso il 08/02/2024.