Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50439 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50439 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIOuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’inammissibilita’ udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME, chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione l’avvocato COGNOME NOME evidenzia i vizi che affliggono la sentenza impugnata e insiste nell’accoglimento del ricorso
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 24 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza emessa dal g.u.p. presso il Tribunale di Napoli, in sede di rito abbreviato, che lo aveva ritenuto responsabile delitto di cui agli artt. 81 cpv.,615 ter commi 1 e 2 n. 1 e comma 3 cod. pen., fatti accert Piazzolla di Noia tra il 16/1/17 ed il 24/6/17 – capo a) – e del delitto di cui agi’ artt cod. pen., commesso in danno del RAGIONE_SOCIALE, comandante della stazione dei Carabinieri di Salve (LE), fatti accertati in Piazzolla di Noia e Lecce tra il 25/7/17 ed il capo b).
Tramite difensore sono stati articolati 6 motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti stret necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.11 primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine all’affermazione di reità per delitto di cui all’art. 615 ter cod. pen., perché la sentenza impugnata non avrebbe fa corretta applicazione dei principi stabiliti dall’orientamento delle Sezioni Unite della Co Cassazione nella sentenza “Savarese”, avendo l’imputato agito per finalità investigative nell’interesse generale, al fine di prevenire o reprimere la commissione di reati, come del re da lui dichiarato in sede d’interrogatorio ove chiamato a fornire giustificazioni interrogazioni del sistema informatico a lui contestate a riguardo dei nominativi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, già destinatari di attenzione da parte di altre forze di polizia.
2.11 secondo motivo si è doluto del vizio della motivazione con riferimento all’affermazione responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110,368 cod. pen., in quanto le tracce infor dell’esposto anonimo di contenuto calunnioso, ai danni del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nel corso di una perquisizione sarebbero state trovate nel P.C. installato nella caserma dei Carabinieri Piazzolla di Noia, in uso a diversi militari e non solo al brig. COGNOME COGNOME, per di pi atterrebbero al rinvenimento del file, ma solo ad un avvenuto “collegamento al file” denominato “PALI17”, inerente all’intitolazione del documento anonimo – NUMERO_DOCUMENTO – e datato “TORRE PALI 27/7/2017” – inviato alla AVV_NOTAIOura della Repubblica di Lecce.
3.11 terzo motivo ha lamentato ulteriore vizio motivazionale, relativo all’affermata colpevole per il delitto di calunnia, in quanto il brig. COGNOME, nella notte del 26 luglio 201 mezzanotte e le 6.00, era in servizio esterno di pattuglia, come desumibile dall’ordine servizio acquisito nel corso del giudizio di appello, mentre l’estrazione della memoria di mas dal P.C. della caserma – relativa al file “PALI17” – sarebbe avvenuta alle 00:20:15, fas oraria dunque incompatibile con l’attribuzione della condotta criminosa al militare.
4.11 quarto motivo si è soffermato sul vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. per non essere stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in secondo gra con l’escussione – assolutamente necessaria – del teste COGNOME, il carabiniere che era in servizio di pattuglia con il COGNOME nella citata fascia oraria del 26 luglio 201
avrebbe potuto confermarne la presenza ed escluderne l’uso del P.C. della caserma nel medesimo torno di tempo.
5.11 quinto motivo si è profuso – con il richiamo dell’inosservanza della legge penale ex ar 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. – sulla violazione delle regole processuali in tema giudizio abbreviato – richiesto nella forma semplice – dal momento che il primo giudice, un volta esaurita la discussione delle parti, avrebbe inopinatamente disposto a norma dell’art. 50 e dell’art. 441 cod. proc. pen. l’assunzione della testimonianza del maresciallo COGNOME, con c precludendo all’imputato, che aveva scelto di instare per l’ammissione al rito “allo stato de atti”, di rinunziarvi e di optare per il rito ordinario, con ricadute di natura costituzio violazione degli artt. 3 e 24 comma secondo Cost..
6.11 sesto ed ultimo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e di illogic della motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche – negate solo in quanto l’imputato non avrebbe ammesso integralmente le proprie responsabilità – nonché a riguardo dell’aumento della pena per la continuazione con il reato-satellite di cui a capo b), caratterizzato da argomentazione di pu stile.
7.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comm 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il AVV_NOTAIOurat Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, co cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel suo complesso infondato.
1.0ccorre in premessa rilevare che si versa in un caso di c.d. “doppia conforme” sull responsabilità penale, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente dalla Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d’appello si richiama alla decisione del tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Cass. sez. 3, n.44418 del 20 Argentieri, Rv. 257595; Cass. sez. 2, n.51192 del 2019, Rv. 278368).
2.Mette conto ancora ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort
merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, COGNOME, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv 259425).
3.Ebbene, il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
Esso non si misura con il tessuto argomentativo degli esiti del doppio grado di giudizio, e particolare:
omette di ricordare che in occasione dei numerosi accessi allo RAGIONE_SOCIALE per interrogare le generalit del COGNOME e del COGNOME il prevenuto abbia utilizzato “sigle alfanumeriche” di “fanta (pag.4 e 14 sent. primo grado, pagg. 9-11 sentenza di secondo grado) – tra l’COGNOME sempre diverse – dato rilevante al fine di escludere che egli stesse svolgendo mirate investigazioni polizia giudiziaria, comunemente identificabili ed individuabili attraverso riferimenti colleg numeri di registro, nominativi od operazioni “in codice” delle forze dell’ordine, agevolme dimostrabili ove esistenti;
omette di considerare che gli accessi, perCOGNOME anomali per quantità, sono strettament connessi, per un verso, alle ragioni di acredine nutrite dal COGNOME nei confronti dei personaggi (per i noti trascorsi, relativi alle aggressioni o alle molestie provocate in dann e dei familiari) e, per COGNOME verso, ai contenuti dell’esposto anonimo trasmesso alla AVV_NOTAIO della Repubblica di Lecce il 27/07/2017 il quale, in particolare, stigmatizza i (presunti) op rapporti tra COGNOME e il luog. COGNOMECOGNOME COGNOME soggetto con il quale l’attuale imputato patito tensioni conflittuali;
omette di cogliere che le interrogazioni effettuate dagli agenti di polizia NOME NOME NOME contrariamente a quanto avvenuto nelle occasioni di approccio dell”imputato – sono state correttamente identificate dalle motivazioni istituzionali sottostanti (pag.5 sent. primo gr in linea con le raccomandazioni traibili dalla “Scheda informativa del Sistema di sicurezza del Banca Dati Interforze”, nota al COGNOME.
In tale contesto, l’ordito della motivazione delle pronunce dei gradi di merito – che scredi versione difensiva dell’imputato, perCOGNOME autoreferenziale, priva di riscontri este comunque indebita quand’anche riferita allo svolgimento di personali accertamenti “pro domo sua”, a causa del “vulnus” evidentemente arrecato ai valori di imparzialità e trasparenza dell’agire della pubblica amministrazione – è piano, coerente, fornisce compiuta contezza dell integrazione e concatenazione degli elementi di prova ed è immune da qualsiasi censura di illogicità; esso, inoltre, si conforma ai principi di diritto espressi dalla giurispr legittimità, richiamati anche nel corpo dell’atto di ricorso, secondo i quali “integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la co dotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violand prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protett
delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita” (Sez. U n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061); “integra il delitto previsto dall’art. 615 ter cod. pen. col che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impart titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, rimanendo invece irrilevanti, fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motiv l’ingresso nel sistema”(Sez.0 n. 4694 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251269).
Pertanto “tutti gli accessi contestati furono eseguiti in assenza di autorizzazione e per sc estranei all’attività dell’ufficio dal momento che il brig. COGNOME NOME non st svolgendo attività investigative nei confronti dei soggetti in relazione ai quali inte ripetutamente il sistema informatico RAGIONE_SOCIALE” (sent. appello pag.10, sent. primo grado, pag.13).
E in definitiva, il primo motivo di ricorso tende a propugnare un’interpretazione alternativ una diversa rielaborazione e valutazione dei fatti rispetto a quelle fatte proprie dai giudic gradi di merito. Non pare allora superfluo ribadire che, in tema di controllo sulla motivazio alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito ril esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e p considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi d cui esso è “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altr (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv. 216260-01).
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente perché intimamente legati e si rivelano, a loro volta, in parte aspecifici e, nel complesso, infondati.
La sentenza impugnata – pag. 12, che richiama quella di primo grado, pagg. 19-21 – ha declinato, con esplicazione ragionata, persuasiva ed efficace, comunque incensurabile in sede di legittimità, quanto segue:
“Il giudice di prime cure, con valutazione logica e quindi condivisibile, ha ricondot COGNOME NOME l’esposto anonimo PALI 17 per cui è giudizio sulla base di un grave e convergente articolato indiziali() ovvero:
rinvenimento all’interno della memoria fissa del personal computer in uso all’imputato nell stazione dei Carabinieri di Piazzolla di Noia di tracce informatiche di un file che riportav stessa denominazione dell’esposto anonimo (PALI 17);
la presenza di dette tracce all’interno delle cartelle recenti dell’utente associato alla person brig. COGNOME NOME;
la singolare interessenza personale e familiare del brig. COGNOME, in servizio in Campania i Piazzolla di No/a, proprio con il territorio di Torre Pali (LE);
i 45 accessi abusivi al sistema 5DI effettuati dall’imputato relativi alla persona di COGNOME destinatario nell’esposto anonimo PALI 17 di una serie di gravi accuse.
Sulla base di questi elementi la circostanza che dall’ordine di servizio n. 32/7 del 26/07/201 brig. COGNOME risulti in servizio di pattuglia automontata dalle ore 0.00 alle ore 6.00 no esclude il contributo personale dal momento che il file in questione era contenuto nel persona computer in uso all’imputato e, come riferito dal maresciallo COGNOME, risulta modific utilizzando le credenziali personali (nome utente e password) assegnate al brig. COGNOME NOME (v. verbale dell’08/03/2021, p. 6).
In assenza di elementi che inducano ad ipotizzare che le credenziali dell’imputato siano state utilizzate abusivamente da altri, deve quindi ritenersi che l’intervento modificativo del fi imputabile, direttamente o indirettamente, alla condotta dell’imputato”.
In tale contesto ricostruttivo, mentre non è dato afferrare il rilievo decisivo, in chiave dif del rinvenimento di “tracce del file PALI 17” piuttosto che del “file” di testo stesso, circos evidentemente collegabile al mancato “salvataggio” del “file” – contenuto nella “memoria di massa” esterna (una chiavetta USB) – nel coacervo documentale del P.C. fisso, la Corte di merito ha esaurientemente e con inferenza logica replicato alla doglianza dei motivi d gravame, riproposta con il ricorso per cassazione in assenza di adeguato confronto, valorizzando la preminenza del dato probatorio dell’utilizzo delle credenziali – user name password – dell’imputato nell’operazione di estrazione, dal computer della caserma a lui in uso, della memoria di massa del “file” oggetto di interesse, attribuendo di conseguenza a lui – nel singola occasione delle 00.20 del 26/7/17 anche indirettamente, come coerentemente desumibile dalla contestazione di un concorso “con persone non identificate” nel reato di calunnia, ex art. 110 cod. pen. – la signorìa della creazione e della manipolazione d complesso di informazioni memorizzate nel software “PALI 17”, identica denominazione dell’esposto anonimo di taglio calunnioso, inviato – significativamente il giorno dopo AVV_NOTAIOura della Repubblica di Lecce, riguardante – si ripete – individui a vario titolo invisi p al suddetto sottufficiale, i quali – perCOGNOME – sono sempre le medesime persone, pariment collocate nelle vicende di Torre Pali, interessate dai documenti informatici rinvenuti nel P portatile di proprietà del COGNOME, acquisiti presso la sua abitazione.
Ancora una volta, e perCOGNOME con argomentazioni prive di capacità demolitiva della solida struttura delle motivazioni dei gradi di merito, il ricorrente sollecita una differente ricost della vicenda, non rammentando che ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo de provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrar che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non
già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una div ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv 205621-01).
5.Le ultime riflessioni influiscono sull’apprezzamento di infondatezza del quarto motivo d ricorso.
La scelta della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale costituisce apprezzamento di merit insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, stante il consolidato principio diritto secondo il quale “la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carat eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nel sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti” (Cass. sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820);
In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale p a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis, sez.5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv.213923).
Fatta tale premessa, ed avendo il giudice d’appello esercitato un potere espressamente riconosciuto dall’ordinamento, residua solo la necessità di osservare che la censura difensiva sarebbe in questa sede suscettibile di considerazione se fosse desumibile, dal tessuto argomentativo della sentenza, l’esistenza di gravi lacune del ragionamento probatorio, invece correttamente incentrato sull’irrilevanza dell’audizione del carabiniere COGNOME, che avrebb dovuto riferire – secondo la prospettazione difensiva – sulla circostanza dell’effet espletamento del servizio esterno di pattuglia con il brig. COGNOME, non incompatibile come già puntualizzato – con la riconducibilità all’imputato della formazione del documento informatico, poi veicolato con false accuse sull’ufficio di AVV_NOTAIOura.
6.11 quinto motivo è manifestamente infondato.
A proposito della questione di legittimità costituzionale dell’art. 441 cod. proc. pen., qu Corte ha già avuto modo di esprimersi – ed il collegio non ritiene di avere ragioni p discostarsene – nel senso che “in tema di giudizio abbreviato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 441-bis cod. proc. pen., riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, a differenza che nell’ipotesi di contestazioni, non prevedono la possibilità per l’imputato di revocare la richiesta di abbrevia a fronte di un quadro probatorio mutato “ope iudicis”, dovendosi escludere l’irragionevolezza
della diversa disciplina perché il mutamento riguarda esclusivamente le prove, e non anche gli stessi fatti addebitati, ed essendo gli artt. 24 e 111 Cost. rispettati con la garanzia nuove prove siano acquisite in contraddittorio e con il pieno rispetto del diritto di difesa (sez.4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949).
Può anche aggiungersi che l’obiezione difensiva – che vagamente si lagna dell’escussione della testimonianza del maresciallo COGNOME, disposta in primo grado – rivela connotati di genericit dal momento che non enuncia la rilevanza che la positiva valutazione dello scrutinio di legittimità costituzionale potrebbe assumere nel caso concreto ai fini di un sovvertimento de giudizio impugnato.
Il primo giudice ha esercitato un potere previsto dall’art. 441 comma 5 cod. proc. pen., ch stabilisce che, in sede di rito abbreviato, il giudice, se “ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche di ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione” e, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio abbreviato, il po integrazione probatoria officiosa attribuito al giudice dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen analogo a quello previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in qua preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a pro contratta, all’esercizio della funzione giurisdizionale (Sez. 6 n. 2164 del 12/12/2018 ud. – d 17/01/2019, Rv. 274845).
7.11 sesto e ultimo motivo, che contesta la negazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimen da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto specie (pag. 20 sent. primo grado, pag. 14 sentenza di secondo grado, che ha rimarcato, perCOGNOME – e ben fungi dal soffermarsi soltanto sul contegno processuale dell’imputato gravità dei fatti con particolare riferimento all’elevata quantità di accessi abusivi al si informatico funzionale alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e alla riprovevolezza de calunnie esposte nell’anonimo).
Tale interpretazione è altresì ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giud può legittimamente motivare la reiezione della richiesta di concessione delle attenuant generiche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini diminuente, non è più esauriente il solo dato dell’ insussistenza di precedenti penali (Cass. se 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489).
Travolta da manifesta infondatezza è anche la deduzione riguardante l’idoneità della motivazione a riguardo dell’aumento conteggiato per il reato satellite nell’ambito della previs continuazione tra i reati, dal momento che giudici di merito hanno fatto corretta applicazion della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determina
la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anch calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269); l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlat all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispet rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che r rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziam cumulo materiale di pene; tale onere argomentativo è stato, pertanto, adeguatamente assolto (si veda, in particolare, pag. 14 della sentenza impugnata, che ha dato atto dell’irrogazione d minimo della pena per il reato più grave e della congruità e proporzione dell’incremento modesto ed equilibrato e rapportato alla ponderazione dei parametri di cui all’art. 133 co pen., applicato per il reato satellite di cui al capo b).
8.AI rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore, comparso in udien ha depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretes dell’imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata, si liquidano in euro quattromila, oltre access di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessor legge.
Così deciso in Roma, il 8/11/2023
Il consì`glipre estensore
Il Presidente