Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Mercato San Severino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 14/03/2023 dalla Corte d’Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/03/2023, la Corte d’Appello di Salerno ha – per quanto qui rileva – parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di COGNOME NOME, in data 07/06/2022, in relazione a plurime violazioni della normativa in tema di stupefacenti.
In particolare, la Corte d’Appello – preso atto della rinuncia dell’imputato a tutti i motivi di ricorso diversi da quelli relativi al diniego delle attenuanti gener e alla misura del trattamento sanzionatorio – ha applicato al COGNOME, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, determinata previo riconoscimento delle attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazion dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, alla qualificazione giuridica e alla mancata valutazione del quantitativo di stupefacente e del principio at
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollec una declaratoria di inammissibilità del ricorso, attribuendo rilievo dirimen intervenuta rinuncia ai motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è radicalmente inammissibile.
Questa Suprema Corte ha chiarito, con indirizzo interpretativo del tu consolidato, che «è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a ques anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciu parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha ef preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudiz legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione» (S 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01, la quale, applicazione del principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso relati valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.
È superfluo evidenziare che il principio appena richiamato deve trova applicazione nella fattispecie in esame, in cui il COGNOME – dopo aver rinuncia a tutti i motivi di appello diversi da quello relativo alla mancata concession attenuanti generiche, e di conseguenza a quello relativo alla determinazione d pena – si duole della mancata applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. del 1990.
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità de ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE d Ammende.