Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20316 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Camposampietro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Treviso, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 08/01/2024 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano H 25/01/2023 con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile dei reati di truffa e di accesso abusivo ad un sistema informatico telematico della società RAGIONE_SOCIALE e condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 600 di multa
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, sulla base di due motivi con i quali eccepisce:
l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 120 cod, pen. in relazione all’art. 615-ter cod. pen. per la condanna senza proposizione di querela, posto che la persona offesa doveva identificarsi nella società proprietaria del sistema informatico e non nel singolo utilizzatore, NOME COGNOME, danneggiato solo rispetto alla truffa;
violazione di legge (artt. 110, 615-ter, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione sulla responsabilità concorsuale, affermata sulla base di circostanze di fatto non provate, posto che non era stato accertato chi avesse truffato il COGNOME, carpendo i codici della carta RAGIONE_SOCIALEpay a lui intestata e introducendosi abusivamente nel sistema informatico di RAGIONE_SOCIALE.
Con memoria del 13 aprile 2024, il difensore ha insistito nei motivi di ricorso, in replica alle argomentazioni della Procura Generale.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ha correttamente rilevato la corte territoriale che la querela è stata tempestivamente presentata da una RAGIONE_SOCIALE persone offese, tale dovendosi considerare non solo la società proprietaria del sistema, ma anche il titolare della posizione informatica nella quale l’imputato si è abusivamente introdotto, utilizzando i codici di accesso che si era fraudolente procurato con la condotta di truffa.
Integra, infatti, il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico la condotta di colui che, essendosi procurato le credenziali relative alla carta RAGIONE_SOCIALEpay della persona offesa, acceda all’area riservata alla gestione della carta della persona offesa, la quale costituisce una componente del sistema informatico RAGIONE_SOCIALE, ente conferente le credenziali per l’accesso alle diverse aree personali e gestore RAGIONE_SOCIALE stesse (Sez. 5, n. 6906 del 13/01/2016, D’A., Rv. 266261).
L’art. 615-ter cod. pen. tutela il domicilio informatico, da intendersi quale spazio ideale di esclusiva pertinenza di una persona fisica o giuridica, delimitabile prendendo come parametro il domicilio RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, ed al quale risulta estensibile la tutela della riservatezza della sfera individuale, che costituisce bene costituzionalmente protetto, con la conseguenza che l’introduzione non autorizzata nell’area riservata al titolare della posizione informatica, nell’ambito del sistema di proprietà di terzi, è condotta direttamente lesiva nei confronti di entrambi i soggetti, legittimati pertanto alla proposizione di querela.
Il secondo motivo, nonostante gli intenti dichiarati, fornisce un’alternativa lettura RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
Con argomentazioni immuni da vizi logici, con doppia pronuncia conforme di condanna, i giudici di merito hanno accertato che l’imputato era amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE e di aver acceso il conto corrente della società di cui era il gestore esclusivo; che attraverso i codici di accesso ottenuti fraudolentemente, fu possibile accedere nella gestione informatica della carta RAGIONE_SOCIALE Pay della vittima; che egli fu il beneficiario del pagamento effettuato tramite abusivo ingresso nel sistema informatico di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nell’area riservata del COGNOME; che l’alternativa versione, tesa a giustificare l’accredito, è risultata imprecisa inverosimile e contraddittoria.
Il fatto che i giudici di merito non abbiano individuato chi materialmente abbia operato l’intrusione nel sistema informatico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con illecito accesso al conto personale della parte offesa, non vale ad escludere la partecipazione ex art. 110 cod. pen. del COGNOME alla consumazione dei reati. La frazione di condotta a lui riconducibile è apprezzabile, infatti, sotto il profilo fattuale ed essenzial posto che consiste nella predisposizione degli strumenti necessari alla ricezione RAGIONE_SOCIALE somme indebitamente prelevate dal conto della vittima (in fattispecie analoga, Sez. 2, n. 5748 del 12/09/2018, dep. 2019, Bocchio,
Il rigetto del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in Roma il 18/04/2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pre idente