Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME‘COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino di condanna per furto pluriaggravato, con la recidiva (in Casoria il 4/4/2004), è stato recepito l’accordo delle parti sulla pena e rideterminata la pena con le generiche equivalenti sulla recidiva e le altre aggravanti, con rinuncia alle censure sull responsabilità;
ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che poteva anche essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l’accordo delle parti in appello;
considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (sez. 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 1 cod. proc. pen.; sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006);
che, nella specie, il ricorrente ha, per l’appunto, contestato la mancata esclusione della recidiva, invocando la prescrizione del reato, altresì assumendo la violazione del bis in idem sostanziale nel caso in cui la recidiva venga considerata sia per calcolare il tempo prescrizionale c.d. base, che ai sensi dell’art. 161, cod. pen., tesi che tuttavia non tiene conto del consolidat orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 30046 del 23/6/2022, °retti, Rv. 283328-01; sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, COGNOME, Rv. 285267-01, in cui si è spiegato che la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sul calcolo del termin prescrizionale minimo, ex art. 157, c.2, c.p. e, in presenza di atti internativi, su quello ma ex art. 161, c. 2, c.p., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in dem” sostanziale o dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza delta Corte EDU dei 10 febbraio 2009 nei caso Zolotoukhine);
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni dì esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 3 aprile 2024