Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME ANAGNI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avvi o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 maggio 2023, la Corte di Appello di Roma, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale r della sentenza del 22 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari pres Tribunale di Frosinone, ha rispettivamente ridetermiNOME in anni quattro e sei di reclusione ed euro 22.000 di multa la pena inflitta a COGNOME COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73 commi 1 e 1 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in continuazione con altra pronuncia; in anni due e mesi dieci di reclusion euro 14.000 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui al comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e in anni tre e mesi due di reclusion euro 16.000 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui al commi 1 e 4 e 80 comma 1 lettera a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
È stato proposto unico ricorso per cassazione nell’interesse di tutti ricorrenti, in forza del quale gli stessi hanno lamentato il vizio di motivazi riguardo alla mancata assoluzione degli imputati dai reati agli stessi ascritt
I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.
In relazione al generico motivo di censura, a norma dell’art. 599-b comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 1 la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fa richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in part motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi d viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, i Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Tanto COGNOME richiamato, COGNOME emerge dunque evidente COGNOME l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dai ricorrenti, i quali – in sede di appello rinunciato ai motivi di gravame tra l’altro in tema di affermazio responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzioNOME proprio ai sensi dell’art. 599-bis cit. Vi è stata pertanto rinuncia alla sollevata in questa sede, e d’altronde l’accordo sulla rideterminazione in melius del trattamento sanzioNOMErio, a fronte della rinuncia a tutti i motivi di g assorbe ogni ulteriore questione eventuale al riguardo
Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una v consacrato nella decisione del giudice, non può essere quindi unilateralme modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504). Ipotesi certamente non ricorrente in specie, né alcuna doglianza in proposito.
Non può che concludersi pertanto nel senso dell’inammissibilità dei rico Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituziona rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «l abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della c di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegu norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento no quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Ca delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
estensore
Il Presidente