Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43780 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43780 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sUi ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
,•k;Cgl atti ; il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito i! Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito ii difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 16.12.2022 la Corte di Appello di Brescia, in parziale rifo pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME lo aveva di colpevole del reato dì cui all’art. 615-ter cod. pen., ha rideterminato, riduce inflitta in mesi sei di reclusione, confermando nel resto la decisione del primo giu
2,Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite i di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 1 disp. att. cod. proc. pen, 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con rife agli artt. 43, comma 1, e 615-ter cod. pen.; in particolare, si contesta la moti sentenza impugnata nella parte in cui riteneva sussistente in capo all’imputato soggettivo del reato osservando che gli argomenti esposti non sono condivisibili manifestamente illogici ed essendo facilmente rilevabile il vizio dai documenti pagine 5 e 6 nonché da 13 a 17 del fascicolo del pubblico ministero, acquisite al fa dibattimento, ed allegate in ogni caso al ricorso. Da tale documentazione appare assoluta evidenza come il citato tentativo di recupero password non possa in al essere attribuito all’imputato, con ciò risultando del tutto illogica la motivazio Corte territoriale alla base delle argomentazioni volte a dimostrare la dell’elemento soggettivo del reato; il citato documento infatti era ricevuto d offesa direttamente dai dient di posta elettronica ma nulla dice circa l’autore de recupero password, nè risultano connessioni riconducibili all’imputato alle 1 novembre 2015. Come noto, il reato di accesso abusivo a sistema informatico risulta peraltro integrato solo qualora in capo all’agente sia ravvisabile la componente del dolo generico e non anche della colpa come invece appare nel caso di speci tentativi di accesso indicati nella sentenza impugnata appaiono, invece, incompa tempistiche, con un’azione di tipo volontario Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per motivazione in punto di richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi degl 615-ter cod. pen. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi in merito alla r diversa qualificazione del fatto in termini di tentativi ritualmente proposta impugnazione pur dandone conto nella parte riassuntiva del provvedimento impug sicché appare di assoluta evidenza che la sentenza impugnata va annullata.
3.11 ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che con
applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sin quindicesimo giorno successivo al 31.12,2023 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I1 ricorso è inammissibile per aspecificità e perché meramente reiterativo di cens già svolte ed affrontate in appello dalla corte con adeguata motivazione.
E’ il caso di precisare sin d’ora che unica è la fattispecie di reato contestata consumata – che – di là dei tentativi di accesso di cui pure vi è cenno nelle sentenze di m nell’ambito della valutazione probatoria anche di tipo logico compiuta – è quella ravvisat giudici nelle conformi pronunce di primo e secondo grado (essendo intervenuti anche degli accessi per così dire consumati oltre quelli tentati, uno dei quali ammesso dallo st imputato secondo quanto riportano i giudici di merito); sicché, a differenza di quan assume in ricorso, non vi è spazio per la richiesta riqualificazione di alcune con nell’ipotesi tentata – di cui al secondo motivo di ricorso – risultando in realtà la c evidentemente intervenuta in relazione agli accessi andati a buon fine attraverso i qu reato è stato ritenuto consumato (d’altra parte la pena inflitta è stata ravvisata aumenti per la continuazione e già peraltro ridotta dalla corte territoriale in consider della ritenuta reale entità del fatto e sul punto non vi è stata contestazione).
1.1.Passando quindi all’esame del primo motivo, si osserva che esso non si confronta con la motivazione svolta dai giudici di appello a sostegno della conferma integr dell’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli di cu 615-ter c.p.; e che il supposto travisamento, che in buona sostanza si è inteso dedu attraverso di esso, adducendo che si sarebbero trascurati i documenti presenti nel fascic del Prn dai quali si desumerebbe che il tentativo di recupero password non possa in alcu modo essere attribuito all’imputato, è indeducibile nella presente sede di legittimi genericità non risultando esplicitate !e ragioni per le quali quei documenti attesterebber solo il vizio denunciato ma la sua decisívità.
Ed invero, la prova della attribuibilità degli accessi all’imputato è stata piuttosto soprattutto in base a ragionamento di tipo logico. Al riguardo – si afferma nella sent impugnata – oltre che quanto argomentato in sentenza, va considerato che il 6 novembre 2015 alle 18:16 il programma del gestore aveva rilevato un tentativo di recupero del password; ebbene proprio in tale data dall’utenza dell’imputato alle 18:13 e 18 e 14 vi er
stati 7 tentativi di accesso senza esito alla casella di posta elettronica della parte erano stati rifiutati in quanto la password era errata; appare evidente – si proseg progressione di tipo logico – che dopo 7 inutili tentativi di accesso l’imputato aveva ce entrare comunque nel sistema iniziando la procedura di recupero della password; si tratt un’operazione che non può essere attribuita – come vorrebbe la difesa – ad un tentativ scaricare le nuove mail, essa è piuttosto un’operazione volontaria che presuppone la presen dell’operatore e che esclude che sì sia verificato quanto affermato dal consulente della di
1.2. Secondo i principi affermati da questa Corte di legittimità, ai finì del co legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sent appello, nella sua struttura argomentativa, – come nel caso di specie – si salda con que primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stess utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze poss essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).
Ne consegue, pertanto, in applicazione del consolidato orientamento, che il vizi travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispon critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminat primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medes travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manif evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155); laddove nel di specie del tutto congrua, esauriente e priva di manifesta illogicità è la motivaz giudici di merito sulla solidità della affermazione della sussistenza del fatto ricostruito in aderenza alle risultanze probatorie passate in rassegna, correttamente individuate parte riportate anche dai P.G, nella requisitoria rassegnata per iscritto – negli antecedenti alla metà di ottobre 2015, data del cambio della password effettuato dal tit della casella di posta, una volta nutriti sospetti su intrusioni esterne nella sua casell elettronica (per avere tra l’altro riscontrato la diffusione dei contenuti di alcun private scambiate solo con determinate persone), nei tentativi di accesso infrut successivi al cambio della password, nel tentativo di recupero della password in da novembre 2015 segnalato dal sistema al titolare; risultanze che poste in relazione con a circostanze ritenute senz’altro decisive e dirimenti – quali la contestualità con il t recupero della password del 6.11.2015 alle ore 18,16 dei dati attestanti sull’u dell’imputato alle ore 18,13 e 18,14 di sette tentativi di accessi senza esito alla c posta elettronica della parte civile, che erano stati rifiutati perché la password era quali cronologicamente e logicamente faceva quindi seguito il tentativo di cambio passwo
per superare l’impasse dovuto al diniego di accesso – sono state giustamente c esaustive e non incrinabili alla stregua delle deduzioni difensive che assumono dimostrazione della riconducibilità dei tentativo dei cambio password all’imputato.
La ricostruzione del fatto da parte della difesa, che prospetta la involon accessi e del tentativo di recupero della password rimane dunque – come posto evidenza nella sentenza impugnata – sul piano della mera ipotesi non riscontrata d oggettivi e del tutto illogica rispetto alle ragionevoli valutazioni di merito effet di primo e secondo grado nelle conformi pronunce.
D’altra parte, sono precluse in sede di legittimità le censure che solle sostanza, una rivalutazione di merito sulla base di una “rilettura” degli elementi a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione d e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, gak 216260); e, d’altro canto, l’illogicità della motivazione, censurabile a norma comma 1, lett e), cpp, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare pe oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della d orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione li espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato a senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizion (SS,UU n, 47289/2003).
1.2. Quanto al secondo motivo sì deve solo aggiungere, per completezza, che, consolidato orientamento di questa Corte, l’omesso esame di un motivo di appello della corte di merito non dà luogo ad un difetto di motivazione rilevante a norma d cpp, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, pur in di un’espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, non premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. II n. 35817/2019).
Con riferimento al caso di specie, la Corte d’Appello di Brescia (alle pagine n della sentenza impugnata) ha ampiamente dato atto delle ragioni per le quali ha ri il delitto contestato si fosse effettivamente consumato, in quanto ha spiegato, so tecnico, in cosa consista l’accesso, abusivo, a un sistema informatico, per poi d motivi per cui gli accessi ed i tentativi di accesso (pagina n. 11, primo periodo) intendersi involontari, sia richiamando quanto dedotto nella sentenza impugn legittimamente riprodotto in motivazione alle pagine da 2 a 4), che svolgendo un considerazione in punto di elemento soggettivo.
La Corte territoriale, riferendosi agli accessi svolti dall’imputato ai sistema descritti nella sentenza di primo grado, interamente riprodotta in parte motiv caso implicitamente escluso la riconducibilità del fatto alla forma tentata, come dalla successiva conferma della condanna per il reato ascritto, pur con riconoscim riduzione di pena.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al paga delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità deter profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in fav cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute n giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 5000, 00, oltre accessori
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ìn favore della RAGIONE_SOCIALE delle am Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difes nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 5.000, olt di legge.
Così deciso il 17/10/2023.