Accordo in appello: è valido senza la presenza dell’imputato?
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione fa luce su un’importante questione procedurale: la validità di un accordo in appello (o concordato) raggiunto in assenza dell’imputato. La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stabilito un principio chiaro: la volontà dell’imputato, espressa tramite il suo difensore munito di procura speciale, prevale e sana eventuali vizi procedurali, come la mancata traduzione per l’udienza.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte di Appello di Catania, con cui un imputato, condannato per ricettazione e altri reati, aveva raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Successivamente, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge. In particolare, sosteneva che la Corte di Appello non avesse disposto la sua traduzione per l’udienza del 22 febbraio 2024, nonostante egli si trovasse agli arresti domiciliari, impedendogli di fatto di partecipare al procedimento.
Il Ricorso e la questione sull’accordo in appello
Il nucleo del ricorso si concentrava sulla presunta lesione del diritto di difesa e di partecipazione al processo. L’imputato riteneva che la sua assenza forzata all’udienza in cui si è perfezionato l’accordo in appello costituisse una violazione insanabile. La difesa puntava a far dichiarare nullo l’accordo e, di conseguenza, la sentenza che lo aveva recepito. La questione sottoposta alla Suprema Corte era, quindi, se la volontà di patteggiare la pena, manifestata dal difensore, potesse superare la mancata presenza fisica dell’assistito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La motivazione dei giudici è netta e si fonda su un’attenta analisi della volontà dell’imputato.
I giudici hanno osservato che, durante l’udienza in Corte d’Appello, il difensore di fiducia dell’imputato era presente e, soprattutto, era munito di una procura speciale. Questo documento conferiva al legale il potere specifico di rappresentare l’assistito per raggiungere un nuovo accordo sulla pena. In quell’occasione, il difensore non ha sollevato alcuna eccezione riguardo alla costituzione delle parti o all’assenza del suo cliente.
Al contrario, ha agito attivamente per conto dell’imputato, raggiungendo un nuovo patteggiamento e rinunciando implicitamente a tutti gli altri motivi di ricorso. Secondo la Cassazione, questa condotta dimostra in modo inequivocabile la volontà dell’imputato di aderire all’accordo. Tale volontà, espressa attraverso il procuratore speciale, ha l’effetto di ‘sanare’ qualsiasi vizio procedurale precedente, inclusa la mancata traduzione. La Corte sottolinea che non si è verificata alcuna violazione di legge, poiché la scelta di concordare la pena, atto personalissimo delegato al difensore, prevale sulla necessità della presenza fisica.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte ribadisce la centralità della procura speciale nel processo penale, specialmente in relazione agli istituti premiali come il concordato in appello. La sentenza chiarisce che quando un imputato conferisce al proprio difensore il potere specifico di accordarsi sulla pena, la manifestazione di tale volontà da parte del legale è sufficiente a perfezionare l’atto, superando anche vizi procedurali relativi alla partecipazione dell’imputato stesso. In sostanza, la volontà di addivenire a un accordo, espressa tramite un rappresentante legalmente autorizzato, è considerata sovrana e sana le irregolarità che non intaccano il nucleo essenziale del diritto di difesa, qui pienamente esercitato attraverso la scelta consapevole del rito alternativo.
Un accordo in appello è valido se l’imputato agli arresti domiciliari non viene tradotto in udienza?
Sì, secondo questa ordinanza è valido se il suo difensore, munito di procura speciale, lo rappresenta e perfeziona l’accordo, manifestando così la volontà del suo assistito di aderirvi e di rinunciare ad altri motivi di ricorso.
Quale valore ha la procura speciale in questo contesto?
La procura speciale ha un valore fondamentale. Attraverso di essa, l’imputato conferisce al difensore il potere di compiere un atto specifico (come un accordo sulla pena) in suo nome. La Corte considera l’azione del difensore con procura speciale come espressione diretta della volontà dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la presunta violazione di legge (mancata traduzione) è stata ‘sanata’ dalla volontà dell’imputato di raggiungere un accordo sulla pena. Questa volontà, espressa dal suo procuratore speciale, ha di fatto superato e risolto il vizio procedurale lamentato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29990 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 22/02/2024 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha inflitto al ricorrente la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di ricettazione ed altro.
2.Ricorre per cassazione NOME COGNOME e deduce violazione di legge per non avere la Corte disposto la traduzione dell’imputato per l’udienza del 22 febbraio 2024, essendo egli ristretto agli arresti domiciliari.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto nella udienza indicata dal ricorrente, senza alcuna eccezione inerente alla costituzione RAGIONE_SOCIALE parti, il suo difensore di fiducia, munito di procura speciale, ha rappresentato il suo assistito giungendo ad un nuovo accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., sicché non si è verificata alcuna violazione di legge, comunque sanata dalla volontà dell’imputato, espressa attraverso il proprio procuratore speciale, di addivenire ad un accordo sulla pena con rinuncia a tutti gli altri motivi di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.07.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME
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