Accertamento Tecnico su Ignoti: la Cassazione ne Conferma la Validità
L’ordinanza in esame affronta un tema cruciale della procedura penale: la validità e l’utilizzabilità di un accertamento tecnico su ignoti, in particolare l’analisi del DNA, svolto senza le garanzie difensive tipiche previste per una persona già indagata. La Corte di Cassazione, con una decisione chiara, ribadisce un principio consolidato, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per furto aggravato sulla base di prove genetiche raccolte in questa fase preliminare delle indagini.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per furto aggravato in concorso. La sua identificazione come autore del reato era avvenuta grazie a un’analisi del DNA su tracce biologiche rinvenute sulla scena del crimine. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando diverse questioni. Il motivo principale del ricorso riguardava una presunta violazione di legge: la difesa sosteneva che l’accertamento sul DNA, essendo un atto tecnico irripetibile, avrebbe dovuto essere eseguito nel rispetto del contraddittorio, con un avviso preventivo all’indagato per permettergli di partecipare all’esame con un proprio consulente. Poiché ciò non era avvenuto, secondo il ricorrente, la prova genetica sarebbe stata inutilizzabile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le censure mosse dalla difesa. La decisione si fonda su una distinzione fondamentale tra le indagini svolte contro una persona già identificata e quelle, come nel caso di specie, ancora a carico di ignoti. Gli altri motivi di ricorso, relativi alla mancata concessione di un’attenuante e all’errata applicazione di un’aggravante, sono stati giudicati come una semplice riproposizione di argomenti già valutati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre elementi di critica specifici contro la sentenza impugnata.
Le Motivazioni: la validità dell’accertamento tecnico su ignoti
Il cuore della motivazione risiede nella gestione dell’accertamento tecnico su ignoti. La Cassazione chiarisce che le garanzie difensive, come l’avviso per partecipare a un accertamento tecnico irripetibile, si attivano solo nel momento in cui una persona acquisisce formalmente lo status di ‘indagato’.
Nel caso specifico, l’analisi del DNA è stata disposta quando il procedimento era ancora contro ignoti. L’imputato è stato iscritto nel registro degli indagati solo dopo che l’esame genetico aveva dato un risultato, permettendo la sua identificazione. Di conseguenza, al momento dell’accertamento, non era giuridicamente possibile avvisarlo o garantirgli la partecipazione, poiché non era ancora stato individuato come sospettato.
La Corte richiama un suo precedente orientamento (Sez. 1, n. 52872/2018), secondo cui gli esiti del prelievo di tracce biologiche e delle successive analisi genetiche sono pienamente utilizzabili quando il procedimento si svolge contro ignoti e non è possibile osservare le garanzie di difesa previste per gli accertamenti tecnici irripetibili. Questo principio bilancia l’esigenza investigativa di identificare i colpevoli con la tutela dei diritti difensivi, che sorgono pienamente solo con l’individuazione di un indagato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un punto fermo nella giurisprudenza di legittimità, offrendo importanti spunti pratici:
1. Efficacia delle Indagini: Le procure possono procedere con analisi tecniche irripetibili, come quella del DNA, nella fase contro ignoti senza essere vincolate alle complesse procedure di garanzia del contraddittorio. Questo consente una maggiore celerità ed efficacia nell’identificazione degli autori di reato.
2. Limiti delle Garanzie Difensive: I diritti di difesa, pur essendo fondamentali, non sono assoluti e si attivano in momenti procedurali ben definiti. L’iscrizione nel registro degli indagati segna il confine oltre il quale le garanzie diventano pienamente operative.
3. Strategia Processuale: Per la difesa, diventa essenziale concentrare le proprie argomentazioni non sulla presunta inutilizzabilità di tali prove, ma sulla loro corretta acquisizione e interpretazione una volta che il processo è avviato, contestando ad esempio la catena di custodia del reperto o l’affidabilità della metodologia scientifica utilizzata.
È valido un test del DNA eseguito prima che una persona sia formalmente indagata e senza avvisarla?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che l’accertamento tecnico, come l’analisi del DNA, è pienamente valido e utilizzabile se eseguito quando il procedimento penale è ancora a carico di ignoti. Le garanzie difensive, come l’avviso, scattano solo dopo l’identificazione e l’iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il motivo relativo all’inutilizzabilità della prova del DNA è stato ritenuto manifestamente infondato. Gli altri motivi, invece, sono stati considerati una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza una critica specifica alla sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20435 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20435 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il delitto ex artt. 110, 112, primo comma, n. 4, 624 bis, primo e terzo comma, e 625, primo comma nn. 2 e 5, e secondo comma, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione al mancato avviso al ricorrente per la procedura di accertamento tecnico irripetibile e in relazione all’acquisizione del relativo verbale in assenza di contraddittorio, è manifestamente infondato poiché, come già osservato dalla Corte di appello, l’accertamento è stata disposto nel procedimento iscritto a carico di ignoti e l’imputato è stato individuato come indagato solo una volta compiuto l’accertamento sul DNA, sicché opera il consolidato principio in forza del quale: «in tema di indagini preliminari, gli esiti del prelievo di tracce biologiche e delle successive analisi genotipiche finalizzate ad eventuali confronti sono utilizzabili quando il procedimento si svolga contro ignoti e non sia possibile osservare le garanzie di difesa previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero» (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058);
Ritenuto che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso – attinenti alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen., all’erronea applicazione della circostanza aggravante ex art. 624, comma 1, n. 5, cod. pen., e alla violazione dell’art. 99, cod. pen. – sono riproduttivi di profili d censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (cfr. pagg.6 e 7 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024