Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10671 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10671 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 615-ter, comma 2, nn. comma 3, cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione delle legge pe in ragione della mancata assoluzione dell’imputato dall’imputazione in discorso, segnatamente pe difetto dell’elemento soggettivo – prospetta irritualmente un diverso apprezzamento di fatto, affidandosi a enunciati assertivi e senza dedurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 01), limita a reiterare le doglianze prospettate con l’atto di appello e disattese dalla Corte t che, con motivazione congrua, logica e conforme al diritto (segnatamente ai princìpi posti d Sezioni Unite), ha chiarito che l’accesso in imputazione ha avuto luogo al di fuori dei casi con a fronte di una richiesta altrui (fondata su ragioni personali);
considerato che il secondo motivo – che assume la violazione della legge penale e il vi di motivazione in ordine all’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uff determinazione della sua durata – reitera una doglianza manifestamente infondata, g correttamente disattesa dalla Corte di appello, la quale ha rilevato che la pena accessoria è pr per i reati, come quello in imputazione, commessi con abuso dei poteri o violazione di doveri ine ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (art. 31 cod. pen.); e, quanto alla du prospetta una censura in assenza di qualsivoglia interesse poiché essa è stata determinata in ve giorni e la difesa ha dedotto l’erroneità dei tale statuizione in quanto la misura minima sarebbe anno (art. 28, comma 4, cod. pen.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.