Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38578 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli di condanna del predetto per detenzione illecita di 1052 dosi complessive di cocaina (in Caivano, 14/9/22), è sta recepito l’accordo delle parti sulla pena;
ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l’accordo delle parti in appello;
considerato che il liotere dispositivo riconosciuto alla parte dal «uovo art. 599 bis cod. · proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunc all’impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l’appunto ritenuto inammissib il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità a dell’art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006);
che, nella specie, il ricorrente ha, per l’appunto, dedotto violazione di legge e viz motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato in ipotesi di cui all’a comma 5, d.P.R. n. 309/1990;
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024