Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33847 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 03/05/2022 del Magistrato di sorveglianza di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, adottato senza formalità di procedura, i Magistrato di sorveglianza di Novara dichiarava il non luogo a provvedere su reclamo di NOME COGNOME, in tema di accesso ad atti di alcuni procedime disciplinari già svoltisi a suo carico, essendo stato il detenuto trasferit more, in altro istituto di pena.
Ricorre l’interessato per cassazione, con rituale ministero difensi denunciando violazione di legge.
L’intervenuto trasferimento non inciderebbe, a suo dire, sull’interesse definizione del reclamo e sulla competenza dell’ufficio giudiziario adito, che avrebbe neppure potuto provvedere de plano.
il AVV_NOTAIO generale requirente ha concluso come in epigrafe, osservando che in ordine alla richiesta del detenuto, finalizzata ad otte l’accesso ad atti amministrativi in possesso della direzione penitenzia sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai s dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod amm.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal AVV_NOTAIO genera requirente, è infondata.
Essa muove da un arresto di questa Corte (Sez. 1, n. 7287 del 12/12/2013, dep. 2014, Camerino, Rv. 259165-01), il quale ha effettivamente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, in luogo di quella d magistratura di sorveglianza, nella materia che ci riguarda (le controve inerenti l’accesso del detenuto ad atti dell’Amministrazione penitenziaria).
La pronuncia argomenta sull’interesse sotteso all’accesso, sulla natura diritto soggettivo della posizione tutelata e sull’espressa attribuzione materia alla giurisdizione amministrativa.
Il Collegio reputa che tale orientamento, valido al tempo in cui esso s formato, sia divenuto anacronistico alla luce dell’evoluzione success dell’ordinamento.
Al tempo – nonostante fosse già intervenuta la declaratoria di illegitti costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. «nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti d atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro ch sottoposti a restrizione della libertà personale» (sentenza Corte cost., n. 1999, c.d. additiva di principio) – un compiuto sistema normativo, sostanzial procedimentale, volto ad offrire protezione ai diritti, la cui violazione potenziale conseguenza del regime di sottoposizione a restrizione della libe personale, e dipendesse da atti dell’Amministrazione a tanto preposta, non stato ancora delineato.
Il legislatore pose rimedio, approvando il d.l. 23 dicembre 2013, n. 1 conv. dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, con il quale venne inserito nella l penitenziaria l’art. 35-bis e venne riformulato il comma 6 dell’art. 69. Nel modello, così apprestato, il giudice di sorveglianza è divenuto il giu specializzato a conoscere, secondo un rito ad hoc, delle posizioni giuridiche soggettive dei reclusi, in contesto di detenzione, che assumano la consiste del diritto soggettivo (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279456 01; Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 271905-01; Sez. 7, n. 3819 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 261239-01).
La scelta è caduta sulla magistratura di sorveglianza per la specif funzione istituzionale di tale articolazione della giurisdizione, reputata co più idonea ad effettuare le particolari valutazioni che, in un’ottica di co legale gestione della pena, attengono all’operato dell’Amministrazio penitenziaria.
E’ così giunto a compimento il percorso di progressivo adeguamento dell’ordinamento alle esigenze, costituzionalmente rilevanti, di riconosciment tutela dei diritti dei detenuti: questi ultimi, da un lato, godono dell giurisdizionale “ordinaria” per quanto concerne i rapporti estranei all’esecuz penale; d’altro alto, e rispetto alle posizioni giuridiche di diritto sog all’esecuzione correlate, beneficiano di una tutela di pari rilievo e valo passa fisiologicamente attraverso la magistratura di sorveglianza.
4. Se il rapporto carcerario vede dunque, nell’assetto vigente, il pro giudice naturale nella magistratura di sorveglianza, è coerente ritenere che modello di giurisdizione deroghi, per più marcata specialità, alle st disposizioni processuali attributive in ambito comune di giurisdizione esclusiv di settore (come è la giurisdizione del giudice amministrativo in materi accesso agli atti), quando il contesto dell’accesso è quello penitenziario.
La materia dell’accesso agli atti, e le controversie che vi attengono, presentano profili peculiari, che hanno in linea generale suggerito l’individuazione di un giudice specializzato nei rapporti tra privato e pubblica Amministrazione. In questa stessa prospettiva, quando l’interessato è un detenuto e gli atti di cui si discute attengono alla gestione del rapporto detentivo, sono le stesse esigenze di specializzazione che rendono logico intestare la cognizione al giudice istituzionalmente chiamato a ius dicere sul rapporto stesso.
In tal senso, e con argomentazioni convergenti, è altresì attualmente orientata la giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, sez. II, sentenza n. 1045/19).
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Il trasferimento del detenuto reclamante ad altro istituto di pena, anteriormente alla decisione del Magistrato di sorveglianza, non priva di interesse il proposto gravame di merito, salvo che quest’ultima attenga esclusivamente alla disciplina regolatoria interna all’istituto di provenienza o alla peculiare situazione di fatto ivi esistente (Sez. 7, n. 41374 del 12/07/2022, COGNOME), come non è a dirsi nel caso di specie.
Sotto altro aspetto, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis la competenza per territorio del magistrato, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto dell’instaurazione del procedimento, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui l’interessato sia con essi rimesso in libertà o trasferito ad altro penitenziario (tra le ultime, Sez. 1, n 57954 del 19/09/2018, NOME, Rv. 275317-01).
Il provvedimento impugnato deve essere conseguentemente annullato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Novara per la decisione sul reclamo, previa fissazione dell’udienza camerale di rito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato o> t· n sorveglianza di Novara.
Così deciso il 29/05/2024