Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5546 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5546 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del primo Giudice nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’imputazione.
Il ricorso proposto dall’imputato è inammissibile.
Le censure proposte non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 – 01).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione ed è immune da vizi logico-giuridici. La censura in ordine all’affidabilità dell’accertamento etilometrico e alla prova del stato di ebbrezza sviluppa inammissibili doglianze di merito, in quanto concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito u congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massi di esperienza. La verifica annuale dell’etilometro risulta, nel caso di specie, pacificamen effettuata, come riconosciuto dallo stesso ricorrente (ultima verifica del 27.9.201 accertamento del 5.7.2020, quindi entro l’anno). L’influenza di fattori esterni sul risul etilometrico è stata valutata come non dimostrata dalla Corte territoriale, né il ricorr adduce elementi specifici a supporto di tale asserzione. La sostituzione del boccaglio, come spiegato dai giudici territoriali, attiene a motivi sanitari e non alla validità del con giudici hanno accertato che l’imputato aveva ricevuto gli avvisi di legge, come riscontrato ne verbale in atti. Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è motivato in maniera non manifestamente illogica e tale valutazione non può essere reiterata in questa sede. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta ch all’imputato siano state concesse le attenuanti generiche (vedi ultima pagina della sentenza di primo grado). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026