Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46027 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46027 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nata a REGGIO CALABRIA il 03/06/1952
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME il quale, riportandosi alla requisitoria-memoria del 17/09/2024, ha chiesto dichiararsi innamissibile il ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante e socia di minoranza della RAGIONE_SOCIALE nonché indagata in relazione al reato di concorso in intestazione fittizia contestato al capo 8) della rubrica a NOME e NOME – ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 21/05/2024 che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Milano in data 8/04/2024, relativo alle quote sociali della società RAGIONE_SOCIALE e della licenza per la rivendita di generi di monopolio.
La difesa affida le sue censure a quattro motivi che, ai sensi dell’art. 178 dosp. att. cod. proc. pen., saranno trattati nei limiti necessari alla motivazione.
2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., dell’ordinanza impugnata e, conseguentemente del decreto di sequestro preventivo, per omessa autorizzazione all’ascolto e alla copia delle intercettazioni in forza delle quali è stato ritenuto il fumus commissi delicti, giusta istanza della difesa del 29/04/2024 inoltrata via pec. A nulla valeva l’argomento speso dal Tribunale per rigettare l’eccezione, essendosi fatto riferimento per un verso al fatto che non sarebbe stato opposto alcun diniego e che nulla ostava all’estrazione dei files presso l’ufficio competente e, per altro, alla genericit dell’istanza della difesa priva dell’indicazione delle captazioni utili e delle specific esigenze difensive, nonché delle ragioni di urgenza da soddisfare con la richiesta (in particolare in vista della pendente procedura di riesame).
2.2. Violazione degli artt. 125, comma 3 e 192 cod. proc. pen. sotto il profilo dell’inesistenza e/o apparenza della motivazione in ordine al fumus commisi delicti.
Si lamenta l’assenza di portata dimostrativa degli elementi addotti dal giudice cautelare a sostegno del fumus delicti.
2.3. Violazione degli artt. 125, comma 3 e 192 cod. proc. pen. sotto il profilo dell’inesistenza e/o apparenza della motivazione in relazione all’elemento soggettivo del dolo che si sostiene sia stato affermato con motivazione tautologica, a fronte dell’inesistenza di elementi confermativi.
2.4. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del periculum in mora che il Tribunale aveva fondato su una presunzione priva di valenza probatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto per motivi in parte infondati, in parte manifestamente infondati, in parte non consentiti, va, nel complesso, rigettato.
l Il primo motivo non è fondato.
2.1. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha fondato il rigetto dell’eccezione di nullità facendo leva sulla natura generica dell’istanza di accesso, assumendo che la difesa non aveva indicato le esigenze difensive a carattere di urgenza da soddisfare con la richiesta, in particolare in vista della procedura di riesame, nonché a quali colloqui intercettati si riferisse l’accesso, tenuto conto della mole di materiale captativo utilizzato a supporto delle varie incolpazioni. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come non risultasse opposto alcun diniego dal pubblico ministero procedente, il quale, in udienza, aveva precisato che i files si trovavano presso l’ufficio intercettazioni e nulla ostava all’estrazione di copia ove fossero stati indicati i riferimenti ai progressivi di interesse dell conversazioni.
Dalle allegazioni della ricorrente risulta che, a seguito della notifica del decreto di sequestro preventivo avvenuta il 18 aprile 2024, la difesa avanzò al pubblico ministero procedente, contestualmente alla richiesta di riesame, istanza volta ad avere accesso ai files audio delle intercettazioni telefoniche “effettuate nel corso dell’attività di indagine e depositate con l’ordinanza cautelare e il decreto di sequestro”, specificando che la richiesta era dovuta “per necessità difensive in relazione al sequestro preventivo in corso di esecuzione”.
Alla richiesta fece seguito in data 30 aprile 2024 mail di risposta della polizia giudiziaria dell’ufficio del pubblico ministero competente, assicurandosi che l’istanza era già stata sottoposta in visione al P.M., il quale al suo rientro l’avrebbe autorizzata, salvi i tempi tecnici per il rilascio dell’autorizzazione.
Nessun provvedimento del pubblico ministero veniva però adottato, tanto che la difesa, nella successiva memoria depositata il 20 maggio 2024 nel procedimento di riesame, eccepiva al primo motivo la nullità del decreto di sequestro preventivo e l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sul rilievo che la difesa era st privata della facoltà di riscontrare il contenuto delle intercettazioni riportate ne provvedimento cautelare “emergendo ictu °cui/ dal contenuto dell’ordinanzadecreto l’assoluta necessità di disporre del dato fonico, atteso che le intercettazioni citate in ordinanza costituiscono l’elemento principale se non l’unico che consente al P.M. di effettuare una ricostruzione dei fatti in termini di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del fumus commissi delicti”.
2.2. Posta l’impossibilità ontologica di equiparare l’assenza di diniego da parte del pubblico ministero all’ascolto delle tracce audio ad un’autorizzazione tacita in una fase in cui l’accesso agli atti è interdetto (considerato che le registrazioni sono custodite nell’ufficio intercettazioni della Procura) e, dunque, necessitando la difesa di un’espressa autorizzazione, deve anzitutto escludersi, con ciò concordandosi con parte del rilievo difensivo, che il tempestivo assolvimento della messa a disposizione delle intercettazioni possa farsi dipendere – per come ritenuto dal Tribunale – dal fatto che la richiesta contenga o meno l’esplicitazione dell’esigenza difensiva legata alla proposizione del riesame.
Invero, a seguito dell’adozione della misura cautelare, anche di tipo reale, l’esigenza della difesa di avere compiuta conoscenza degli atti sui quali il provvedimento si fonda deve ritenersi in re ipsa, posto che solo l’esame del complesso delle emergenze processuali addotte a sostegno della domanda cautelare consente di compiere consapevolmente le scelte difensive e, quindi, anche di valutare se e come proporre l’istanza di riesame ovvero, in ipotesi, soprassedere riservandosi la presentazione di una successiva istanza di revoca alla luce degli esiti delle investigazioni difensive.
La tesi, propugnata dal Tribunale, secondo cui la nullità si verificherebbe solo ove l’omesso rilascio di copia o la negazione della facoltà di ascolto consegua ad una richiesta in cui si è espressamente specificato che la stessa è finalizzata alla proposizione del riesame, introduce un motivo di inammissibilità non codificato e fondato su una lettura formalistica della disciplina.
Nel momento in cui l’ordinanza genetica pone a fondamento della misura cautelare determinate intercettazioni, l’interesse della difesa al loro ascolto, ove la richiesta sia tempestivamente proposta, non richiede anche la specificazione della finalità della stessa, posto che il diretto collegamento con le esigenze difensive scaturenti dalla misura è di per sé manifesto, anche se il richiedente non specifichi l’intenzione di proporre riesame.
Del resto, nulla esclude che l’indagato, una volta ascoltate le intercettazioni, potrebbe soprassedere alla proposizione del riesame, circostanza che di per sé dimostra come non si possa pretendere che la richiesta di ascolto debba necessariamente contenere l’indicazione della finalità cui la stessa mira (Sez. 6, n. 4021 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285905 – 01, in motivazione a pag. 5).
Peraltro, nel caso di specie, il difensore aveva ben rappresentato che l’istanza di acceso – datata 28 aprile 2024 – era dovuta a necessità difensive in relazione al sequestro preventivo in corso di esecuzione (provvedimento che risultava notificato all’indagato il precedente 18 aprile 2024).
2.3. Va, invece, ritenuta corretta la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale nella parte in cui ha fondato il diniego sulla genericità della richiesta che la difesa aveva avanzato al pubblico ministero, stante l’omessa indicazione dei riferimenti ai progressivi delle conversazioni di interesse in relazione al provvedimento cautelare.
Per come evidenziato nell’ordinanza impugnata si è al cospetto di un titolo cautelare complesso di ben 188 pagine avente carattere “promiscuo”, in quanto il sequestro preventivo accede anche all’applicazione di misure cautelari personali. Molteplici sono gli indagati (12 quelli nei cui confronti è stata chiesta la misura cautelare, tra i quali non rientra la ricorrente, oltre altri quali concorrenti ne varie ipotesi di intestazione fittizia) ed i capi di imputazione elevati (ben 16) rispetto a quello (capo 8) che riguarda la vicenda connessa con la posizione della ricorrente nella sua qualità di terza e coindagata del delitto di intestazione fittizia Il petitum reale, poi, non solo attiene alle quote sociali e alla licenza tabacchi di cui è titolare la RAGIONE_SOCIALE, ma riguarda anche somme di denaro e altri mobili e partecipazioni societarie. Infine, quanto alle intercettazioni telefoniche, dà atto il Tribunale che le operazioni di captazione effettuate risultano numerosissime, essendosi protratte per anni e riguardano diversi soggetti.
Dinanzi a tale mole di materiale captativo utilizzato a supporto delle varie incolpazioni, la richiesta della difesa, riferita genericamente ai files audio relativi al sequestro preventivo in corso di esecuzione, si presta ai rilievi formulati nell’ordinanza impugnata, in quanto non consente al pubblico ministero nell’esercizio del compito di preventiva verifica della legittimità della richiesta d autorizzazione – di individuare e selezionare tempestivamente le conversazioni di interesse difensivo.
La Corte di legittimità, in più occasioni, ha avuto modo di affermare – con orientamento che il Collegio condivide nella parte di seguito specificata e che si attaglia al caso di specie – che, in tema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, la richiesta oltre a essere tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al pubblico ministero di provvedere, deve risultare anche specifica, ossia contenere la precisa indicazione dei “files” delle captazioni di cui chiede l’autorizzazione all’ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tale specificazione, l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti e il ritardo del pubblico ministero non determina alcuna nullità del procedimento (Sez. 2, n. 5446 del 9/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021, COGNOME, Rv. 282370 – 01).
3. Inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo, in quanto tutt’al più
ridondano in vizi di motivazione non consentiti, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso il provvedimento cautelare reale.
Le censure, infatti, sia sotto il profilo del fumus delicti (la vicenda cautelare attiene ad un’ipotesi di intestazione fittizia delle quote della società RAGIONE_SOCIALE orchestrata da NOME col concorso di NOME) che dell’elemento soggettivo richiesto in capo all’interponente, pur ricondotti alla violazione di legge sotto il profilo dell’apparenza e/o mancanza della motivazione, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti processuali al fine di dimostrare la realità dell’operazione che ha portato alla costituzione della società RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, della cessione del ramo d’azienda della RAGIONE_SOCIALE
Il tutto a fronte, invece, di una motivazione che, sulla scorta di molteplici elementi non solo tratti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche (diffusamente elencati alle pagine 9-15), dà diffusamente conto di come la società fosse stata costituita nell’ambito di un apposito disegno diretto dal COGNOME che traeva origine dallo svuotamento della RAGIONE_SOCIALE in quanto gravata da una pesante posizione fiscale e suscettibile di fallimento, mediante la cessione del ramo d’azienda a una società di nuova costituzione, ricorrendo ad un’operazione di “facciata”, per come comprovato dai riferimenti alle modalità di intestazione delle quote, ai rapporti tra i soggetti coinvolti, tra i quali si colloca la ricorrente, disgiunti dalle altrettante modalità sospette che hanno riguardato gli adempimenti negoziali sottesi al trasferimento e alle loro causali.
E, soprattutto, precisandosi, che all’intento di sottrarre l’attività alla procedura esattoriale e al fallimento si accompagnava, in modo altrettanto significativo, lo scopo del Carollo di sottrarre le risorse a possibili provvedimenti di prevenzione attraverso l’intestazione fittizia delle quote poiché tale soggetto, accanto alla condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (e 74 d.p.r. n. 309/90 e corruzione che gli erano valsi una condanna a 22 anni di reclusione), era stato di recente destinatario dell’avviso orale con provvedimento del Questore di Pisa del 23/01/2020 sul presupposto della ripresa dell’attività delittuosa.
Se, dunque, questo è il contesto di fatto descritto dai giudici di merito e che contraddistingue l’avvenuta costituzione della RAGIONE_SOCIALE, anche le censure spiegate sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine al dolo si appalesano inammissibili, in quanto anche la ricorrente viene collocata, in ragione della successione logica e temporale degli avvenimenti, dei contributi resi all’operazione e degli stretti rapporti familiari che legano tutti i soggetti coinvol nella vicenda, quale tassello utilizzato dal COGNOME per schermare, per le finalità contestate, l’effettiva titolarità della società sulle cui quote è stato apposto
vincolo reale.
Manifestamente infondato è l’ultimo motivo in ordine al periculum in mora.
A prescindere dai rilievi di merito volti ad escludere una lettura che additi la RAGIONE_SOCIALE quale strumento di evasione fiscale in relazione alle imposte gravanti sulla Lido s.r.I., resta il dato che anche in relazione alla finalità impeditiva a cui vincolo reale accede l’ordinanza impugnata risulta corredata di motivazione. Si è, al riguardo, sottolineato, anche sulla scorta delle condotte che il Tribunale ha esaminato in punto di sussistenza anche dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti nei confronti del Carollo e delle esigenze cautelari rassegnate nel provvedimento genetico (il riferimento è anche alle vicende contestate al capo 1), che riguarda plurime ipotesi distrattive ai danni di altra società), come non affatto recondita sia la probabilità che gli indagati possano disporre dei beni e dei relativi cespiti della RAGIONE_SOCIALE dissipandoli, occultandoli o trasferendoli a terzi per sottrarli recupero da parte dello Stato.
La prospettazione difensiva che non vi siano tracce che possano far presumere pagamenti ulteriori in favore del Carollo rispetto a quelli al medesimo dovuti quale dipendente della società e che tale indagato sia stato poi licenziato non assume decisivo rilievo ai fini dell’esclusione della persistenza del sequestro, in quanto il presupposto del vincolo reale è costituito dalla circostanza che quest’ultimo sia il titolare di fatto della società, qualità che, in ragione del disegno perseguito e degli stretti collegamenti con gli altri soggetti che nella persona giuridica hanno titoli formali, non gli impedirebbe di reiterare il reato per cui la cautela è stata disposta.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 22 ottobre 2024.