Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata ad Africo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/05/2024, il Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora interessa, rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., da NOME COGNOME, COGNOMEa qualità di terza interessata, contro il decreto del 15/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, delle quote della metà di due unità immobiliari, di proprietà della COGNOME, site in RAGIONE_SOCIALE, in quanto ritenute COGNOMEa disponibilità del marito della stessa COGNOME NOME COGNOME, indagato per il reato di truffa ai danni dell’ent pubblico RAGIONE_SOCIALE (perché accusato di avere, con artifici e raggiri, indotto in errore tale ente pubblico in ordine alla sua presenza in servizio, così
procurandosi l’ingiusto profitto di C 93.148,07, corrispondenti all’importo indebitamente percepito a titolo di retribuzione per un’attività lavorativa mai effettivamente svolta, con conseguente pari danno per RAGIONE_SOCIALE).
2. Avverso la menzionata ordinanza del 16/05/2024 del Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 321 dello stesso codice, dell’art. 240-bis cod. pen. e degli artt. 1273 «e segg.» cod. civ., anche con riferimento a Cass. civ., Sez. 3, n. 6936 del 01/08/1996.
La ricorrente premette che il Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto la disponibilità in capo a suo marito NOME COGNOME delle quote della metà delle menzionate unità immobiliari in quanto la cessione di tali quote da parte del COGNOME alla COGNOME (con atto del 11/06/2019) sarebbe stata meramente simulata, come sarebbe stato comprovato dal fatto che l’accollo, da parte della COGNOME, del debito del COGNOME per il mutuo che era stato acceso per la ristrutturazione delle unità immobiliari – accollo in cui si sarebbe sostanziato il pagamento del prezzo per l’acquisto delle quote dei due immobili da parte della COGNOME – non si sarebbe «mai perfezionato» (pag. 8 dell’ordinanza impugnata), in quanto i due coniugi non avevano mai trasmesso all’istituto di credito (ING Bank) presso il quale il mutuo era stato acceso la documentazione che lo stesso istituto aveva loro richiesto.
Ciò premesso, la COGNOME denuncia che il Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE, col ritenere che il suddetto accollo non si fosse perfezionato in ragione della mancata trasmissione della documentazione che era stata richiesta dall’istituto di credito, avrebbe violato le invocate norme del Codice civile, atteso che – come risultava anche dalla richiamata Cass. civ., Sez. 3, n. 6936 del 01/08/1996 (Rv. 49891201) – l’accollo interno si perfeziona e diviene efficace con il semplice accordo tra il terzo accollante e il debitore accollato, senza che su tali perfezionamento ed efficacia dello stesso accollo interno possa avere perciò alcuna incidenza il fatto della mancata trasmissione della documentazione richiesta dal creditore accollatario.
Nel rammentare che «il nostro ordinamento conosce la figura dell’accollo cumulativo», la COGNOME denuncia altresì che il Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto anomala una situazione, quella per cui il debitore accollato COGNOME sarebbe rimasto obbligato nei confronti del creditore accollatario ING Bank, che costituiva invece un effetto naturale dell’accollo.
La ricorrente conclude che, poiché il viziato (per le ragioni indicate) ragionamento giuridico in tema di accollo era stato utilizzato dal Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE al fine di ritenere che le sequestrate quote delle due unità
immobiliari erano rimaste COGNOMEa disponibilità dell’indagato COGNOME, dai suddetti vizi sarebbe conseguita la violazione anche della normativa in tema di sequestro finalizzato alla confisca, segnatamente, dell’art. 321 cod. proc. pen. e dell’art. 240bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo non è fondato.
È vero che, come è stato sostenuto dalla ricorrente, l’accollo interno si perfeziona con il semplice accordo tra il terzo accollante (qui, la COGNOME) e il debitor accollato (qui, il COGNOME) – sicché «la sua efficacia non dipende dal compimento di alcuna procedura involgente il creditore» (così, correttamente, il ricorso) -, così come è pure certamente vero che l’ordinamento «conosce la figura dell’accollo cumulativo», COGNOMEa quale, cioè, il debitore originario (qui, il COGNOME) non è liberato (restando obbligato in solido con il terzo accollante, come è espressamente previsto dal terzo comma dell’art. 1273 cod. civ.).
Si deve tuttavia osservare che l’argomentazione sulla base della quale il Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto la simulazione della cessione, da parte del COGNOME alla COGNOME, delle quote della metà delle due unità immobiliari – e, quindi, la sussistenza della prova della perdurante piena disponibilità delle stesse quote in capo all’indagato COGNOME – appare fondata non tanto sul perfezionamento o no, in senso giuridico, dell’accollo nel quale si sarebbe dovuto sostanziare il pagamento, da parte della COGNOME, del prezzo per l’acquisto delle suddette quote, quanto, piuttosto, al di là della possibile improprietà del riferimento al mancato «perfezionamento» di tale contratto (che, in effetti, è bilaterale e non trilaterale), sul fatto che «il pagamento, da parte della COGNOME al COGNOME – che sarebbe dovuto avvenire tramite l’accollo del mutuo – non si è mai verificato» (pag. 8 dell’ordinanza impugnata).
E ciò in quanto, nonostante la COGNOME, COGNOME‘atto di acquisto delle quote delle unità immobiliari, si fosse obbligata «a notificare il presente atto alla banca mutuante ed a pagare puntualmente tutte le rate di ammortamento non ancora scadute, a partire dalla prossima avente scadenza il 10 luglio 2019», la stessa ricorrente: aveva notificato l’atto a ING Bank solo dopo quasi un anno (il 18/05/2020); aveva trasmesso alla stessa ING Bank la richiesta di subentro come accollante solo dopo più di un altro anno (il 23/09/2021); infine, non aveva mai dato riscontro alla richiesta che l’istituto di credito le aveva indirizzato, ormai da circa due anni e mezzo (il 24/09/2021), di invio di ulteriori documenti, lasciando così sostanzialmente decadere la pratica per il subentro come accollante.
Quest’ultimo fatto, che, evidenziando il disinteresse della COGNOME e, quel che più rileva, anche del COGNOME, a che, tramite l’effettivo subentro della prima come
accollante, si realizzasse il pagamento del prezzo di acquisto delle quote d immobili, è stato ritenuto dal Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE logicament dimostrativo della fittizietà della compravendita delle stesse quote.
Il Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE, inoltre, diversamente da quanto è sta sostenuto dalla ricorrente, ha ritenuto l’anomalia non dell’accollo cumulativo in quanto del fatto che un tale tipo di accollo, non liberando il debitore (COGNOME potesse essere accettato dallo stesso COGNOME come forma di pagamento delle quote delle unità immobiliari.
Il fatto che il COGNOME avesse invece accettato una siffatta form pagamento, che «nessun venditore – se si fosse trattato di una compravendit effettiva – avrebbe accettato» (pag. 9 dell’ordinanza impugnata), atteso ch trattava di una forma di pagamento che faceva rimanere lo stesso venditore (i COGNOME) comunque obbligato (nei confronti di ING Bank), veniva ritenuto dal Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE logicamente anch’esso dimostrativo della fittizie della compravendita della quote delle unità immobiliari.
Insomma, la stessa accettazione di una siffatta forma di pagamento del prezzo della cessione di tali quote e, comunque, la mancanza di qualsiasi riscont in ordine al pagamento del medesimo prezzo mediante l’effettivo subentro della COGNOME come accollante, hanno indotto il Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE a ritener con una motivazione del tutto congrua, che l’accollo in questione fosse in rea strumentale a dissimulare la fittizietà della cessione alla COGNOME delle quot unità immobiliari.
L’argomentata valorizzazione di tali elementi, insieme con quelli, peraltro n oggetto di contestazione da parte della ricorrente, della contestualità (rispett cessione delle quote delle unità immobiliari) della modifica del regime patrimonia della famiglia dalla comunione legale alla separazione dei beni e della comprovat stabile dimora del COGNOME COGNOME‘abitazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si deve ritenere av fondato una coerente e ragionevole motivazione in ordine all’effettiva disponibili in capo allo stesso COGNOME, delle sequestrate quote delle unità immobilia motivazione non inficiata, per quanto si è detto, dall’improprio riferimento ch stato operato dal Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE al mancato «perfezionamento» dell’accollo – sicché l’ordinanza impugnata si deve ritenere immune da censure.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condan della ricorrente, ai sensi dell’ad 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagame delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/10/2024.