Accordo sulla pena in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto dell’accordo sulla pena in appello, introdotto per snellire i processi, produce effetti significativi sulle possibilità di impugnazione successive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che, una volta raggiunto tale accordo, non è più possibile contestare la propria responsabilità penale. Analizziamo questa importante decisione.
La Vicenda Processuale
Due soggetti venivano condannati in primo grado dal Tribunale per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità in concorso. In seguito, proponevano appello avverso la sentenza.
Nel giudizio di secondo grado, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Le parti concordavano sull’accoglimento di alcuni motivi di appello, rinunciando però a quelli relativi all’affermazione della responsabilità penale. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, rideterminava la pena per entrambi gli imputati come pattuito.
Tuttavia, nonostante l’accordo, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione proprio in merito alla loro colpevolezza.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Accordo sulla Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, basando la sua decisione su un principio consolidato. I giudici hanno sottolineato che, quando le parti raggiungono un accordo sulla pena in appello e vi è una rinuncia ai motivi che contestano la responsabilità, il giudice di secondo grado non è tenuto a fornire una motivazione sul perché non abbia prosciolto l’imputato.
In altre parole, l’accordo cristallizza la situazione processuale per quanto riguarda l’affermazione di colpevolezza. Il compito del giudice d’appello si limita a verificare la correttezza dell’accordo e ad applicare la pena concordata, senza dover riesaminare nel merito la questione della responsabilità.
La Corte ha richiamato precedenti sentenze (come la n. 19983/2020 e la n. 44625/2019) che confermano questo orientamento. Il giudice d’appello, in caso di accordo, non deve motivare né sull’insussistenza di cause di proscioglimento, né sulla presenza di nullità, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto. Di conseguenza, un ricorso in Cassazione che sollevi proprio queste questioni, dopo un accordo sulla pena, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce la natura e gli effetti dell’accordo sulla pena in appello. Questo strumento processuale, se da un lato offre il vantaggio di una rapida definizione del processo e di una pena concordata, dall’altro comporta una rinuncia implicita a contestare ulteriormente il giudizio di colpevolezza. Chi sceglie questa strada deve essere consapevole che le porte per un riesame della propria responsabilità nelle successive fasi di giudizio si chiudono. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata, come previsto dalla legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare la propria colpevolezza in Cassazione dopo un accordo sulla pena in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena rinunciando ai motivi di appello sulla responsabilità, non è più possibile sollevare questioni sulla colpevolezza nel successivo ricorso.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in euro quattromila per ciascuno.
Il giudice d’appello deve motivare la condanna dopo un accordo tra le parti?
No. Quando accoglie la richiesta di accordo sulla pena, il giudice d’appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato, né su altre questioni di merito o procedurali a cui le parti hanno rinunciato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe.
All’esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Crotone del 16 novembre 2022, COGNOME e COGNOME sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. La sentenza di appello è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis e 602 comma 1-bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull’accoglimento di alcuni motivi di appello con rinuncia a quelli concernenti la responsabilità ed essendo stata applicata dalla Corte la pena concordata: anni uno, mesi dieci di reclusione ed C 5555,00 di multa per COGNOME; anni uno, mesi otto di reclusione ed C 5.000,00 di multa per COGNOME.
Considerato che i ricorrenti deducono vizi di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità.
Rilevato che quando, come nel caso di specie, vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo sulla pena, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull’insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, NOME COGNOME, Rv. 27738101).
Ritenuto che l’inammissibilità dei ricorsi possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, i ricorrenti debbano essere condannati anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila per ciascuno di loro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore