Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41842 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Firenze il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 5/10/2023 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5 ottobre 2023 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 25 giugno 2019 del Tribunale di Firenze con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole dei reati di detenzione di codici atti all’accesso a sistema informatico ex art. 615-quater cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni), di accesso abusivo al sistema informatico di home
banking della RAGIONE_SOCIALE ex art. 615-ter cod. pen. (capo B) e di frode informatica ex art. 640-ter cod. pen. (capo C), fatti contestati come commessi in Firenze il 19 dicembre 2016 .
In sintesi, si contesta al COGNOME di essersi appropriato e di avere utilizzato codici informatici idonei all’accesso al sito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nello spazio dispositivo di NOME COGNOME della quale assumeva falsamente l’identità digitale così da operare su di una carta RAGIONE_SOCIALEpay della stessa e ricaricare con l’importo di euro 300,00 un’altra carta Postapay a sé intestata.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento alla inattendibilità dell dichiarazioni rese dal testimone COGNOME nonché alla falsità della denuncia di smarrimento posta dal prevenuto.
Lamenta parte ricorrente che la Corte di appello non ha adeguatamente motivato sulle questioni poste dalla difesa in sede di gravame nell’affrontare le due versioni contrapposte della vicenda: quella difensiva secondo la quale il COGNOME nulla sapeva del reato commesso da altri e quella accusatoria secondo la quale l’imputato avrebbe concorso nel reato realizzato da altri, il tutto al di là del dat formale della titolarità della carta RAGIONE_SOCIALEpay.
Secondo la difesa del ricorrente vi sarebbe, quindi, un’assenza di prove circa il concorso dell’imputato nei fatti-reato in contestazione e tali prove non sarebbero deducibili negli elementi indiziari indicati nella sentenza.
A ciò si aggiunge che la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del teste COGNOME, il quale ha affermato di avere avuto in prestito la carta RAGIONE_SOCIALEpay per farsi accreditare delle somme da terzi, sono state apoditticamente ritenute non credibili in assenza di una adeguata motivazione sul punto e ciò solo perché il NOME dopo aver consegnato la carta all’amico aveva poi, il giorno successivo ai fatti, sporto denuncia di smarrimento della carta stessa.
Inoltre, i Giudici di merito avrebbero – secondo la difesa – erroneamente ritenuto la responsabilità dell’odierno ricorrente anche in relazione ai reati di cui ai capi A e B della rubrica delle imputazioni per il solo fatto di aver conseguito l’illecit profitto del reato di cui al capo C e non avrebbero in tal modo motivato per colmare le lacune probatorie esistenti al riguardo.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al difetto della condizione di procedibilità per i
reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter cod. pen.
Rileva parte ricorrente che il Giudice di primo grado nel dispositivo della propria sentenza aveva escluso l’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 615-ter cod. pen. sulla quale si fondava la procedibilità di ufficio del reato e che la persona offesa ha sporto una mera denuncia che non può essere qualificata come querela in quanto è priva della manifestazione di volontà di perseguire penalmente gli autori del reato.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al rapporto tra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.) e quello di detenzione abusiva dei codici di accesso a tale sistema (art. 615-quater cod. pen.) in ordine all’assorbimento di quest’ultimo reato nel primo.
Rileva, al riguardo, parte ricorrente, che i Giudici del merito non risultano aver fatto corretta applicazione delle rispettive fattispecie incriminatrici omettendo di considerare che il reato di cui all’art. 615-quater cod. pen. deve ritenersi pacificamente assorbito in quello si cui all’art. 615-ter cod. pen. del quale costituisce un antecedente necessario, trattandosi di reati posti a tutela del medesimo bene giuridico e ponendosi le due fattispecie in stretta connessione.
2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. B) ed e), cod. proc. pen. in riferimento al bilanciamento delle circostanze ed in relazione alla sussistenza delle circostanze aggravanti.
Rileva, al riguardo, parte ricorrente, che già il Tribunale aveva escluso la ricorrenza della circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art. 615-ter cod. pen.
Quanto, poi, alle restanti circostanze aggravanti in contestazione (art. 617quater n. 1 cod. pen., art. 61 n. 2 cod. pen. e art. 640-ter, comma 3, cod. pen.) sembrerebbe che il Giudice di primo grado abbia escluso le prime due che non ha menzionato e i comunque, non vi sarebbe alcuna motivazione grafica anche sulla terza delle stesse. Detta situazione legata all’esclusione di dette circostanze aggravanti porterebbe poi ad un non corretto giudizio di bilanciamento con le attenuanti ex art. 69 cod. pen.
2.5. Vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. pen. in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Rileva parte ricorrente che la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione circa la possibilità di riconoscere all’imputato – che è incensurato e nei confronti del quale non ricorrono elementi che possano far desumere una particolare
pericolosità od una propensione al crimine – la sospensione condizionale della pena.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli aumenti di pena per i reati di cui ai capi A e B della rubrica delle imputazioni.
Lamenta al riguardo parte ricorrente il mancato rispetto del principio enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 47127/2021 in forza del quale vi è un obbligo di calcolare e di motivare sui singoli aumenti di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite.
A ciò si aggiunge che i due reati satellite non prevedono l’irrogazione di una pena pecuniaria ma in sede di continuazione ex art. 81 cod. pen. il Tribunale nello stabilire il trattamento sanzionatorio ha operato anche un aumento della pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.
I Giudici di entrambi i gradi di merito, con sentenze in c.d. “doppia conforme” che tra loro si integrano e completano hanno, infatti, debitamente spiegato (v. in particolare pag. 5 della sentenza di appello) le ragioni per le quali hanno ritenuto il coinvolgimento del NOME nei fatti-reato oggetto di contestazione prendendo non solo in considerazione la circostanza che il denaro sottratto dalla carta della persona offesa NOME è confluito su altra carta intestata all’odierno ricorrente, ma anche della condotta post factum dello stesso COGNOME il quale ha denunciato lo smarrimento della carta RAGIONE_SOCIALEpay a lui intestata in un arco temporale che includeva il momento in cui era stato effettuato l’accredito e nella stessa denuncia (COGNOME non ha menzionato l’amico (il COGNOME ritenuto a sua volta motivatamente inattendibile) che ha invece sostenuto che la carta gli era stata consegnata proprio dal COGNOME per ricevere una somma di denaro non precisata da persone della quali non ha fornito elementi certi per la compiuta identificazione.
A corollario di tutto ciò,la Corte territoriale ha anche sottolineato il fatto ch sia il COGNOME che il COGNOME risultano essere stati chiamati a rispondere (con decreto di citazione a giudizio) di altra truffa informatica commessa con modalità identiche nella medesima data del 16 dicembre 2016.
Per contro,deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione
del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo dell motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudic del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui,sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Risulta dalla sentenza di primo grado che il Tribunale in relazione al capo B della rubrica delle imputazioni aveva escluso la configurabilità della circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art. 615-ter cod. pen.,i1 che ha reso detto reato procedibile a querela di parte.
La denuncia presentata alla Polizia Giudiziaria dalla persona offesa dal reato NOME COGNOME risulta caratterizzata dalla mera esposizione dei fatti, non contiene la dicitura “querela” e si conclude con la frase «per quanto sopra citato propongo regolare denuncia nei confronti dei responsabili per il reato di truffa e per quant’altro codesta AG voglia ravvisare dalla lettura dei fatti esposti».
Non emerge,quindi,dal predetto documento la manifestazione di una chiara e precisa volontà di perseguire gli autori del fatto – né ciò è desumibile da condotte successive delle COGNOME – elemento che costituisce, al di là delle formule impiegate, uno dei requisiti essenziali per affermare che ci si trova in presenza di una querela.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo B della rubrica delle imputazioni perché l’azione penale è improcedibile per mancanza di querela(ivsla Fieffa 4,444(0.4 1 ,’ i lAe’t(a rert et· 2l 6e9 dr/ oglo5f2,, Ca V il< &I ( 12v. ed' 13iil Jez . 5 ,
3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.
Se, infatti, come chiarito da questa Corte di legittimità «il delitto di cui all'a 615-quater cod. pen. non può concorrere con quello, più grave, di cui all'art. 615ter cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest'ultimo, oltre ad essere procedibile, risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l'antefatto ed in danno della medesima persona offesa» (Sez. 2, n. 21987 del 14/01/2019, Ferretti, Rv. 276533),è però vero che , caso in esame difettando la condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.,i1 reato di cui all'art. 615-quater cod. pe non può ritenersi assorbito nel primo e rimane quindi caratterizzato da una propria autonomia che lo rende certamente configurabile nel la. fa-tr:spe-cie , M<
4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Innanzitutto, giova rilevare che, la questione relativa alla carenza di motivazione circa la configurabilità delle circostanze aggravanti, non era stata dedotta nell'atto di appello e, pertanto, non può ammissibilmente essere proposta in questa sede.
Quanto, poi, alla motivazione sul bilanciamento delle circostanze ex art. 69 cod. pen. la stessa, caratterizzata da congruità e logicità, risulta essere presente ro dr·vvne. , nella sentenza di primo grado/che, nel suo complesso, la Corte di appello ha evidenziato di condividere.
E' appena il caso di ricordare che è principio consolidato quello secondo il quale,ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la strutt giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione (in tal senso: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
5. Il quinto motivo di ricorso è fondato.
Risulta che con l'atto di appello la difesa dell'imputato aveva formulato alla Corte territoriale la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione
condizionale della pena ma la Corte, nella sentenza impugnata, non ha fornito alcuna risposta a tale richiesta.
Anche il sesto motivo di ricorso risulta fondato in quanto, nella determinazione del trattamento sanzionatorio contenuto nella sentenza impugnata ) non risulta rispettato il principio secondo il quale «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertat che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia oper surrettiziamente un cumulo materiale di pene). (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Osserva, infine, l'odierno Collegio che nonostante che i sopra esposti vizi rinvenibili nella sentenza impugnata non inciddno sulla affermazione della penale responsabilità del NOME in relazione ai reati di cui ai capi A e C della rubrica dell imputazioni, il che rende inammissibili i motivi di ricorso sul punto, non risulta tuttavia possibile dichiarare ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen. che l'affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente sià divenuta irrevocabile al momento della pronuncia della sentenza di appello.
Sebbene, infatti, il sistema processuale consente espressamente una formazione progressiva del giudicato dei fatti oggetto di una sentenza,ha tuttavia osservato questa Corte di legittimità nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) che la soluzione giuridica di tale problematica deve essere individuata sulla scia della tradizionale distinzione tra i concetti di capi della sentenza e di punti della sentenza, da tempo utilizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per individuare l'ambito dell'effetto devolutivo dei mezzi di impugnazione e le situazioni processuali in presenza delle quali è giustificato configurare il giudicato.
Nel sistema delle impugnazioni – hanno chiarito le Sezioni Unite "Tuzzolino" la nozione di "capo della sentenza" è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato. Recependo le posizioni di una autorevole dottrina – risalente, ma tuttora
riconosciuta di indiscussa validità logica e sistematica – può, quindi, affermarsi che il capo corrisponde ad "un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza": ne consegue chela sentenza che conclude una fase o un grado del processo, può assumere struttura moCOGNOMEtica o composita, a seconda che l'imputato sia stato chiamato a rispondere di un solo reato o di più reati, nel senso che, nel primo caso, nel processo è dedotta un'unica regiudicanda, mentre, nel secondo, la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale. Il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione: di talché, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, l colpevolezza, e – nel caso di condanna – l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, poiché nel caso in esame la sentenza della Corte di appello in relazione ai capi A e C della rubrica delle ìmpvrà2;un: deve essere annullata proprio in relazione ai punti concernenti la determinazione della pena e la sospensione condizionale di essa, ciò pregiudica la possibilità di ritenere che si sia formato il giudicato in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per tali reati.
Quanto appena esposto assume rilevanza ai fini della valutazione riguardante l'estinzione per prescrizione dei reati de quibus.
Infatti, in relazione ai reati di cui ai capi A e C della rubrica delle imputazioni il termine di prescrizione degli stessi, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen. ed in assenza di elementi sospensivi ex art.
159 cod. pen., risulta essere venuto a maturazione il giorno 16 giugno 2024 (in quanto come si evince dalle motivazioni delle sentenze di merito i reati in contestazione risultano consumati in data 16 dicembre 2016 e non in data 19 dicembre 2016 come erroneamente indicato nei capi di imputazione).
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche per i capi A e C della rubrica delle imputazioni per essere gli stessi estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo B) perché l'azione penale è improcedibile per mancanza di querela e in relazione ai capi A) e C) perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 10 ottobre 2024.