Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29116 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 aprile 2023, la Corte d’appello di Napoli, in esito al concordato in appello ex art. 599-bis, cod. proc. pen., ed in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 19 maggio 2022, appellata da NOME COGNOME, rideterminava a quest’ultimo la pena in ordine al reato di cui al capo n), riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; in riforma della predetta sentenza, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava invece per NOME COGNOME la pena finale in relazione al capo s), in anni 8 e mesi 8 di reclusione, confermando nel resto l’appellata sentenza.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo, il COGNOME, due motivi e, il COGNOME, un unico motivo, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce la difesa, con il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114, cod. pen. e, con un secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata poe-tx · esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo ,e di tui all’art. 628, comma terzo, cod. pen.
2.2. Deduce la difesa, con il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio.
In sintesi, premesso che, in relazione alla posizione dell ricorrente, la descrizione dei fatti avrebbe il suo inizio a pag. 16, si duole la difesa per avere la Corte d’appello acriticamente condiviso quanto argomentato dai primi giudici, i quali sarebbero incorsi nel dedotto vizio di travisamento probatorio avendo attribuito agli scritti di tale COGNOME (i cosiddetti pizzini), in assenza di riscontri oggettivamente certi, un significato in esclusione di alternative e logiche interpretazioni. La difesa avrebbe a tal fine documentato che la parola “NOME” si riferisse all’avvocato NOME COGNOME. Il dubbio sulla correttezza dell’interpretazione avrebbe potuto essere chiarito attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi investigativi nella specie mancanti. Lo stesso COGNOME, intercettato in carcere, avrebbe fornito una chiave interpretativa di quei “pizzini”, asserendo essere gli
stessi il frutto di una sua fantasia, privando quindi gli stessi della rilevanza probatoria a carico del COGNOME medesimo. Analogamente, si verserebbe in un’ipotesi di travisamento probatorio a proposito dell’erronea valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia che, soprattutto in sede di controesame, avrebbe reso palese l’odio nei confronti dell’imputato, censurando quindi la valutazione di piena attendibilità allo stesso attribuita dai giudici, in assenza di riscontri.
In data 14 marzo 2024, l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, ha chiesto procedersi a trattazione orale, istanza accolta con provvedimento del Presidente titolare in data 22 marzo 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, trattati oralmente a seguito di richiesta di discussione orale della difesa COGNOME, sono inammissibili.
Muovendo dall’esame dei motivi di ricorso della difesa COGNOMECOGNOME COGNOME rileva che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, t ‘W entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdottosirart. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle c. forme previste dall’articolo 589r ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli alt eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili, è stato affermato che, nell’applicazione di tale norma, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc:. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Dunque, le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere
ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Tanto premesso, i motivi di ricorso proposti da NOME COGNOME sulla pena concordata dall’imputato, finalizzati a contestare il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114, cod. pen. e la mancata esclusione delle aggravanti sopra indicate, sono inammissibili in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo: Sez. 6, sentenza n. 41254 del 04/07/2019 – dep. 08/10/2019, Rv. 277196 – 01).
Il ricorso del COGNOME deve essere dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della 6ssa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Venendo ad esaminare l’unico motivo di ricorso dedotto dalla difesa COGNOME, se ne ravvisa parimenti l’inammissibilità perché generico per aspecificità e manifestamente infondato.
6.1. È anzitutto generico per aspecificità in quanto mostra di non confrontarsi minimamente, se non per rivolgere una sterile critica, alla motivazione della sentenza impugnata che ha, invece, spiegato alle pagg. 16/26, in maniera assai analitica, non solo le ragioni per le quali i pizzini sequestrati nel c:ovo dell’COGNOME fornissero la prova documentale dell’esistenza del gruppo criminale e delle attività illecite ad esso riconducibili, ivi incluso il coinvolgimento del COGNOMECOGNOME desti COGNOME di fondamento la tesi difensiva che in realtà il riferimento fosse all’AVV_NOTAIO (cfr. segnatamente pagg. 16/17), ma anche il perché fosse in toto da disattendere la tesi difensiva secondo cui le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME COGNOME all’ud. 22 settembre 2021 sarebbero false e diffamatorie (cfr., pagg. 17/26 della sentenza impugnata, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, non essendovi la necessità di una loro trascrizione integrale in quanto già conosciute dalla difesa).
6.2. Che, peraltro, le censure difensive si caratterizzino anche per la loro manifesta infondatezza, si evince dalla stessa articolazione del motivo di ricorso, il quale, più che denunciare un vizio di travisamento probatorio inteso nella sua accezione tecnica, in realtà tende a sindacare la valutazione del significato attribuito dal giudice di merito sia ai 5izzini li che dell’attendibilità attribuita alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, dimenticando, tuttavia, che in virtù della previsione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) fcod. proc. pen., novellata dall’art. 8 I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l’errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Rv. 236540 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7. Essendo, quindi, palese l’obiettivo del ricorso del COGNOME di sollecitare questo giudice di legittimità a riesaminare il significato attribuito – peraltro senz alcun cedimento logico – dalla Corte d’appello agli elementi di prova dianzi descritti, non ricorre il dedotto vizio di travisamento probatorio, dovendosi qui ribadire che il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta tr sposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 01).
Anche il ricorso del COGNOME deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno t n favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024
Il Presidente