Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34443 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34443 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 615-ter, commi 1, 2, n.1, e 3, c pen.;
considerato che:
il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione degli artt. 615-ter cod. pen. 530, comma 2, cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione – è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha argomentato adeguatamente rispetto a quanto dedotto con l’atto di appello (cfr. pp. 2 s. di esso), che non confutava compiutamente la decisione di primo grado); in particolare, il Giudice distrettuale, in maniera congura, ha ribadito la correttezza quest’ultima anche alla luce delle parziali ammissioni dell’imputato (in ordine alla sua conoscenza della vicenda cui inerisce l’accesso informatico e alle allegazioni dubitative e ipotetiche volte attribuire ad altri l’accesso con le sue credenziali, già rimarcate dal primo Giudice);
il secondo motivo – che assume la violazione dell’ad. 131-bis cod. pen.- è manifestamente infondato in quanto la pena edittale posta per il delitto per cui è condanna non consente l’applicazione dell’istituto invocato (cfr. art. 131-bis, comma 5, cod. pen.);
il terzo motivo di ricorso -che prospetta l’omessa motivazione in relazione alla commisurazione della pena art. 133 cod. pen – è del tutto generico e inidoneo a censurare la motivazione a sostegno dell’irrogazione di una ben inferiore al medio edittale (cfr. Sez. 5, n 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 – dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 – 01);
il quarto motivo – che assume il difetto di prova circa la presenza dell’imputato al momento dell’accesso- oltre ad affidarsi ad assedi generici, è versato in fatto poiché deduce irritualmente in questa sede la mancanza di prova, senza denunciarne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.