Accordo in Appello: Impossibile Contestare la Pena Concordata
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: una volta raggiunto un accordo in appello sulla pena, non è più possibile contestarne la misura. Questa decisione chiarisce i limiti dell’impugnazione e la natura vincolante degli accordi processuali, offrendo importanti spunti di riflessione per imputati e difensori.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per reati legati agli stupefacenti. In sede di appello, gli imputati avevano raggiunto un’intesa con la Procura Generale per una parziale riforma della sentenza, ottenendo una riduzione delle pene. La Corte d’Appello, verificata la congruità dell’accordo, aveva quindi rideterminato le sanzioni conformemente a quanto pattuito.
Nonostante l’esito favorevole del giudizio di secondo grado, gli stessi imputati decidevano di presentare ricorso per cassazione, contestando proprio la misura della pena che avevano liberamente concordato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il valore dell’accordo in appello
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e granitico.
L’istituto dell’accordo in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, permette alle parti (imputato e Procura Generale) di concordare i motivi di appello da accogliere, rinunciando agli altri. Solitamente, l’accordo si concentra sulla rideterminazione della pena. Se il giudice ritiene l’accordo congruo, pronuncia sentenza conformemente ad esso.
Le motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno spiegato che l’imputato che accetta liberamente di concordare la pena con l’accusa, ottenendo una sanzione inferiore a quella inflitta in primo grado, perde il diritto di contestarla successivamente. L’accordo, infatti, avviene dopo un pieno accertamento della responsabilità nel primo grado di giudizio, che non viene più messo in discussione dall’appellante.
La Corte ha specificato che questo principio vale anche quando vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale, come nel caso di uno dei ricorrenti. L’aver aderito all’accordo sulla pena sana ogni potenziale vizio e preclude qualsiasi ulteriore doglianza sul punto.
Di conseguenza, la Corte ha provveduto alla declaratoria di inammissibilità ‘de plano’, ovvero con una procedura semplificata e senza udienza, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i casi di evidente infondatezza.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce la serietà e la definitività degli accordi processuali. Un imputato che opta per un accordo in appello deve essere pienamente consapevole che tale scelta comporta una rinuncia a contestare i punti oggetto dell’intesa. La decisione della Cassazione serve come monito: le strategie processuali vanno ponderate attentamente, poiché le scelte compiute, come quella di accordarsi sulla pena, hanno conseguenze irrevocabili nel prosieguo del giudizio. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, per i ricorrenti, non solo la conferma della condanna ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare la misura della pena dopo aver raggiunto un accordo in appello?
No. Secondo la Corte, la pena che è stata liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d’appello non può essere successivamente messa in discussione tramite un ricorso per cassazione.
L’accordo sulla pena impedisce di sollevare anche questioni di legittimità costituzionale?
Sì. L’ordinanza chiarisce che l’accettazione dell’accordo sulla pena preclude anche la possibilità di contestare la norma applicata sollevando questioni di legittimità costituzionale, in quanto l’accordo sana e supera tali doglianze.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MARANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
E
n. 23419/24 Canfora + 5
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per reati in materia d stupefacenti, riducendo le pene come da richieste delle parti con consenso del P.G.;
che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d’appel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l’acc delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabil dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da par dell’appellante; che ciò vale anche con riferimento alla questione di legittimità costituzi dell’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, dedotta nell’interesse di NOME COGNOME, alla luce sentenza n. 138 emessa dalla Corte costituzionale il 19 luglio 2024;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità la Corte provvede «senza formalità procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che all’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento del spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024