Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45467 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45467 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO COGNOME, il qu ha chiesto pronunciarsi Ilinammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
In parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Vicenza nei confronti di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 24 giugno 2022, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione, confermando, nel resto, il giudizio di responsabilità penale per il reato di accesso abusivo al sistema informatico dell’RAGIONE_SOCIALE. Secondo il capo di imputazione, così come modificato all’udienza del 5 novembre 2020, ad NOME COGNOME è ascritto il reato di cui agli artt. 110 e 81, secondo comma, 615 ter, primo e secondo comma, n. 1, e comma terzo, cod. pen., perché, nella sua qualità di militare in servizio presso la tenenza di Schio della Guardia di finanza, su induzione di NOME COGNOME (il quale aveva interesse, per ragioni personali, a conoscere le condizioni patrimoniali in cui versava la società RAGIONE_SOCIALE), dopo essersi introdotto con le proprie credenziali nella banca dati informatica dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata ‘Serpico’, effettuava – con più atti costituenti attuazione di un unitario disegno criminosointerrogazioni al C.e.d. della banca dati per scopi estranei al proprio ufficio, in tal modo mantenendosi abusivamente all’interno del suddetto sistema informatico. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti il suo ufficio, nonché della sua qualità di operatore del sistema, e dell’avere avuto il fatto a oggetto un sistema informatico relativo all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o comunque all’interesse pubblico.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, per avere la Corte territoriale ritenuto che la negativa personalità dell’imputato -gravato da tre precedenti penali, di cui uno specifico- non consentisse di effettuare una valutazione positiva circa li l’astensione dalla commissione di ulteriori reati. In tal modo, la Corte d’appello avrebbe fatto propria un’interpretazione dell’art. 464 bis e ss. cod. proc. pen. nient’affatto pacifica nella giurisprudenza di legittimità. La difesa sostiene la necessità di una lettura RAGIONE_SOCIALE norme sulla messa in prova tesa a valorizzare più marcatamente l’obbligo, per il Giudice, di valutare l’idoneità del programma di trattamento in vista della prognosi di non recidivanza, ed evidenzia anche l’opportunità di adeguare l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE suddette norme alla ratio della giustizia riparativa, in un’ottica deflattiva. Il
vizio di motivazione emergerebbe altresì nel punto in cui la Corte territoriale ha ritenuto superflua la valutazione del programma di trattamento, attribuendo rilevanza decisiva al mancato risarcimento del danno in favore dell’amministrazione dello Stato. Tale valutazione sarebbe intrinsecamente contraddittoria, in quanto il risarcimento del danno era stato determinato proprio con il programma di trattamento proposto. Quest’ultimo, dunque’ si sarebbe posto come presupposto del risarcimento stesso: di qui, l’illogicità e contraddittorietà della motivazione.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento agli artt. 615 ter cod. pen. e 7 Cedu. Nel ricordare che la condotta ascritta risale al 2013, la difesa osserva che, a quel tempo, la giurisprudenza di legittimità non aveva ancora interpretato l’art. 615 ter cod. pen. in modo da ricornprendere, nella fattispecie descritta da tale disposizione, la condotta di accesso da parte di soggetto autorizzato alla consultazione dell’archivio informatica, il quale utilizzi tuttavia tale autorizzazione per ottenere scopi diversi da quelli per cui quest’ultima era stata concessa. La Corte d’appello, nel sorvolare su tale profila, avrebbe violato il principio di prevedibilità RAGIONE_SOCIALE decisioni, ponendo in essere un overruling in malam partem, contrastante con la giurisprudenza della Corte e.d.u., e l’art. 7 della C.e.d.u.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso. In replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale, la difesa dell’imputato ha depositato memoria scritta.
Considerato in diiritto
Occorre premettere che, alla data della decisione del 14 luglio 2023, non era ancora maturato il termine di prescrizione. L’ordinario termine di dieci anni (sono, infatti state ritenute sussistenti le circostanze aggravanti di cui al secondo e al terzo comma dell’art. 615 ter cod. pen.), derivante dall’applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., destinato a scadere, alla luce del tempus commissi delicti (29 gennaio 2013), in data 29 gennaio 2023′, deve infatti essere aumentato di 183 giorni, derivanti dal rinvio dell’udienza del 17 dicembre 2018 al 18 giugno 2019, per adesione del difensore all’astensione degli
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avvocati proclamata dagli organismi di categoria; Si giunge in tal modo al 31 luglio 2023.
2. Il primo motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio intende ribadire l’orientamento secondo il quale, in tema della sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato, «il giudice che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato: Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 – 01; in precedenza, ex plur., v. Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 20:16, Quiros, Rv. 266299 – 01: «la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità RAGIONE_SOCIALE ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo»; in motivazione, la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi).
Al riguardo, si osserva che la lettera della legge (art. 464 quater, comme 3, cod. proc. pen.) pone su un piano equivalente e cumulativo i due requisiti della idoneità del programma di trattamento e della prognosi di non recidivanza, senza necessariamente correlare quest’ultima valutazione ai prevedibili esiti del primo. La difesa, a supporto della propria tesi, invoca un “ulteriore e recente indirizzo giurisprudenziale”, espressivo del quale sarebbe, in particolare, la sentenza pronunciata da Sez. 3, n. 34951 del 12 novembre 2020. Di tale pronuncia, il ricorrente cita un passaggio, “ritagliandolo” secondo le esigenze difensive e cioè sfrondando il brano di parole e frasi che avrebbero provocato un più vistoso inciampo nell’argomentazione difensiva, così da sottrarsi all’esercizio di quel passaggio logico, necessario in qualsivoglia operazione ermeneutica (cd. distinguishing), che impone di distinguere, appunto, profili non completamente sovrapponibili che ricorrono in due fattispecie simili.
In quella pronuncia si afferma, invero, che “è illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento e la cui elaborazione sia stata tuttavia regolarmente richiesta all’ufficio di esecuzione penale, in quanto la decisione ex art. 464 quater cod. proc. pen., non potendo prescindere dalla valutazione della idoneità di tale programma, richiede che lo stesso sia elaborato e sottoposto al giudice”. In altri termini, in quel caso, la decisione annullata aveva
erroneamente ritenuto che la richiesta non fosse accompagnata dal presupposto, -necessario, ma non sufficiente- del programma.
Nel provvedimento oggi impugnato, la motivazione segue un percorso logico del tutto diverso, avendo la Corte territoriale chiarito che, a prescindere dalla valutazione del programma di trattamento, alcuna prognosi positiva circa l’astensione da futuri reati fosse formulabile, atteso che la personalità dell’imputato, gravato da tre precedenti penali, di cui uno specifico, aveva reso impossibile qualsivoglia valutazione positiva.
Infine, la contraddizione logica lamentata dal ricorrente (secondo il quale il programma di trattamento, illegittimamente trascurato dalla Corte, si sarebbe posto quale presupposto del risarcimento stesso), è notazione generica, deprivata di efficacia argonnentativa, non avendo la difesa contrastato in maniera più pregnante (accennando, ad esempio, al contenuto del programma in parola) !a logica valutazione della Corte d’appello.
E ciò senza dire che il danno da risarcire è quello prodotto dal reato e non quello soggettivamente determinato – ma, si ripete, non oggetto di alcuna indicazione specifica nel ricorso – nel programma.
Il secondo motivo è infondato, ponendosi la prospettazione difensiva relativa al preteso overruling in malam partem in contrasto con l’evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato l’interpretazione dell’art. 615 ter, comma terzo, cod. pen., già a partire dall’interpretazione resa da Sezioni unite Casani del 2011 («integra il delitto previsto dall’art. 615 ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso RAGIONE_SOCIALE prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamenl:e l’accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema»: Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251269 – 01)
Nel 2011, dunque, la fattispecie era stata sufficientemente delineata nei suoi tratti essenziali, quantomeno per quel che ha riguardo al profilo valorizzato e ritenuto decisivo dai Giudici di merito, vale a dire la condotta di colui il quale acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. È pertanto corretta l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale circa la successiva specificazione – non già creazione di nuova norma – operata da Sez. U Savarese («integra il delitto previsto dall’art. 615 ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico
o
protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 – 01).
Nei medesimi termini si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, mai smentita da successive pronunce. Si è infatti ritenuto che non sussiste la violazione dell’art. 7 CEDU – così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU – qualora l’interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto sia ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa, atteso che l’irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone il ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato (c.d. “overrullng”) : Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406 – 0).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14/07/2023
Il Consigliere estensore
I Presidente