Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35220 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35220 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a RUDIANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GRAMMICHELE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
uditi: il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha con chiedendo il rigetto dei ricorsi come da requisitoria in atti, nonché l’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, l’avvocato NOME COGNOME e l’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, e l’avvocato NOME COGNOME, nell’interesse di COGNOME, i quali hanno chiesto l’accoglimento dell’impugnazione proposta per i rispettivi assis
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 gennaio 2024 la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero e dell’appello incidentale proposto da NOME COGNOME relazione all’imputazione di favoreggiamento descritta al capo F.) – per quel che qui rile in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brescia in data 5 maggio 2022, ha afferm la responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto (per quest’ultimo aggrava cui all’art. 615-ter cod. pen. a loro ascritto al capo H. della rubrica (limitatamente ai giorni 16 febbraio 2018 e 16 aprile 2018) e di NOME COGNOME per il delitto aggravato di all’art. 615-ter cod. pen. a lui ascritto al capo L. e, concesse a quest’ultimo le circ attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha condanNOME gli imputati alla pena riten di giustizia, con il beneficio della sospensione condizione e della non menzione della condan nel certificato del casellario giudiziale, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; la C merito ha confermato nel resto la sentenza di primo grado (anche nella parte in cui ave assolto NOME COGNOME dall’imputazione di cui al capo F. perché il fatto non costituisce re
NOME COGNOMECOGNOME dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOMECOGNOME dotto commercialista, sono stati ritenuti responsabili dell’accesso abusivo compiuto dal primo p attingere informazioni relative a soggetti terzi per comunicarle al secondo, che le a richieste.
NOME COGNOME, appartenente alla Guardia di finanza, è stato ritenuto responsabile d aver fatto accesso abusivo al sistema informatico SDI per attingere informazioni sulla qualità di indagato per il delitto di corruzione ascritto a NOME COGNOME (al capo A. della
Avverso la sentenza di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione nell’interesse dei predetti imputati per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui a comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il difensore di NOME COGNOME ha presentato quattro motivi.
2.1.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione dell’art. 603, comma 3, c proc. pen. in quanto la Corte di appello, a seguito del gravame interposto dal Pubblico minist (che aveva criticato la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove da parte del Tribunale), avrebbe riformat sentenza assolutoria di primo grado, senza rinnovare l’istruttoria dibattimentale, sulla s di un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative – in particolare, la deposizione del t di polizia giudiziaria COGNOME nonché le dichiarazioni di NOME COGNOME e del maresciallo COGNOME – cui si è attribuita centralità per disattendere la prospettazione difensiva sulla finalità dell’accesso al sistema informatico. Inoltre, la Corte distrettuale non avrebbe reso la neces motivazione rafforzata, qualificando erroneamente il proprio diverso convincimento come la correzione di un errore di diritto.
2.1.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 533, comma 1 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché difetterebbe la necessaria motivazi rafforzata: difatti, la Corte di appello non avrebbe corretto un errore di diritto del primo ma avrebbe compiuto un diverso apprezzamento del compendio probatorio, facendo pure
riferimento a un dato nuovo rispetto al primo giudizio, ossia le circolari che disciplinano l RAGIONE_SOCIALE Forze di polizia (non rilevando in senso contrario i precedenti giurisprudenziali rich dalla stessa pronuncia impugnata).
2.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 192, comma 2, c proc. pen., in quanto – tenuto conto dei dati pacificamente emersi (elencati nel ricorso) avevano condotto il primo Giudice a una decisione liberatoria – la Corte di appello ha attri al COGNOME il reato perché avrebbe agito in violazione RAGIONE_SOCIALE circolari vigenti, la cui esis stata tuttavia tratta (senza poi verificarne il contenuto) dalla deposizione del teste COGNOME quale, peraltro, aveva erroneamente fondato il divieto di accedere alla banca dati RAGIONE_SOCIALE per verifica della correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie credenziali sul disposto della legge 1 aprile 1981, n. 121). Tanto più che, in ragione dell’assoluzione dall’imputazione favoreggiamento in favo della COGNOME (capo M), sarebbe venuto meno l’elemento che nella prospettazione accusatoria aveva costituito la finalità dell’accesso (ossia la verifica di eventuali indagini a propr per detto reato).
2.1.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine all’ dell’accesso: gli elementi addotti dalla difesa nella memoria presentata al primo Giud avrebbero dovuto condurre a negare il nesso tra i fatti di favoreggiamento contestati e il accesso; la Corte di appello sarebbe pervenuta a una decisione di condanna per il tramite di un’argomentazione contraddittoria sia rispetto alla condivisione da parte dello stesso Giud di secondo grado di quanto affermato dal Tribunale, sia perché in contrasto con il compendi probatorio.
2.2. I difensori di NOME COGNOME hanno presentato quattro motivi.
2.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 603 cod. proc. pe quanto la Corte di appello avrebbe riformato la decisione di primo grado e affermato responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. descritto senza la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nonostante anche il Pubblico minis avesse richiesto l’esame della testimone assistita NOME COGNOME ed avesse perorato un diver apprezzamento del compendio probatorio. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente escluso che ricorressero i presupposti della rinnovazione e, in particolare, negato la decis della deposizione del teste COGNOME (quantunque il primo Giudice abbia fondato la legittimi della condotta ascritta al COGNOME proprio sulla deposizione del detto teste di polizia giud e di quelle dei testi a discarico NOME COGNOME e NOME COGNOME).
2.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione nella legge penale e il di motivazione in quanto la Corte di merito avrebbe affermato la responsabilità dell’imput per due soli degli accessi in imputazione (capo H.), limitandosi ad esprimere un mero dissens rispetto alla valutazione in diritto del primo Giudice ma senza tener conto degli elem costitutivi del delitto in contestazione ed in contraddizione con quanto ritenuto dalla Corte per i rimanenti episodi; il Giudice di appello avrebbe attribuito rilievo alla quali come «personale» della richiesta di informazioni del ricorrente al coimputato NOME COGNOME che tuttavia non ha alcuna inerenza con gli elementi costitutivi del d
trattandosi in ogni caso di informazioni dovute e quindi corrispondenti agli scopi per i qua stato conferito il potere di accesso al sistema informatico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in ta dunque, non sarebbe stato rispettato il canone della motivazione rafforzata.
2.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e i di motivazione in relazione all’aumento per continuazione sulla pena base, determiNOME nel misura di 15 giorni per ciascuno degli ulteriori due accessi abusivi attribuiti al ric quantunque egli abbia riportato condanna soltanto per due accessi e, dunque, si sarebbe dovuto operare un solo aumento.
2.2.4. Con il quarto motivo sono stati addotti la violazione dell’art. 192, commi 1 cod. proc. pen. (sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e il viz motivazione in relazione al rigetto dell’appello incidentale avente ad oggetto l’imputazio favoreggiamento descritta al capo F. La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l’insussistenza del fatto (chiesta con il gravame, volto ad ottenere tale più favorevole fo assolutoria) non argomentando compiutamente rispetto al contenuto della consulenza tecnica della difesa (che avrebbe anzi travisato) e traendo dalla mera indicazione (fornita coimputato COGNOME al COGNOME) del sistema per attuare la cancellazione di file salvati su supporto informatico che tale cancellazione abbia avuto luogo (nonostante ne difetti in toto la prova, che non potrebbe fondarsi sulla perizia informatica prodotta dal pubblico ministero).
2.3. Il difensore di NOME COGNOME ha presentato sei motivi.
2.3.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio della motivazione, di cui ha assunto l’apparenza, poiché la Corte territoriale non avrebbe posto – a sostegno della rifo (limitatamente a tre episodi) della decisione assolutoria di primo grado – un impi argonnentativo rafforzato ma avrebbe valorizzato il presunto carattere personale RAGIONE_SOCIALE richi di accesso al sistema avanzate dal COGNOME (di professione commercialista) allo COGNOME (dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), compiendo una disamina parcellizzata del compendio probatorio (in particolare, RAGIONE_SOCIALE sole conversazioni intercorse tra i due tramite whatsapp e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da costoro nel procedimento), senza considerare in alcun modo prove dichiarative decisive, quali le deposizioni del teste di polizia giudiziaria COGNOME e dei discarico NOME COGNOME e NOME COGNOME su cui il primo Giudice aveva fondato la statuizi liberatoria.
2.3.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 603, comm bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in quanto la statuizione assolutoria di primo sarebbe stata riformata in parte qua senza la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e, particolare, senza l’esame dei testi COGNOME (richiesto dal Pubblico ministero), COGNOME. La difesa ha ribadito che la Corte di merito avrebbe fondato la decisione sul parz apprezzamento del compendio probatorio, pretermettendo la disamina RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei detti testi (chiaramente ritenute decisive dal Tribunale) e negando – senza fornire motivazione compiuta e maggiormente persuasiva rispetto a quella offerta dal Giudice di prim grado – la decisività di quanto rappresentato dal COGNOME; in tal modo, la riforma della p decisione sarebbe stata resa in difformità rispetto alla norma processuale prima citata
princìpi elaborati dalla giurisprudenza in tema di rinnovazione dell’istruttoria da pa giudice di appello.
2.3.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussi dell’elemento soggettivo del delitto in imputazione – in particolare, della consapevolezza COGNOME del difetto di valida delega da parte del COGNOME ad ottenere i dati (nell’interesse assistiti) – che la Corte di merito avrebbe affermato per tutti gli accessi in relazione ai pronunciato condanna (evidenziando pure la non veridicità di quanto spontaneamente dichiarato dallo COGNOME innanzi allo stesso Giudice distrettuale), tuttavia con un’argomentaz viziata ed inidonea ad integrare una motivazione rafforzata rispetto al compiuto iter esposto sul punto dal Tribunale (che aveva indicato gli elementi per cui ha considerato in parte qua congetturale la prospettazione accusatoria), fondato sulle prove dichiarative (il tenore quali non sarebbe stato apprezzato dal Giudice di appello) e sull’assenza della prova, da par dell’Accusa, di tale mancanza di delega.
2.3.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 546, comm lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito non effettivamente argomentato per disattendere le allegazioni difensive contenute nella memori depositata il 2 novembre 2023, con la quale erano stati indicati elementi (acquisiti nel c del giudizio) dimostrativi della liceità degli accessi per cui è stata invece resa condan particolare, il criterio di determinazione della competenza dell’ufficio territoriale dell RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la qualifica di socio della RAGIONE_SOCIALE rivestita dal COGNOME); in tal modo s determinata, secondo un orientamento giurisprudenziale, una nullità; e comunque, secondo altro orientamento, un vizio di motivazione.
2.3.5. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 615-ter, comm cod.. pen., con riguardo alla sussistenza dell’aggravante di aver commesso i fatti con rigua a sistemi di interesse pubblico, fondata sulla specifica natura dei dati (qualificati s comunicati dallo COGNOME, ritenuta per il tramite di un inconferente ri giurisprudenziale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (in virtù della deposizi del teste COGNOMECOGNOME, nonostante i dati inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria documenti amministrativi (cui gli interessati ai sensi degli artt. 22 ss I. n. 241 del 1990 p accedere, come chiarito dal Consiglio di Stato) ed infine a dispetto di quanto chi nell’informativa sul trattamento dei dati personali della stessa RAGIONE_SOCIALE.
2.1.6. Con il sesto motivo è stato assunto il vizio di motivazione in relazione determinazione del trattamento sanzioNOMErio, poiché sarebbe stata irrogata una pena eccessiva e non sarebbe stata resa la necessaria motivazione a sostegno del giudizio di equivalenza tra le circostanze, non comprendendosi neppure quale – tra gli elementi previs dall’art. 133 cod. pen. – sia stato ritenuto decisivo o rilevante e non essendo stato consid il comportamento processuale collaborativo e corretto serbato dallo COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondati, nei termini di seguito esposti:
i primi due motivi di ricorso presentati da NOME COGNOME, rimanendo assorbite l rimanenti censure avanzate con la sua impugnazione;
i primi due motivi di ricorso presentati da NOME COGNOME, rimanendo assorbite censure oggetto del terzo motivo e dovendosi rigettare nel resto – perché nel compless infondata – la sua impugnazione;
i primi due motivi di ricorso presentati da NOME COGNOME, rimanendo assorbite rimanenti censure avanzate con la sua impugnazione.
Al fine di provvedere sui ricorsi, occorre premettere che è ormai principio consoli nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di riforma di una decisione assoluto emessa in primo grado, al giudice di appello sia richiesta una motivazione rafforzata, consiste «in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relat disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale», atto a «conferire alla decisi forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01) tale far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione contrasto; e ciò salvo che «il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazional generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concre possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, esse invece, il giudizio d’appello l’unico realmente argomentato» (Sez .5, n. 12783 del 24/01/20 COGNOME, Rv. 269595 – 01). In altri termini, «il secondo giudice ha l’obbligo di dimo specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevant sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione RAGIONE_SOCIALE scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 – 01
Inoltre:
prima dell’inserimento nel corpo dell’art. 603 cod. proc. pen. del comma 3-bis per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, questa Corte aveva chiarito che «il giudic appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzio di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erron valutazione RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando l responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi del 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’es dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai giudizio assolutorio di primo grado», dovendosi ravvisare altrimenti un vizio di motivazione mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all’ar comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 01; cfr. pure Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano Rv. 269786);
a seguito della novella del 2017, l’art. 603 cod. proc. pen. ha espressamente previst al comma 3-bis, che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di
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ct
proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice di la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale»;
l’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ( dal 30 dicembre 2022: cfr. l’art. 99-bis, inserito in quest’ultimo decreto dall’art. 6 decretolegge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) ha modificato il comma 3-bis, cit., che oggi così dispone: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione de prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispo rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in ud nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione proba disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5»;
tale testo, in assenza di norme transitorie – come già chiarito dalla giurisprudenz in virtù del principio tempus regit actum si applica ai giudizi di appello celebrati, come nella specie, dopo l’entrata in vigore della novella (cfr. Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, 286490 – 01; Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089 – 01);
la nuova disposizione, al fine di «rendere più efficiente il giudizio di secondo gra ha determiNOME «una sensibile contrazione» dell’obbligo di rinnovazione istruttoria in appe «rispetto al precedente panorama come risultante dall’intervento della giurisprudenza d legittimità» (cfr. Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A., Rv. 286266 – 01), «circoscrivendo espressamente alle prove dichiarative assunte nel corso del dibattimento di primo gr ovvero a seguito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato ai sensi degli a 438 comma 5 e 441 comma 5» cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17965/2024, cit.);
dunque, nel caso di specie – in relazione alle prove dichiarative assunte nel corso d giudizio dibattimentale (nei termini che si chiariranno con riguardo alle distinte impugnazi rispetto al quale la novella si pone in continuità con la disciplina previgente – il normativo, in ordine alla rinnovazione dell’istruttoria, rimane ancorato alle medesi coordinate ermeneutiche già elaborate dalla giurisprudenza richiamata retro;
pertanto, per quel che qui rileva, resta fermo che, «ai fini della rinnovazi dell’istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l’attendibi dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE ris RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative, posto che il loro contenuto – salvo non attenga ad un oggetto del t definito o ad un dato storico semplice e non opinabile – è frutto della percezione soggettiva dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a “depurare” il dichia dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazio logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”» (Sez. 2 n. 13953 del 21/02/2020, NOME, Rv. 279146 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 3007/2021, cit.) che la necessità per il giudice dell’appello di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria nel caso in cui alla riforma della prima decisione assolutoria si giunga sulla base di un div apprezzamento di una dichiarazione stimata decisiva e non anche nell’ipotesi in cui vi si giun
in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (cfr. Sez. n. 49667 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285490 – 02; cfr. pure, ex plurimis, Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694 – 01, Sez. 3, n. 31949 del 20/09/2016, dep. 2017, Felice Rv. 270632 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694 01).
Tanto premesso, i primi due motivi articolati nell’interesse di NOME COGNOME, c possono esaminarsi congiuntamente, devono essere accolti.
Nel caso di specie, è dirimente osservare che la Corte di appello è pervenuta alla riform della pronuncia di primo grado nei confronti di NOME COGNOME proprio sulla scorta di un diver apprezzamento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria COGNOME, offrendone «corretta interpretazione» (cfr. sentenza impugnata, p. 84) – rispetto a quella compiuta Tribunale (cfr. sentenza primo grado, p. 59) -, nel presupposto (fattuale e non giuridico, t da una sentenza di legittimità) che sia possibile, per l’operatore abilitato, accedere al si SDI ed effettuare ricerche sul proprio nominativo; e in ragione di tale diverso apprezzamen della deposizione del COGNOME, cui con evidenza è stata attribuita portata decisiva, il Giu distrettuale ha ritenuto smentita la prospettazione dell’imputato, secondo cui l’accesso imputazione fosse «didattico» ossia volto a verificare il funzionamento RAGIONE_SOCIALE credenzia richieste per compiere attività di indagine, e per «riprendere confidenza» con il sistem ricerca (cfr. sentenza di primo grado, p. 58). Tale ultimo profilo, per vero, ha rilievo n di specie, tenuto conto che integra il delitto previsto dall’art. 615-ter cod. pen. «la condo pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pu violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o tele protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragion ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attrib (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 – 01); in altri termini, è penalment rilevante sub specie dell’ipotesi delittuosa in discorso «anche la condotta del soggetto che, pu essendo abilitato ad accedere al sistema informatico o telematico, vi si introduca con password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di ist agli scopi sottostanti alla protezione dell’archivio informatico, utilizzando sostanzialme sistema per finalità diverse da quelle consentite» (Sez. 5, n. 8911 del 04/02/2021, Scioli, 280745 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, COGNOME, Rv. 274406). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con evidenza, dunque, la riforma della decisione assolutoria non si fonda sulla mera correzione di un error iuris che – come esposto dalla Corte distrettuale – non avrebbe richiesto la rinnovazione dell’istruttoria (cfr. Sez. 6, n. 10584 del 30/01/2018, De Rubeis, Rv. 2737 01) ma, per l’appunto, sulla diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di una prova dichiara decisiva nell’iter argomentativo espresso dal Giudice di secondo grado.
Peraltro, la Corte di appello ha attribuito rilevanza, al fine della riforma della se di primo grado, alla «tempistica dell’accesso» (eseguito dall’imputato il 7 dicembre 201 valorizzando il fatto che la coimputata COGNOME tre giorni prima avesse rappresentato al COGNOME
timore di indagini a proprio carico e di essere oggetto di intercettazioni: tuttavia, la se impugnata non ha esplicitato se ha tratto tale dato dalla deposizione della stessa COGNOME, di c Tribunale – come, peraltro, riportato nella stessa sentenza impugnata (cfr. p. 32 s.) rimarcato «l’ondivago raccontare» (cfr. pure sentenza di primo grado, p. 52); ovvero se abbia acclarato aliunde. Il che per vero depone pure per la mancanza di una motivazione rafforzata.
Il che impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con riguardo al capo L., rimanendo assorbite le ulteriori censure del ricorrente.
I primi due motivi di ricorso di NOME COGNOME e i primi due motivi di ricorso di COGNOME (relativi al delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. a loro ascritto al capo H.) posso trattati congiuntamente.
Il Tribunale era pervenuto alla statuizione assolutoria nei confronti di entram ricorrenti anche per gli episodi posti in essere nei giorni 16 febbraio 2018 e 16 aprile 2018 cui la Corte di merito ha riformato la prima decisione), escludendo che gli accessi in disco (compiuti dallo COGNOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, su richiesta del commerciali COGNOME) fossero abusivi, ritenendo irregolari solo le modalità di comunicazione degli esiti d COGNOME al COGNOME, tramite whatsapp: il primo Giudice, infatti, ha considerato credibile l prospettazione fornita dagli imputati nelle rispettive deposizioni (dal COGNOME COGNOME se interrogatorio, acquisito in dibattimento poiché non si è sottoposto ad esame; dallo COGNOME corso del proprio esame dibattimentale), ritenendo che il COGNOME fosse delegato (e perci legittimato) a ottenere le informazioni in discorso; ed ha ritenuto corroborata tale conclus dalle deposizioni del teste di polizia giudiziaria COGNOME e dei testi a discarico NOME COGNOME NOME (cfr. sentenza di primo grado, spec. p. 47 s.).
La Corte di appello è pervenuta a una contraria conclusione – ossia ha escluso la legittimazione del COGNOME a ottenere le informazioni in discorso, ritenendolo privo di delega parte dei soggetti cui inerivano i dati richiesti ed ottenuti – sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dichiaraz stesso COGNOME (da cui ha tratto il suo interesse personale ad ottenerle ovvero l’interesse di congiunta), negando così la plausibilità della prospettazione resa dallo COGNOME nel corso proprio esame anche con riferimento agli accessi in ordine ai quali la sentenza impugnata ha richiamato il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni tramite whatsapp degli imputati. Tuttavia, la Corte territoriale – che, correttamente, ha evidenziato l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni in d ha erroneamente negato di aver fondato la decisione sulla diversa valutazione di prove oral decisive.
Anzitutto, «in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumer l’esame dell’imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa suss ove, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato abbia reso dichiarazioni “in causa propria” e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul signifi tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità» (Sez. 3, n. 16131
20/12/2022 – dep. 2023, B., Rv. 284493 – 02), ragion per cui nel caso di specie occorrev disporre l’escussione di NOME COGNOME (che si era sottoposto ad esame innanzi al Tribunale, differenza del COGNOME, rispetto al quale invece merita condivisione il principio second l’esame dell’imputato, nel caso della riforma in appello della sentenza assolutoria di pr grado, debba essere limitato, in conformità ai princìpi posti da Corte EDU, 8 luglio 2021, Maes c. Italia, «al caso in cui la sua deposizione abbia avuto luogo «nel corso del giudizio di grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese predetto nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari»: Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, COGNOME, R 286100 – 01); e tale obbligo, in ipotesi come la presente, non viene meno neppure se l’imputato «non sia comparso e non abbia chiesto di essere sentito» (Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283981 – 01), non potendo neppure essere escluso – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata – dalla presentazione di una memoria da parte dell’imputato o dal fatto che egli abbia reso spontanee dichiarazioni ex art. 494 cod. proc. pen., le quali non possono essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame (Sez. 2, n 30653 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279911 – 01; cfr. Sez. 2, n. 51983 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268524 – 01, in motivazione: «le dichiarazioni spontanee dell’imputato non rientrano ne novero dei mezzi di prova o RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative ma attengono essenzialmente alla difesa dell’imputato e sono infatti acquisibili in ogni stato del dibattimento a semplice richie medesimo»).
Inoltre, è del tutto apodittica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in ha escluso i presupposti per la rinnovazione della testimonianza del COGNOME (come esposto, pure posta dal Tribunale a fondamento dell’assoluzione degli imputati), negandone la decisività senza argomentare in alcun modo né dare conto del suo tenore (facendo pure un inconducente ed assertivo riferimento, a sostegno della medesima statuizione istruttoria, all’insussistenz dubbi o valutazioni contrastanti sull’attendibilità del teste). Così come, pur a fron riferimento a taluni dei messaggi intercorsi tra i ricorrenti, la pronuncia impugnata dife qualsivoglia menzione alle dichiarazioni rese dai testi a discarico NOME COGNOME e NOME COGNOME, valorizzati dal Tribunale e non escussi dalla Corte di appello, che non ha in alc modo esplicitato la ragione per cui ne ha ritenuto irrilevante il narrato: e da ciò pure de difetto della necessaria motivazione rafforzata.
4. Il quarto motivo di impugnazione di NOME COGNOME, relativo all’imputazione favoreggiamento (elevata nei suoi confronti per aver aiutato NOME COGNOME ad eludere investigazioni, in particolare tramite la cancellazione di file della RAGIONE_SOCIALE presenti sul PC in uso alla COGNOME e ai suoi dipendenti; cfr. capo F.), è nel complesso infondat
Anzitutto, la difesa ha unicamente denunciato il vizio di motivazione, anche nella par in cui ha prospettato la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., norma processuale non stabi a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (cfr., tra le tante, Sez. 6 del 30/04/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196 – 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 – 01).
Ciò posto, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale – che ave assolto il COGNOME dall’imputazione in discorso perché il fatto non costituisce reato – rige il gravame volto ad ottenere una statuizione liberatoria perché il fatto non sussist particolare, ha ritenuto infondata la prospettazione fondata sul quanto rassegNOME d consulenza tecnico informatico della difesa, rimarcando come le conclusioni di quest’ultim (secondo non avrebbe avuto luogo la cancellazione in imputazione) si fondassero sul mero dato della presenza di taluni file (nel supporto informatico sequestrato nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini) che contenevano il nome della «RAGIONE_SOCIALE», senza tuttavia averne verificato il contenuto; contenuto che, invece, i Giudici di merito hanno verificato, riscontrando che si trattava so documenti ufficiali e pubblico della società, risultando assolutamente mancante la contabil (ivi compresa quella che era stata a suo tempo consegnata alla Guardia di finanza) e così traendo che essa era stata definitivamente cancellata. Si tratta di una motivazione no manifestamente illogica, la cui congruità al compendio probatorio in atti non è sta puntualmente censurata, in quanto la difesa – pur avendo assunto che sarebbe stato travisato il tenore di quanto rassegNOME dal consulente (peraltro rappresentando che si trattava di consulente informatico e assumendo genericamente che egli aveva indicato il contenuto dei file come «libri giornali, libro cespiti, libri Iva della RAGIONE_SOCIALE») – non ha dedot necessaria specificità il travisamento da parte della Corte di appello del contenuto dei file, ossia del dato decisivo nel detto iter argonnentativo, direttamente esamiNOME dallo stesso Giudice di secondo grado, rispetto al quale il ricorso ha fatto genericamente riferimento a quan verificato dal Tribunale (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). La motivazione, poi, non può essere ritualmente censurata neppure per il tramite del diverso apprezzamento di merito, segnatamente del tenore dei messaggi whatsapp, per vero richiamati dalla Corte di appello solo per corroborare le proprie conclusioni, che il ricorso ha fini perorare in questa sede di legittimità. Tanto più che la sentenza di primo grado ha evidenzia come lo stesso COGNOME abbia ammesso la cancellazione dei file (cfr. sentenza di primo grado, p. 34) e con tale dato il ricorso non si è in alcun modo confrontato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai capi H. ed L., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. E d essere rigettato nel resto il ricorso del COGNOME.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi H ed L con ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. rinvio per nuovo giudizio
Rigetta nel resto il ricorso del COGNOME. Così deciso il 19/06/2024.