Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30047 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE DI SASSARI
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
avverso l’ordinanza del 29/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari;
letta la memoria del 5 aprile 2025 depositata dall’avv. NOME COGNOME il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo del medesimo COGNOME avverso il diniego opposto dal Ministro della Giustizia e dal DAP ad ottenere i seguenti documenti dell’amministrazione penitenziaria: i registri dei movimenti interni dei detenuti in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen.presso la Casa circondariale di Novara nel periodo marzo aprile 2002; “l’assegnazione servizio centrale DAP Multivideo conferenza salette udienze”; documentazione da cui risulti con quali detenuti “coimputati” il COGNOME ha partecipato ad alcune determinate udienze (indicandone data e ora) presso la CC di Novara, nel periodo marzo giugno 2002, in relazione alle udienze relative a due processi (n. 24/2000 e n. 12/94) celebrati nel 2002 innanzi alla Corte di Assise di Palermo.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del citato Ministero e la Casa circondariale di Sassari, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato del Foro di Cagliari
2.1. Con il primo motivo, si è eccepito la violazione delle norme dell’ordinamento penitenziario e degli artt. 22 ss. I. n. 241 del 1990.
L’ Avvocatura ha evidenziato che il Tribunale di Sorveglianza ha omesso di rilevare che i documenti richiesti attengono anche a persone diverse dal reclamante, segnatamente i “detenuti coimputati” con la conseguenza che sono da applicare le norme comuni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge n. 241 del 1990.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa dello Stato ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell’artt. 22 ss. I. n. 241 del 1990, per la genericità ed il caratter esplorativo dell’istanza, non risultando in alcun modo esplicitato il nesso tra l’istanza di revisione e i detenuti coimputati, nesso che invece sarebbe stato suo onere indicare perché l’accesso ai documenti richiede, ai sensi della legge n. 241 del 1990, uno specifico interesse meritevole di tutela.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, ai sensi dell’artt. 22 ss. I. n. 241 del 1990 con riguardo all’omessa notifica dell’istanza ai controinteressati, da individuarsi nei “detenuti coimputati”; si è evidenziato al riguardo che nel caso in cui il documento al quale si vuole accedere riguarda altri,
il d.P.R. n. 184 del 2006 onera l’interessato a coinvolgere tali soggetti che hanno diritto di opporsi. Nella fattispecie i coimputati non sarebbero nemmeno stati indicati.
2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge (art. 5 d.P.R. 352 del 1992 e art. 3 d.m. 115 del 1996), trattandosi di documenti dell’amministrazione riguardanti informazioni riservate attinenti alla tutela dell’ordine pubblico, in quanto tali sottratti al diritto di accesso del privato.
Evidenzia in particolare, che diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, l’accesso da parte del detenuto ai registri dei movimenti interni ai reparti concernenti il regime di cui all’art. 41 bis Ord. pen. e assegnazione al servizio centrale DAP multivideo conferenze delle salette delle udienze della CC di Novara, si pone in contrasto con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico anche al di fuori degli istituti penitenziari, trattandosi di documenti aventi ad oggetto informazioni riservate.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
In data 5 aprile 2025, l’avv. NOME COGNOME COGNOME ha depositato una memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, comunque, di infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, va ribadito quanto di recente affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 33847 del 29/05/2024, Rv. 286697) secondo cui le controversie inerenti all’accesso del detenuto ad atti dell’amministrazione penitenziaria relativi alla gestione del rapporto detentivo (nella specie, la documentazione relativa a procedimenti disciplinari) appartengono alla giurisdizione del magistrato di sorveglianza”. In tal modo si è superato il precedente arresto (Sez. 1, Sentenza n. 7287 del 12/12/2013, dep. 14/02/2014, Rv. 259165) che aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di controversie inerenti l’accesso del detenuto ad atti dell’Amministrazione penitenziaria, alla luce del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, con il quale venne inserito nella legge penitenziaria l’art. 35bis e venne riformulato il comma 6 dell’art. 69, che individua nella magistratura di
sorveglianza il giudice specializzato a conoscere delle posizioni giuridiche soggettive dei reclusi, in contesto di detenzione, che assumano la consistenza del diritto soggettivo. Ciò in quanto la Magistratura di sorveglianza è «reputata come la più idonea ad effettuare le particolari valutazioni che, in un’ottica di corretta legale gestione della pena, attengono all’operato dell’Amministrazione penitenziaria», sicché rispetto alle posizioni giuridiche di diritto soggettivo, all’esecuzione correlate, beneficiano di una tutela di pari rilievo e valore, che passa fisiologicamente attraverso la magistratura di sorveglianza».
Tanto premesso, deve rilevarsi che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza ha accolto il reclamo di NOME COGNOME limitandosi ad affermare la non pretestuosità della richiesta della documentazione sopra indicata, trattandosi di atti necessari ai fini della proposizione dell’istanza d revisione ai sensi dell’art. 633 cod. proc. pen. e, dunque, sorretta dal diritto del detenuto alla disponibilità dei documenti per non incorrere in una dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte d’Appello della istanza di revisione.
Con tale argomentare, il Tribunale non ha indicato le ragioni della sussistenza in capo al Madonia di un interesse concreto ed attuale all’ottenimento degli specifici documenti dei quali ha richiesto l’accesso, interesse che risulta solo genericamente indicato nell’istanza attraverso l’espressione di «per motivi di giustizia “revisione procedimenti”».
A fronte di una non adeguatamente circostanziata richiesta di accesso del Madonia alla documentazione relativa ai registri dei movimenti interni ai reparti concernenti il regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., all’ assegnazione al servizio centrale DAP multivideo conferenze delle salette delle udienze della CC di Novara, ed alla indicaziontdei nominativi dei coimputati dei processi sfociati con due sentenze di condanna (n. 24/2000 e n. 12/94), il Tribunale ha accolto le doglianze del detenuto venendo meno all’ onere motivazionale circa le ragioni della eventuale sussistenza di un nesso tra i documenti richiesti e la generica istanza di revisione di procedimenti.
Il Tribunale, riconoscendo l’interesse del COGNOME all’ottenimento della documentazione quale esplicazione del diritto di difesa, a prescindere dal fatto «che tali documenti possano o meno essere utili» essendo «sufficiente escludere che quella del detenuto sia una richiesta meramente pretestuosa non ha fornito una motivazione che tenga conto del necessario bilanciamento dei diversi diritti e interessi coinvolti dalla richiesta di accesso in questione, quali il diritto di dife del COGNOME, della eventuale sussistenza della lesione di diritti di terzi, di esigenze di sicurezza e di ordine pubblico all’interno e all’esterno degli Istituti penitenziar delle esigenze di segretezza e di riservatezza dei coimputati, non consentendo di
apprezzare la conformità del provvedimento alle disposizioni di cui all’art. 3
del
Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 25 gennaio 1996, n. 115
(Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diri
d’accesso) che stabilisce le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
In definitiva, il provvedimento impugnato risulta sprovvisto del necessario tasso di specificità motivazionale volto a spiegare l’utilità della documentazione
richiesta in relazione ad una generica istanza di revisione, che non risulta
(chiaramente) riferita alle sentenze di condanna n. 24/2000 e n. 12/94.
Né del resto tale lacuna motivazionale può essere colmata dalle circostanze indicate nella memoria del 5 aprile 2025, trattandosi di circostanze fattuali che
non emergono dal provvedimento impugnato e con le quali, invece, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto confrontarsi ed, eventualmente,
approfondire.
Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale sorveglianza di Sassari per un nuovo esame che tenga conto delle lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.
Così decis in Roma, in data 11 aprile 2025.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZiONE Prima Se7ione Pepale