Accesso aula udienza: legittimo negarlo a chi rifiuta la mascherina
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso interessante legato alle misure sanitarie adottate durante la pandemia, chiarendo i limiti del diritto di partecipare fisicamente ai processi. La questione centrale riguarda l’accesso aula udienza e se il diniego opposto a un imputato, a causa del suo rifiuto di indossare la mascherina protettiva, possa comportare la nullità del procedimento. La Suprema Corte ha fornito una risposta netta, dichiarando il ricorso inammissibile e confermando la legittimità del provvedimento restrittivo.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna inflitta a un individuo per il reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall’articolo 340 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, aveva proposto ricorso per Cassazione, basando le sue doglianze su un vizio procedurale che, a suo dire, avrebbe inficiato l’intero processo di primo grado.
Nello specifico, sosteneva la nullità delle udienze in quanto gli era stato impedito di accedervi. Il motivo del divieto era il suo categorico rifiuto di indossare la mascherina anticovid, dispositivo di protezione individuale all’epoca obbligatorio per l’ingresso nei luoghi chiusi, inclusi i tribunali. Secondo la difesa, tale esclusione avrebbe violato il suo diritto a partecipare attivamente al processo.
La Decisione della Cassazione sul negato accesso aula udienza
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che i motivi addotti fossero nient’altro che ‘mere doglianze in punto di fatto’ e, soprattutto, ‘manifestamente infondate’.
Questo significa che le lamentele non sollevavano una reale questione di violazione di legge, ma si limitavano a contestare la gestione pratica dell’udienza. La Corte ha quindi stabilito che il rifiuto di indossare un dispositivo di protezione, imposto da normative sanitarie vigenti, giustificava pienamente la decisione di non consentire l’accesso aula udienza all’imputato. Di conseguenza, nessuna nullità poteva derivare da un’azione considerata legittima.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono chiare e dirette. La Corte ha sottolineato che il diritto a partecipare al processo non è assoluto, ma può essere bilanciato con altre esigenze di interesse pubblico, come la tutela della salute collettiva. Le normative emergenziali anti-Covid avevano introdotto specifiche prescrizioni per l’accesso ai luoghi pubblici, e i tribunali non facevano eccezione.
Il rifiuto dell’imputato di conformarsi a una regola di condotta legittimamente imposta non poteva tradursi in un vizio del procedimento. Al contrario, è stato proprio il suo comportamento a causare l’esclusione. Pertanto, l’eccezione di nullità delle udienze è stata giudicata ‘manifestamente infondata’. La decisione di inammissibilità comporta, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’esercizio dei diritti individuali, incluso quello di difesa, deve avvenire nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. La pretesa di partecipare a un’udienza ignorando le disposizioni sanitarie non trova tutela nell’ordinamento. La decisione della Cassazione conferma che l’autorità giudiziaria ha il potere e il dovere di far rispettare le regole all’interno delle aule di giustizia, anche quando queste derivano da normative eccezionali. Per i cittadini, ciò significa che un ricorso palesemente infondato non solo non ha possibilità di successo, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
È possibile impugnare una sentenza sostenendo la nullità del processo perché è stato negato l’accesso all’aula a chi si rifiutava di indossare la mascherina?
No, secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione, negare l’accesso all’aula a chi si rifiutava di indossare la mascherina anticovid era legittimo. Un ricorso basato su questa motivazione è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi dichiarato inammissibile.
Cosa significa che un ricorso è basato su ‘mere doglianze in punto di fatto’?
Significa che le lamentele del ricorrente non riguardano una presunta violazione della legge, ma contestano la ricostruzione dei fatti o la gestione pratica del processo. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta solo la corretta applicazione delle norme giuridiche.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato cui all’art. 340 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legit perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamen infondate, con riguardo all’eccezione di nullità delle udienze in primo gr poiché all’imputato, che rifiutava di indossare la mascherina anticovid, non stato, legittimamente, consentito l’accesso all’aula di udienza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pre dente