Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38183 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38183 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1177/2025
NOME COGNOME
UP – 21/10/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e per il rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
udito lÕavvocato NOME COGNOME, in difesa della parte civile Monte dei Paschi di Siena S.p.a., che si associa alle richieste del Procuratore Generale e deposita conclusioni e nota spese;
udito AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento, e che, in qualitˆ di sostituto processuale degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME, NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME, NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME, NOME COGNOME in difesa di NOME COGNOME, si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento;
udito AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in difesa di NOME COGNOME, che si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
Con la sentenza del 18 dicembre 2024, la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del 21 dicembre 2022 emessa allÕesito di giudizio abbreviato dal Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Palermo confermando la condanna degli imputati, indicati in epigrafe, per i reati appresso specificati, nonchè di NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese in favore delle rispettive parti civili, il COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME nei confronti del Monte dei Paschi di Siena.
AllÕesito del giudizio di appello risultano confermate le condanne di:
COGNOME NOME, per i reati a lui ascritti ai capi 1), riqualificato artt.110, 416 cod. pen., 2),9), 10),11), 15), 16), 20), 21), 25), 26), 35), 36), 37), 38), 47) 48) 55) 56, esclusa la recidiva, e concesse in appello le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione, cos’ ridotta in appello;
COGNOME NOME, per i reati a lui ascritti ai capi 1), riqualificato art. 416, comma 2, cod. pen., 13), 14), 17), 18), 51), con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di reclusione, cos’ ridotta in appello;
COGNOME NOME, per i reati a lui ascritti ai capi 55), 56), esclusa la recidiva, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione;
COGNOME NOME, per i reati a lei ascritti ai capi 55), 56), con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione;
COGNOME NOME, per i reati a lui ascritti ai capi 55), 56), esclusa la recidiva, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione;
NOME NOME, per i reati a lui ascritti ai capi 12),29), esclusa la recidiva, con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni due un mese e giorni dieci di reclusione, cos’ ridotta in appello.
1.2. Quanto ai fatti oggetto del procedimento, dalle sentenze di merito risulta essere stata accertata lÕesistenza di plurime corruzioni per accordi intercorsi tra il pubblico ufficiale NOME COGNOME, quale funzionario presso lÕUfficio Anagrafe del Comune di Palermo, ed altri coimputati non ricorrenti (COGNOME, COGNOME, COGNOME) separatamente giudicati, in forza dei quali il predetto pubblico ufficiale forniva ai correi informazioni sulle generalitˆ e dati anagrafici di terzi ignari soggetti cui intestare contratti di finanziamento per la consumazione di plurime truffe ai danni di istituti di credito e concessionarie di autovetture, per formare falsi documenti di identitˆ, in cambio della promessa o della consegna di somme di denaro di importo variabile ed imprecisato.
Nei confronti del COGNOME è stata ritenuta accertata una pluralitˆ di reati di corruzione per atto contrario ( art. 319 cod.pen.), correlati agli accessi abusivi a sistema informatico (615 cod.pen.) da lui posti in essere utilizzando la propria personale della banca dati dellÕanagrafe comunale, nel contesto di una inziale imputazione per partecipazione allÕassociazione contestata al capo 1), che è stata poi oggetto di riqualificazione a titolo di concorso esterno in sede di condanna di primo grado ( art. 110, 416 cod.pen.), confermata in appello.
Nei confronti di COGNOME è stata anche ritenuta provata la sua responsabilitˆ per il reato di corruzione propria ascritto al capo 55) e per quello di accesso abusivo al sistema informatico dellÕanagrafe del Comune di Palermo, ascritto al capo 56), in concorso con gli altri ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME, chiamati a rispondere unicamente dei predetti capi di imputazione.
In particolare, ai predetti coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME si contesta di avere corrotto NOME COGNOME, con lÕintermediazione di NOME COGNOME, per ottenere in cambio di una somma di denaro, di importo imprecisato, ma comunque superiore a 700 euro, versata in più soluzioni, la modifica della propria residenza anagrafica, realizzata attraverso la indebita modifica del registro telematico anagrafico, operata materialmente dal COGNOME su istigazione degli altri correi in esecuzione dellÕaccordo corruttivo.
NOME COGNOME è stato condannato per lÕassociazione capo 1), con il ruolo di partecipe, per avere messo a disposizione il numero di telefono del proprio ufficio presso la Regione Sicilia al fine di simulare falsi rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti i finanziamenti, conseguiti attraverso false documentazioni di lavoro e sostituzioni di persona, unitamente alla condanna per i reati di truffa e sostituzione di persona al medesimo ascritti ai capi 13),14), 17),18), e 51).
NOME COGNOME è stato condannato per i reati di concorso nella falsificazione di una carta dÕidentitˆ (capo 19) e per il reato di sostituzione di persona (capo 29), entrambi in concorso con NOME COGNOME, separatamente giudicato.
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di concorso esterno in associazione. Si obietta che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile il motivo di appello sul capo 1) per difetto di specificitˆ estrinseca, non essendosi confrontata con la riqualificazione operata in sentenza ai sensi dellÕart. 110 cod. pen. rispetto alla originaria imputazione per partecipazione allÕassociazione a delinquere. Si rappresenta che il COGNOME era un impiegato comunale con compiti e funzioni di accesso alla banca dati dellÕanagrafe, abilitato a rilasciare certificati, effettuare visure e modificare dati, e che era risultato estraneo ai reati-fine dellÕassociazione, ovvero le truffe, avendo solo dato il proprio contributo ai sodali COGNOME e COGNOME, fornendo i dati anagrafici custoditi dal proprio ufficio dietro compenso.
Si era anche evidenziato come il coimputato COGNOME, reo confesso, avesse dichiarato di non conoscere COGNOME, laddove la Corte di appello ha ritenuto che il compenso pagato al COGNOME costituisce un onere economico dellÕassociazione noto al COGNOME, con conseguente travisamento del dato probatorio.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui allÕart. 615cod. pen. ascritto ai capi 2),9),10),15),20),25),35),37),47) e 56).
Al riguardo si censura lÕorientamento giurisprudenziale di legittimitˆ seguito sia dal Giudice dellÕudienza preliminare che dalla Corte di appello, in contrasto con la sentenza delle Sez. U., Casani, del 27 ottobre 2011, per avere valorizzato gli scopi e le finalitˆ dellÕaccesso al sistema informatico, anzichŽ considerare lÕassenza dellÕabilitazione, quale elemento essenziale della fattispecie.
Si adduce a tale riguardo, che il COGNOME, avendo la titolaritˆ del potere di accesso al sistema informatico dellÕanagrafe comunale, non avrebbe operato degli accessi abusivi, essendo autorizzato ad eseguirli, non rilevando neppure la mancanza di consenso dellÕinteressato, trattandosi di registro di libera accessibilitˆ e considerato che in base allÕart. 33 del d.P.R. n. 223 del 1989 lÕufficiale di anagrafe rilascia Òa chiunque ne faccia richiestaÓ i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui allÕart. 319 cod. pen. con riferimento alla mancata
riqualificazione ai sensi del reato meno grave di corruzione impropria di cui allÕart. 318 cod.pen.
Si obietta che il mercimonio della funzione non comporta di per sŽ la contrarietˆ dellÕatto posto in essere dal funzionario corrotto, trattandosi nel caso di specie di accessi autorizzati al sistema informatico, realizzati nel rispetto delle prescrizioni di legge.
Ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO).
3.1. Con un motivo unico deduce vizio della motivazione per travisamento delle dichiarazioni confessorie rese dallÕimputato in sede di giudizio abbreviato con riferimento al solo capo 51) dellÕimputazione riferita alla truffa commessa ai danni della societˆ finanziaria RAGIONE_SOCIALE contestata in concorso con COGNOME, Seidita e Piciurro.
In particolare, la Corte di appello, dopo aver correttamente condiviso e ritenuto fondata lÕeccezione di inutilizzabilitˆ delle intercettazioni con riguardo ai reati di truffa in applicazione dei precetti contenuti nella nota sentenza delle Sezioni Unite Cavallo in tema di interpretazione della nozione di diverso procedimento ai sensi dellÕart. 270 cod.proc.pen. ha, tuttavia, confermato la condanna anche per la truffa relativa al capo 51), valorizzando la confessione resa dal COGNOME, che avrebbe incluso anche la predetta truffa tra quelle per le quali ha ammesso la propria responsabilitˆ.
Al contrario, si fa rilevare che il COGNOME nellÕinterrogatorio reso al P.M. in data 1 aprile 2022 ed in sede di interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P. in data 4 febbraio 2022 si era limitato ad ammettere la propria responsabilitˆ per le altre truffe, mentre con riguardo a quella del capo 51) avrebbe ammesso lÕaddebito per la prima volta e senza fornire alcuna specifica descrizione del fatto unicamente in sede di interrogatorio, svolto allÕudienza del 22 novembre 2022 nel corso del giudizio abbreviato.
Ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, proposti dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di corruzione propria ascritto al capo 55) in relazione allÕaccusa di aver svolto il ruolo di istigatore per il tramite di NOME COGNOME nella corruzione di NOME COGNOME, al fine di ottenere il mutamento della propria residenza anagrafica.
In particolare, si adduce che, NOME COGNOME, convivente di COGNOME, si sarebbe incontrata con COGNOME per il tramite di COGNOME, senza per˜ prendere
parte ad accordi corruttivi, non essendo noti i contenuti di tali incontri, non oggetto di intercettazione.
Si osserva che dallÕintercettazione telefonica richiamata in sentenza si evincerebbe al contrario che la COGNOME proprio perchŽ estranea allÕaccordo corruttivo avrebbe chiesto direttamente al COGNOME di indicarle lÕimporto della somma di denaro che gli era stato richiesto dal COGNOME.
In altri termini, lÕunico accordo sarebbe intercorso tra COGNOME e COGNOME senza il concorso di COGNOME e della COGNOME, ignari di cosa avessero concordato i due predetti coimputati.
Il successivo intervento di COGNOME per rimediare alla situazione di stallo non integra il concorso nellÕaccordo precedentemente intercorso tra COGNOME e COGNOME, atteso che per giurisprudenza di legittimitˆ non integra il concorso nel reato di corruzione lÕintervento di chi si adoperi nella fase esecutiva dellÕaccordo senza prendervi parte (si cita la Sez. 6, 12 ottobre 2022, n.168 e 12 giugno 2020, n. 18125).
Con riguardo, poi, alla natura illecita del cambio di residenza si osserva che nella stessa relazione di polizia giudiziaria prudentemente si era rappresentato, in difetto di una competenza tecnica, il carattere solo congetturale della finalitˆ di aggirare le regole per il trasferimento di residenza delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica, in difetto del necessario nulla osta.
Pertanto, in assenza di prove certe sarebbe stato doveroso per la Corte di appello ritenere legittima la richiesta di mutamento della residenza, essendo il COGNOME effettivamente residente nella diversa abitazione indicata nel cambio di residenza, non potendosi neppure valorizzare lÕassenza di documentazione a supporto della regolaritˆ della richiesta di trasferimento, in ipotesi mancante perchŽ avanzata solo tramite il sistema telematico.
Sotto altro profilo, si osserva che è mancato un atto provvedimentale contrario alla legge, non essendo la modifica della residenza nel registro informatico dellÕanagrafe un atto avente natura di provvedimento amministrativo, e che la confessione di COGNOME circa gli accessi abusivi riguardava solo i reati ascritti in concorso con i coimputati COGNOME e COGNOME, ma non anche quello per cui si procede nei confronti dei due ricorrenti.
Inoltre, si osserva che dal contenuto delle conversazioni intercettate non è possibile comprendere quale sia stato lÕimporto esatto del prezzo della corruzione versato al pubblico ufficiale.
4.2. Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione ai sensi della meno grave ipotesi di induzione indebita di cui allÕart. 319cod. pen.
In particolare, si censura lÕinterpretazione della conversazione intercorsa tra la COGNOME ed il pubblico ufficiale, in cui questÕultimo si lamenta per il mancato pagamento del suo compenso assumendo un chiaro atteggiamento dominante e di supremazia nei confronti del privato che veniva cos’ obbligato a pagare per conseguire un atto legittimo al quale aveva comunque diritto.
La Corte ha dato rilievo unicamente allÕiniziativa assunta dal COGNOME e dalla COGNOME per escludere il reato di induzione indebita, senza considerare invece il dato essenziale della mancanza di una condizione paritaria delle due parti dellÕaccordo, che avrebbe dovuto portare ad escludere la configurabilitˆ del reato di corruzione, secondo i principi fissati dalla nota sentenza COGNOME della Sezioni Unite.
4.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge in relazione al reato di cui allÕart. 615cod.pen. ascritto al capo 56).
Si obietta che manca la prova della consapevolezza da parte del COGNOME e della COGNOME delle peculiari operazioni da compiere per la lavorazione della pratica di trasferimento con riguardo agli accessi al sistema informatico che si sono resi necessari.
4.4. Con il quarto motivo deducono violazione di legge in relazione alle contestate aggravanti del reato di cui allÕart. 615, commi 2 e 3, cod. pen. da cui dipende la procedibilitˆ di ufficio.
Si obietta che il COGNOME aveva agito allÕinterno del sistema informatico per compiere una operazione di propria competenza a seguito di una legittima richiesta di trasferimento della residenza, perchŽ corrispondente ad una condizione effettiva e concretamente verificabile.
Inoltre, con riferimento allÕaltra aggravante dellÕessere stato violato un sistema informatico di interesse pubblico si obietta che tale profilo non sarebbe facilmente riscontrabile nel caso in esame con conseguente scusabilitˆ dellÕerrore di diritto.
4.5. Con il quinto motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, perchŽ non si spiega lÕ logico che ha supportato il calcolo della pena.
Ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO).
5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di corruzione ascritto al capo 55) della rubrica.
Si assume che la sentenza della Corte di appello ha basato la prova dellÕaccordo corruttivo su mere presunzioni e congetture desumendone la sussistenza dallÕincontro tra COGNOME e COGNOME con lÕintervento di COGNOME, senza che si conoscessero i contenuti di tale incontro.
In mancanza di prove certe si potrebbe al più individuare il momento consumativo della fattispecie quando ebbe a verificarsi la dazione del denaro al pubblico ufficiale da parte dei coniugi COGNOME per la somma di cento euro, che veniva consegnata dal COGNOME la mattina del 5 novembre 2019, ma senza la prova che questi fosse a conoscenza delle ragioni del pagamento di detta somma, essendo rimasto estraneo allÕaccordo corruttivo.
5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di corruzione ai sensi dellÕart. 318 cod.pen. rispetto al quale la Corte di appello si è limitato a richiamare le stesse argomentazioni esposte per gli altri ricorrenti COGNOME e COGNOME.
5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla fattispecie di corruzione propria ascritta al capo 55).
Si ripropone la stessa questione relativa alla distinzione tra la fattispecie della corruzione e quella meno grave prevista dallÕart. 319cod. pen. essendo errato il riferimento al criterio dellÕiniziativa considerato nella sentenza impugnata come decisivo per escludere la invocata derubricazione (cfr. Sez. U. COGNOME).
In particolare, sarebbe stata travisata anche lÕintercettazione in cui il pubblico funzionario riferisce della sua intenzione di bloccare tutto ove non fosse stato pagato, che sarebbe estrinsecazione dellÕabuso della sua qualitˆ, che rappresenta il tratto distintivo proprio della induzione indebita.
5.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge sempre in relazione al reato di corruzione che andrebbe riqualificato ai sensi dellÕart. 346cod.pen.
5.5. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova del concorso morale o materiale di COGNOME nel reato di accesso abusivo di cui allÕart. 615cod. pen. ascritto al capo 56).
5.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui allÕart. 615cod. pen., dato che nel caso di specie lÕaccesso sarebbe stato operato legittimamente per finalitˆ che non sono ontologicamente estranee a quelle previste per le sue facoltˆ di accesso, non essendo sufficiente il pagamento di un compenso per rendere illegittimo lÕaccesso.
Ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO).
Deduce un solo motivo per violazione di legge in relazione alla prova dellÕesistenza dei fatti contestati, senza un adeguato percorso logico che spieghi le ragioni che hanno determinato il convincimento di colpevolezza.
1. I ricorsi devono essere tutti rigettati perchŽ nel loro complesso infondati, oltre che per alcuni motivi inammissibili essendo essenzialmente rivolti a sollecitare una rilettura dei fatti e una diversa valutazione delle prove, non consentite in sede di legittimitˆ.
Le questioni dedotte dai ricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME che investono la configurabilitˆ dei reati di cui allÕart. 615cod. pen. e 319 cod. pen. possono essere trattate congiuntamente, essendo accomunate dalla medesima erronea prospettazione del carattere lecito degli accessi al sistema informatico dellÕanagrafe comunale operati dal COGNOME, quale funzionario abilitato ad accedervi con le proprie credenziali personali, in ragione delle mansioni svolte allÕinterno dellÕufficio del Comune di Palermo.
A tale riguardo è sufficiente ribadire quanto giˆ sostenuto nella sentenza di appello che, correttamente ha ribadito e dato seguito allÕorientamento di legittimitˆ, oramai del tutto pacifico, secondo cui integra il delitto previsto dall’art. 615cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltˆ di accesso gli è attribuita, quindi per finalitˆ estranee alle funzioni svolte, in tal modo realizzando un’ipotesi di sviamento di potere.
Si è osservato che Ò il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio, l’investigatore privato e l’operatore del sistema possono rispondere del reato solo in forza della previsione del secondo comma. Per tali soggetti il reato è sempre aggravato, proprio perchŽ la circostanza è inscindibilmente collegata a quella qualitˆ soggettiva ed in tutti i casi la configurata aggravante comporta un abuso, che ben pu˜ connotarsi delle caratteristiche dell’esecuzione di “operazioni ontologicamente estranee” rispetto a quelle consentite , rappresenti cioè uno sviamento di potere, un uso del potere in violazione dei doveri di fedeltˆ che ne devono indirizzare l’azione nell’assolvimento degli specifici compiti di natura pubblicistica a lui demandati Ó (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061).
Pertanto, essendosi appurato che lÕaccesso al sistema informatico è avvenuto per acquisire dati anagrafici necessari per eseguire delle truffe finanziarie e connessi reati di sostituzioni di persona, risulta integrato oltre al reato di cui allÕart. 615cod. pen , nella forma aggravata, anche il reato di corruzione per atto contrario art. 319 cod. pen., integrando lÕaccesso stesso, oggetto del
mercimonio, anche lÕatto contrario rispetto ai doveri del funzionario che strumentalizza le proprie mansioni in violazione dei propri compiti pubblicistici.
Analogamente, con riferimento agli accessi operati dal COGNOME per conto della coppia COGNOME, la finalitˆ illecita qualifica anche la contrarietˆ dellÕatto posto in essere per alterare e modificare la residenza anagrafica dei predetti, senza rispettare la procedura amministrativa prevista per il cambio di residenza.
A tale riguardo, per rispondere anche ad una doglianza specifica mossa sul punto nei ricorsi di COGNOME e COGNOME con riguardo al reato di corruzione propria, si deve ricordare che ÒlÕatto dÕufficioÓ non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata
( 6, n. 17586 del 28/02/2017, Pastore, Rv. 269831).
Inoltre, indipendentemente dalla finalitˆ perseguita dai due predetti imputati, è la stessa alterazione del dato anagrafico registrato nel sistema informatico che integra lÕatto contrario, essendo rimasto del tutto indimostrato che detta modifica fosse stata preceduta dalla rituale osservanza del regolare amministrativo previsto per la modifica della residenza anagrafica (autocertificazione e successivo controllo della Polizia Municipale), allÕevidenza contraddetta dalla stessa condotta del pubblico ufficiale posta in essere in esecuzione dellÕaccordo corruttivo.
Per le stesse ragioni è manifestamente infondato anche il quarto motivo dedotto dai medesimi ricorrenti in riferimento alle contestate aggravanti del reato di cui allÕart. 615, commi 2, n.1, e 3 cod. pen., da cui dipende la procedibilitˆ di ufficio.
Con riferimento allÕaggravante prevista dal comma 2, n.1 dellÕart. 615-ter cod. pen. relativa alla qualifica soggettiva dellÕagente, non vi è nulla da aggiungere a quanto sopra giˆ osservato, mentre con riferimento allÕaggravante prevista dal terzo comma dellÕart. 615cod. pen., dellÕessere stato violato un sistema informatico di interesse pubblico, nessun dubbio pu˜ esservi rispetto a tale connotazione del sistema informatico dellÕanagrafe comunale, avuto riguardo alle finalitˆ di conservazione e aggiornamento dei dati sensibili riferiti alle persone residenti in un determinato territorio per tutte le relative implicazioni legali.
In relazione, poi, alla dedotta mancanza di risposta al motivo di appello dedotto da COGNOME relativo alla stessa questione della qualificazione come corruzione propria anzichŽ impropria, deve rammentarsi che nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo, sicchŽ, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non pu˜ mai parlarsi di omessa motivazione ma semmai pu˜ emergere un vizio di motivazione.
In ragione dell’ammissibilitˆ della motivazione implicita si ritiene che non sia censurabile in sede di legittimitˆ una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, se pure desumibile dal riferimento ad altro ricorrente che aveva posto la medesima questione (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340).
Passando ora alla disamina dei motivi afferenti allÕaccertamento dellÕaccordo corruttivo intercorso tra COGNOME, quale pubblico ufficiale, e COGNOME, COGNOME e COGNOME, quali corruttori, si deve osservare che i motivi dedotti dai predetti imputati sono manifestamente infondati oltre che generici perchŽ non evidenziano alcun travisamento delle risultanze istruttorie, ma allÕopposto appaiono volti a sostenere una loro rilettura alternativa, che non risulta affatto più coerente o logica di quella seguita nelle sentenze di merito.
In tal senso sono da valutare i motivi primo e secondo dei ricorsi di COGNOME e COGNOME, nonchŽ i motivi primo, terzo e quarto di COGNOME.
A tale proposito si deve ricordare che alla Corte di cassazione non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, finalizzata nella prospettiva del ricorrente ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito.
Cos’ come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli “atti del processo”, possa esservi spazio per una rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito.
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In altri termini, al giudice di legittimitˆ resta preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchŽ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitˆ esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).
Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal Massimo Consesso della corte di legittimitˆ e di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimitˆ (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
3. Nel caso in esame non si pu˜ ravvisare alcuna illogicitˆ nella ricostruzione dellÕaccordo corruttivo, basata sulla circostanza incontestata che la COGNOME, accompagnata da COGNOME, si è recata nellÕufficio anagrafe del Comune a trovare il funzionario COGNOME, tenuto conto che la ragione dellÕincontro è stata desunta in modo del tutto logico dalla intercettazione della successiva conversazione in cui COGNOME si lamenta proprio con la COGNOME di non essere stato ancora pagato dal COGNOME per il suo intervento finalizzato a realizzare il cambio di residenza della coppia.
Indipendentemente dallÕinteresse sotteso al repentino cambio di residenza Ð potendosi considerare solo una ipotesi quella che si tratti di un espediente collegato al subentro in una abitazione di edilizia residenziale pubblica Ð ci˜ che è stato correttamente rimarcato in sentenza è che lÕaccordo corruttivo risulta essere stato assunto dai due conviventi con lÕintermediazione del COGNOME nellÕesclusivo interesse degli stessi.
é stato spiegato in modo del tutto coerente come il COGNOME fosse inizialmente venuto meno allÕincarico di pagare il funzionario corrotto, essendo tale circostanza emersa dalle conversazioni intercettate che danno conto di come detto intermediario avesse cercato di conseguire un proprio personale profitto, chiedendo alla COGNOME una somma di importo maggiore rispetto a quella concordata con il COGNOME.
I ricorrenti stravolgono la lettura delle intercettazioni, arrivando a sostenere, COGNOME e COGNOME, che lÕaccordo corruttivo sarebbe intercorso solo tra COGNOME e COGNOME senza la partecipazione dei diretti interessati, mentre nel ricorso di COGNOME si sostiene il contrario, avendo questi sostenuto che lÕaccordo sarebbe intercorso solo tra i predetti conviventi ed il COGNOME senza la sua partecipazione, limitata alla sola fase esecutiva, ritenuta non rilevante.
In tal modo, vengono operate due differenti letture, contrapposte ed inconciliabili tra loro, intese a reinterpretare i fatti Òpro domo suaÓ, volte a suffragare la estraneitˆ allÕaccordo corruttivo dei diversi ricorrenti, ma entrambe palesemente inidonee a fare emergere illogicitˆ rispetto alla ben più lineare ed unitaria ricostruzione operata in sentenza.
Il dato di fatto che lÕaccordo con COGNOME sia stato assunto dal COGNOME nellÕinteresse della coppia COGNOME emerge in modo chiaro dalle intercettazioni, mentre del tutto incongruente appare essere, da un lato, la ipotesi di un traffico di influenze illecite gestito allÕinsaputa degli interessati, proprio perchŽ coinvolti da subito nellÕaccordo essendo stati loro stessi ad avere richiesto lÕintervento di COGNOME per corrompere il COGNOME, e dallÕaltro lato, la tesi opposta di una estraneitˆ del COGNOME, conclamata anche dal suo concorso nel pagamento di una parte del prezzo della corruzione.
Manifestamente infondate sono, peraltro, le affermazioni secondo cui lÕintervento di COGNOME, in accordo con la COGNOME, per rimediare alla situazione di stallo conseguente al mancato iniziale pagamento da parte del COGNOME della somma concordata con COGNOME, non integrerebbe il concorso nellÕaccordo precedentemente intercorso tra COGNOME e COGNOME, essendo del tutto inappropriato il richiamo allÕorientamento della giurisprudenza secondo cui non integra il concorso nella corruzione, lÕintervento di chi si adoperi nella fase esecutiva dellÕaccordo senza prendervi parte (Sez. 6, n. 18125 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).
Nel caso di specie è palese che anche il versamento della somma di denaro integra la fattispecie corruttiva, alternativamente configurata dalla norma incriminatrice rispetto a chi promette o consegna lÕutilitˆ in cambio dellÕatto contrario, oggetto del mercimonio (Sez 6, n. 29673 del 31/05/2022, Foglia, Rv. 283716).
Tale considerazione vale allo stesso modo anche rispetto alla tesi opposta sostenuta nel ricorso di COGNOME dellÕirrilevanza ai fini del concorso della sua partecipazione al versamento di una parte del prezzo della corruzione.
Privo di rilevanza ai fini della prova dellÕintegrazione del reato di corruzione è poi la esatta determinazione dellÕimporto complessivamente versato al pubblico ufficiale COGNOME, essendo stato coerentemente argomentato lÕavvenuto versamento del denaro pattuito, seguito dal compimento dellÕatto contrario.
Analoghe considerazioni devono ripetersi anche per le questioni dedotte nei motivi con i quali i predetti ricorrenti (terzo motivo di COGNOME, secondo motivo di COGNOME e COGNOME) invocano la diversa qualificazione dei fatti ai sensi dellÕart. 319cod. pen. in luogo del 319 cod. pen.
Rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in sentenza deve escludersi che le argomentazioni poste a supporto della corruzione siano viziate da incongruenze o da letture incompatibili con le risultanze delle intercettazioni in termini tali da risultarne inficiata la motivazione sotto il profilo della sua tenuta logica.
In tal senso deve essere letto il riferimento alle minacce di non dare seguito allÕaccordo corruttivo da parte di COGNOME, dopo che questi si era doluto per non essere stato pagato da parte del COGNOME.
Si tratta non giˆ dellÕabuso del potere che prevarica il privato e che connota tanto il reato di concussione (art. 317 cod. pen. ) che quello di induzione (art. 319quater cod. pen), ma della mera pretesa di essere pagato in adempimento dellÕaccordo corruttivo intercorso su base paritaria tra il pubblico ufficiale ed il privato, dovendosi in tal senso intendere il riferimento operato nella motivazione della sentenza impugnata alla iniziativa assunta dalla parte privata nella
conclusione dellÕaccordo e non giˆ come elemento discretivo delle due figure di reato in esame, in linea con le indicazioni tracciate dalla richiamata giurisprudenza di legittimitˆ nel solco della decisione delle Sezioni Unite n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258474-01.
Con riferimento al terzo motivo dei ricorsi di COGNOME e COGNOME, comune al quinto motivo del ricorso di COGNOME, in relazione alla prova del concorso morale o materiale nel reato di accesso abusivo di cui allÕart. 615cod.pen. ascritto al capo 56), se ne deve rilevare la infondatezza.
A tale riguardo assume rilievo quanto osservato nella motivazione della sentenza impugnata circa la corrispondenza dellÕoggetto del mercimonio con il compimento dellÕaccesso abusivo, essendo COGNOME addetto al registro digitale anagrafico con poteri di rilasciare certificati e di modificare le registrazioni digitali.
Quindi, lÕunico atto che il COGNOME avrebbe potuto compiere per soddisfare la richiesta della coppia COGNOME, per il tramite di COGNOME, era proprio la modifica del dato digitale attraverso lÕaccesso al registro anagrafico digitale.
Per tale ragione la Corte di appello con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico ha correttamente individuato nelle condotte poste in essere dai predetti ricorrenti il ruolo di istigatori.
In ogni caso, deve anche considerarsi che avendo i corruttori COGNOME e COGNOME richiesto la modifica della residenza anagrafica attraverso una procedura illegittima hanno sostanzialmente accettato, nelle forma del dolo eventuale, le modalitˆ concretamente poste in essere dal coimputato per dare seguito alla loro richiesta di intervento, senza che fosse necessaria la prova della precisa conoscenza delle modalitˆ operative concretamente adottate dal funzionario in violazione dei propri doveri di ufficio, e quindi anche ove non fosse stato previamente concordato lo specifico mezzo da utilizzare per conseguire il risultato richiesto.
Si deve tenere ricordare che la struttura del dolo eventuale si caratterizza per un contenuto rappresentativo e volitivo tali da includere, con effettivitˆ e concretezza, anche la specifica finalitˆ richiesta ai fini dell’integrazione di un reato per la cui configurabilitˆ è richiesto il dolo specifico (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Allecci, Rv. 281589; in tema di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio).
Dopo la disamina congiunta delle questioni comuni dedotte dai ricorrenti, passando al vaglio del primo motivo dedotto dal ricorrente COGNOME in relazione al reato di concorso esterno in associazione, se ne deve rilevare la genericitˆ, avendo la Corte di merito congruamente motivato la ritenuta inammissibilitˆ del
corrispondente motivo di appello per difetto di specificitˆ estrinseca, non essendosi lÕatto di appello adeguatamente confrontato con la riqualificazione operata in sentenza ai sensi dellÕart. 110 cod. pen. rispetto alla originaria imputazione di partecipazione allÕassociazione a delinquere.
La riproposizione delle medesime censure volte ad escludere lÕintraneitˆ del ricorrente allÕaccertata associazione a delinquere non tiene conto della giˆ illustrata irrilevanza della circostanza che uno degli altri sodali (COGNOME) abbia dichiarato di non conoscerlo, come anche della circostanza della mancata partecipazione ai reati-fine.
é sufficiente a tale riguardo ricordare che il concorrente esterno è colui che senza fare parte di una associazione consenta agli associati di realizzare gli scopi del sodalizio, fornendo loro un contributo consapevole che si palesa come necessario per la stessa esistenza dellÕassociazione.
Nella motivazione si evidenzia con argomenti logici lineari lÕessenzialitˆ del consapevole e continuativo contributo offerto dal COGNOME agli altri sodali grazie alla fornitura dei dati anagrafici, reputato necessario per la consumazione delle truffe finanziarie che rappresentavano la principale fonte di entrate per lÕassociazione, testimoniata dalla rivendicazione dello stesso COGNOME di una maggiore ricompensa in rapporto ai profitti conseguiti dal sodalizio grazie alla sua collaborazione.
DÕaltra parte, va osservato che il contributo assicurato allÕassociazione da parte di COGNOME, interfacciandosi con COGNOME e COGNOME, avrebbe potuto essere agevolmente inquadrato anche nella partecipazione allÕassociazione, non essendo le circostanze rappresentate dalla difesa ostative neppure a tale inquadramento.
é noto, infatti, che per la configurabilitˆ di una qualunque associazione a delinquere non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontˆ di ciascuno di essi di partecipare, assieme ad almeno altre due persone, ad una societˆ criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.
NŽ l’associazione criminosa è esclusa dalla diversitˆ dei profitti personali che i singoli partecipi si propongono di ricavare o dall’esistenza di un contrasto tra gli interessi economici di essi.
Parimenti, anche la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria nŽ ai fini della configurabilitˆ dell’associazione nŽ ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703).
é quindi del tutto irrilevante che il COGNOME abbia dichiarato di non conoscere personalmente COGNOME, avendo la Corte di appello coerentemente argomentato rispetto alla consapevolezza da parte dello stesso COGNOME del contributo offerto da
un soggetto da lui non conosciuto in grado di fornire agli altri complici (COGNOME e COGNOME) i dati anagrafici necessari per le sostituzioni di persona funzionali alle truffe.
Infondato oltre che affetto da genericitˆ è il motivo dedotto nel ricorso di NOME COGNOME per il travisamento delle dichiarazioni confessorie rese dallÕimputato in sede di giudizio abbreviato con riferimento al capo 51) dellÕimputazione per la truffa commessa ai danni della societˆ finanziaria RAGIONE_SOCIALE, contestata in concorso con COGNOME, Seidita e Piciurro.
La Corte di appello ha confermato la condanna anche per la truffa relativa al capo 51), valorizzando la confessione resa dal COGNOME nel corso del giudizio abbreviato, perchŽ supportata dalle risultanze documentali che ne riscontravano la consumazione, in modo del tutto coerente alla giˆ ravvisata attendibilitˆ delle altre dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato per le altre diverse truffe.
Il ricorso non fornisce alcuna spiegazione della ragione per la quale il COGNOME avrebbe dovuto addossarsi falsamente la responsabilitˆ per una truffa ulteriore rispetto a quelle giˆ confessate nellÕinterrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 1 aprile 2022 ed in sede di interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P. in data 4 febbraio 2022.
Ne discende che la sentenza censurata non presenta quella carenza o macroscopica illogicitˆ della motivazione che alla stregua dei principi affermati da questa Corte pu˜ indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, poichŽ pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettivitˆ.
Il riferimento alla truffa ascritta al capo 51) non pu˜ essere neppure ritenuto oggetto di equivoci tenuto conto della esplicita indicazione della parte offesa individuata nella RAGIONE_SOCIALE e del richiamo al concorrente COGNOME, non coinvolto nelle altre truffe ascritte al COGNOME, per le quali lÕimputato è stato condannato.
Generico e inammissibile per aspecificitˆ è il comune motivo dedotto dai ricorrenti COGNOME e COGNOME in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ad entrambi i ricorrenti è stato irrogato il minimo della pena edittale per la corruzione, quale reato più grave, con la massima riduzione prevista per riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Conseguentemente i predetti non possono dolersi della mancata motivazione in ordine alla fissazione dellÕaumento della pena per continuazione quando, come nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva giˆ indicato in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
A tale proposito deve rilevarsi che il Giudice di appello ha condiviso la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla determinazione della pena, considerato lÕaumento di soli tre mesi per il reato di cui al 615 cod. pen., valutato come del tutto proporzionato, nonostante la molteplicitˆ degli accessi abusivi eseguiti dal concorrente COGNOME con lo scopo di modificare la loro residenza anagrafica.
Resta da esaminare il ricorso di NOME COGNOME, chiamato a rispondere dei reati di sostituzione di persona e di concorso nella contraffazione di un documento di identitˆ di cui ai capi 12) e 29).
La Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha fornito logica ed esauriente spiegazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto che la contraffazione del documento di cui al capo 12 (riguardante tale COGNOME NOME), avvenuta in concorso con NOME, non potesse essere stata consumata allÕinsaputa di COGNOME con lÕutilizzo della sua fotografia.
Il coinvolgimento accertato nella sostituzione di persona ascritta al capo 29), sempre in concorso con il medesimo complice (COGNOME), neppure oggetto di specifiche censure, avendo implicato la diretta partecipazione del COGNOME allÕoperazione truffaldina avvenuta per lÕapertura del conto corrente bancario a nome dellÕ ignaro intestatario (RAGIONE_SOCIALE), sempre con lÕutilizzo della sua fotografia messa a disposizione dei complici COGNOME e COGNOME, rappresenta un indice evidente del concorso del COGNOME anche nei diversi fatti ad esso addebitati al capo 12), incentrati sulla consegna consapevole della propria fotografia servita a formare anche il falso documento di identitˆ di altro soggetto (COGNOME NOME).
Pertanto, nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilitˆ, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti ad una valutazione unitaria del quadro probatorio, con le quali il ricorrente neppure si confronta, essendosi limitato a addurre una generica carenza di motivazione, senza neppure specificare i punti rimasti privi di giustificazione nel percorso logico seguito dai Giudici di merito.
Al rigetto dei ricorsi a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonchŽ del solo ricorrente COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Monte dei Paschi di Siena, che si liquidano come in dispositivo, non essendovi costituzione nei confronti degli altri ricorrenti, tenuto conto della intervenuta assoluzione del coimputato COGNOME dal
capo 29) relativo alla sostituzione di persona per lÕapertura del conto corrente bancario presso il predetto istituto di credito.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Monte dei Paschi di Siena che liquida in complessivi euro 3.167, oltre accessori di legge.
Cos’ deciso il 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME