Accordo sulla pena in appello: una porta chiusa per la Cassazione?
L’accordo sulla pena in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, offrendo all’imputato la possibilità di concordare una rideterminazione della sanzione. Tuttavia, questa scelta strategica comporta conseguenze significative sul diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: aderire a tale accordo equivale a una rinuncia a future contestazioni, rendendo inammissibile un eventuale ricorso successivo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Lecce per una serie di reati fallimentari. In sede di appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un’intesa, presentando alla Corte d’Appello un’istanza congiunta per la rideterminazione della pena, secondo le disposizioni dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte accoglieva la richiesta, riformando la pena ma confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali: l’eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto e un errato giudizio nel bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti generiche, che a suo dire avrebbero dovuto prevalere.
Il Ricorso e la questione dell’accordo sulla pena
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte non riguardava il merito delle doglianze dell’imputato, ma una questione preliminare e assorbente: la compatibilità tra l’aver stipulato un accordo sulla pena e la successiva proposizione di un ricorso. In sostanza, ci si chiedeva se la volontà di concordare la pena potesse coesistere con il diritto di contestare quella stessa pena in un grado di giudizio superiore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle censure. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa degli effetti prodotti dall’accordo processuale ex art. 599-bis c.p.p.
Le Motivazioni
Secondo la Corte, la scelta di avvalersi dell’accordo sulla pena non è una mera formalità, ma un atto dispositivo che produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale successivo. Accettando di concordare la pena, l’interessato di fatto rinuncia a sollevare qualsiasi questione, anche quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio. Questo potere dispositivo, riconosciuto all’imputato dalla legge, limita la cognizione del giudice d’appello e, di conseguenza, preclude l’accesso al giudizio di legittimità.
La Cassazione ha equiparato gli effetti dell’accordo a quelli di una rinuncia esplicita all’impugnazione. Richiamando precedenti giurisprudenziali consolidati, i giudici hanno sottolineato che non è logicamente ammissibile, da un lato, chiedere e ottenere una pena concordata e, dall’altro, lamentarsi del risultato ottenuto tramite un’ulteriore impugnazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio di coerenza processuale e di auto-responsabilità delle parti. La scelta di accedere a un accordo sulla pena in appello deve essere ponderata attentamente, poiché implica la definitiva accettazione della sanzione concordata e chiude la porta a un futuro ricorso in Cassazione. Per la difesa, ciò significa che ogni valutazione sull’adeguatezza della pena e sul bilanciamento delle circostanze deve essere compiuta prima di aderire all’accordo, poiché dopo non vi sarà più spazio per ripensamenti. Questa decisione rafforza l’efficacia deflattiva dell’istituto, garantendo che gli accordi raggiunti in appello rappresentino effettivamente il capitolo conclusivo del processo.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza d’appello dopo aver raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.?
No. Secondo l’ordinanza, la stipulazione di un accordo sulla pena in appello ha un effetto preclusivo che impedisce di presentare un successivo ricorso in Cassazione, in quanto tale accordo equivale a una rinuncia a ulteriori impugnazioni.
Quali tipi di questioni sono precluse dal ricorso in Cassazione dopo un accordo sulla pena?
Tutte le questioni, comprese quelle relative all’entità della pena, al bilanciamento delle circostanze e persino quelle che potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice. L’accordo implica una rinuncia totale a contestare la sentenza.
Cosa succede se si presenta comunque un ricorso in Cassazione dopo un accordo sulla pena?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza formalità di procedura. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35417 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, che, a seguito di istanza formulata ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato all’imputato, confermando nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 216 comma 1, n. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, e 223 legge fall.;
Considerato che, con i motivi di ricorso, il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in merito sia all’eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto, sia al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, lamentando che la corte di merito avrebbe dovuto operare il giudizio in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto a quelle aggravanti;
Considerato che tutti i motivi di ricorso proposti non sono consentiti alla luce della modalità di definizione prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello. Invero, il potere dispositivo riconosciuto dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila 4eli&E1:0 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024