Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47764 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47764 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA avverso il decreto del 06/07/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori della ricorrente AVV_NOTAIO. ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno chiesto l’annullamento del decreto impugnato con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione specializzata misure di prevenzione, in data 06/07/2022 ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione, riqualificata in incidente di esecuzione, proposta da NOME avverso la confisca definitiva del terreno individuato dalla particella 145, foglio 9, del comune di Oppido Mannertina.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Nullità del decreto per violazione di legge; la NOME non era stata citata nel procedimento di prevenzione, ma aveva, comunque, in precedenza, presentato istanze di revoca, riqualificate come incidente di esecuzione; tali istanze erano da ritenersi basate su diversi elementi; il Tribunale ha erroneamente equiparato la posizione del proponente un incidente di esecuzione a quella di chi propone istanza di revocazione, con ciò realizzando una violazione di legge atteso che l’incidente di esecuzione è disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen. e non dal d.lgs. n. 159 del 2001. Nel procedimento di esecuzione, per come si è svolto, potevano dunque essere valutati anche elementi nuovi, nel senso di elementi non valutati precedentemente, non essendo indispensabile che siano sopravvenuti alla decisione con cui è stato rigettato il precedente incidente di esecuzione; dunque l’istanza non poteva essere dichiarata inammissibile.
2.2. Nullità del provvedimento impugnato (definito sentenza) per mancanza di motivazione; la motivazione è meramente apparente quanto alla dichiarata carenza di legittimazione attiva e si risolve in una serie di affermazioni apodittiche circa la mancanza di prova della sussistenza del diritto, non avendo preso in esame la documentazione prodotta dalla ricorrente, tra le quali una promessa di vendita ed altri documenti in grado di provare la titolarità di diritti sul terreno confiscato; la decisione condizionata dall’erronea convinzione che al caso concreto si applichi la disciplina di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, per cui tutta la documentazione viene ritenuta inidonea a formare quella prova nuova, invece valutabile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. La ricorrente ha provato di avere esercitato il proprio diritto di proprietà, acquisito con contratto preliminare che per ragioni estranee alla sua volontà, non si è concretizzato in un atto pubblico di compravendita, da riferire ad epoca precedente la confisca del terreno, sul quale ha edificato a sue spese un fabbricato di valore notevolmente superiore al terreno oggetto di confisca; ricevendo per le attività ivi svolte anche sovvenzioni pubbliche di vario tipo. Il provvedimento impugnato ha omesso del tutto di motivare sul principio della accessione invertita, anche considerato che il decreto di prevenzione non aveva in alcun modo considerato la provenienza lecita delle somme con le quali era stato realizzato il fabbricato in questione. La sproporzione del valore del bene rispetto al valore del terreno, la provenienza lecita del denaro con il quale veniva realizzato non poteva che portare ad una applicazione del principio della accessione invertita.
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Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti.
4.1. La ricorrente si è limitata ad un richiamo in fatto di elementi già introdotti davanti al Tribunale di Reggio Calabria, compiutamente considerati e valutati nell’ambito del giudizio di esecuzione dalla stessa introdotto con istanza definita di “revocazione”. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente è lo stesso Tribunale e ridefinire l’ambito del giudizio introdotto, definendolo incidente di esecuzione e proprio per ciò valutando le istanze e la documentazione della ricorrente in modo compiuto, con giudizio articolato e con valutazione del tutto logica, che non si presta a censure in questa sede.
È, dunque, manifestamente infondata la prima censura secondo la quale ricorrerebbe violazione di legge per avere il Tribunale errato nella scelta e applicazione della normativa di riferimento. Inoltre, contrariamente a quanto affermato, e proprio in relazione alla introduzione di incidente di esecuzione, il Tribunale ha preso completa cognizione degli elementi allegati, richiamando la inconferenza della documentazione allegata, la mancanza di un valido titolo al fine di riscontrare la titolarità, quale proprietaria dell NOME, in ordine al bene oggetto di confisca, confisca che sulla base della documentazione della RAGIONE_SOCIALE si estendeva ai beni e fabbricati insistenti sul terreno oggetto di confisca. Il Tribunale, anche in relazione alla promessa di vendita priva di data certa, ha dunque correttamente ritenuto assente la legittimazione attiva della ricorrente, attesa la mancanza di qualsiasi prova quanto alla titolarità di un qualsiasi diritto reale in epoca precedente al provvedimento di confisca, richiamando inoltre la reiteratività della istanza rispetto ad analoghe istanze riproposte quasi annualmente, in mancanza di elementi ulteriori da valutare.
Ciò premesso, appare evidente la mera reiteratività delle doglianze introdotte nel presente giudizio, in assenza di reale confronto con il provvedimento impugnato, che ha esplicitamente affrontato, contrariamente a quanto affermato, il tema dell’accessione invertita richiamando i principi civilistici in tema di accessione e dunque evidentemente superando con una valutazione esplicita il tema proposto, così come ha riscontrato l’assenza di
qualsiasi valido elemento per poter ritenere la presenza di capitali leciti alla base delle pretese introdotte in questa sede.
4.2. In tal senso, si manifestano come mera lettura alternativa non consentita in questa sede, le censure proposte con il secondo motivo di ricorso, anche in considerazione della mera menzione di un preliminare di compravendita e della promessa di vendita tra l’altro priva di data certa, che sono stati ritenuti elementi del tutto inidonei alla realizzazione di un effetto traslativo della proprietà e dunque indicativi della assenza di legittimazione della ricorrente, che non si confronta in alcun modo con tale motivazione.
il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 ottobre 2023.