Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38288 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO CASA NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMEX (CUI NOMEX), nato inNOMEX il NOMEXXXX
avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d’appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala di condanna di NOMENOMENOMEX (CUI CODICE_FISCALE) per il reato di cui all’art. 12, commi 1, 3 lett. a)
e b) e 3ter let. b), d.lgs. n. 286 del 1998.
Avverso detta sentenza l’imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione, affidando il ricorso a due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione per essere stato erroneamente ritenuto maggiorenne, essendosi trascurata la valenza probatoria dei documenti prodotti dalla difesa e data immotivata preferenza all’esito dell’esame clinico auxologico che non darebbe certezza della maggiore età ove non abbinato a una valutazione multidisciplinare.
Segnala, in proposito, che il referto in data 24 febbraio 2023 dell’esame radiologico del polso svolto presso il locale presidio ospedaliero non presenta l’indicazione nØ del metodo utilizzato per la valutazione dell’età del paziente, nØ della percentuale di margine di errore.
Osserva che si sarebbe dovuta considerare la presunzione di minore età prevista dalla Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia del 1989 e che l’art. 4, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione-quadro 2002/629/GAI) secondo cui, nel caso di dubbi circa l’identità del soggetto indagato, si procede nel rispetto del RAGIONE_SOCIALE interesse del minorenne e si presume la minore età; in tale senso si sarebbe espressa anche la giurisprudenza di legittimità.
Argomenta, inoltre, che il RAGIONE_SOCIALE, con parere del 25/02/2009, ha ritenuto che il mero accertamento radiografico (peraltro effettuato, nel caso di specie, da un
medico radiologo che non aveva l’esperienza necessaria per stabilire la maturazione ossea di un soggetto proveniente dalla Guinea) non costituisce prova oltre ogni ragionevole dubbio dell’età.
2.2. Con il secondo motivo lamenta piø vizi di motivazione in punto di ribadita affermazione di responsabilità in qualità di conducente del natante.
Censura l’inadeguata valutazione delle prove e, segnatamente, delle dichiarazioni dei tre soggetti di nazionalità tunisina secondo i quali il ricorrente era il conducente del natante, da valutarsi inattendibili, essendo illogico che – per una traversata che aveva avuto origine in Tunisia – i responsabili siano stati individuati non già tra i soggetti aventi quella nazionalità pur presenti sull’imbarcazione, ma nei soli soggetti guineani; ciò sarebbe tanto piø illogico perchØ la fotografia che ritraeva il ricorrente alla guida dell’imbarcazione era stata rinvenuta nella memoria del telefono cellulare di uno degli accusatori, NOMENOME, soggetto che aveva ammesso di avere avuto contatti durante la traversata con uno dei membri dell’organizzazione.
Denuncia la mancata risposta da parte della Corte territoriale agli interrogativi evidenziati nell’atto di appello in punto di attendibilità dei tre testimoni, le cui dichiarazioni erano state raccolte diversi giornidopo lo sbarco, sicchØ non poteva escludersi che costoro avessero concordato le loro versioni.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, all’odierna udienza ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev’essere rigettato
Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
2.1. Il Collegio, in tema di accertamento dell’età dell’indagato/imputato, intende dare continuità al consolidato principio espresso in sede di legittimità secondo cui l’esame radiografico del polso costituisce uno strumento idoneo per valutare il processo di accrescimento dell’organismo nell’età evolutiva e che esso deve prevalere rispetto alle eventuali diverse indicazioni fornite da documenti d’identità di dubbia efficacia identificativa e fidefacente (Sez. 5, n. 8908 del 05/11/2021, dep. 2022, Fall, Rv. 282822; Sez. 4, n. 16946 del 20/03/2015, M., Rv. 263448; Sez. 4, n. 8164 del 03/02/2006, Rv. 233914 – 01;Sez. 4, n. 38379 del 09/07/2003, Assan, Rv. 225961; Sez. 1, n. 2993 del 23/06/1993, COGNOME, Rv. 194627; Sez. 2, n. 2867 del 09/12/1991, dep. 1992, COGNOME, Rv. 189897). ¨ stato poi specificato che, invece, i dati emergenti da un documento d’identità estero di provenienza certa e di autenticità verificata (come un passaporto accompagnato dal visto d’ingresso rilasciato dall’autorità italiana) possono prevalere sulle diverse risultanze dell’esame radiografico, in considerazione del margine di errore delle tabelle di comparazione (Sez. 5, n. 1839 del 23/11/2016, dep. 2017, E., Rv. 268891).
2.2. Ciò premesso, la Corte territoriale si Ł mossa entro tale perimetro ermeneutico e ha, invero, in primo luogo osservato che la maggiore età dell’imputato era stata correttamente accertata per mezzo di esame auxologico svoltosi presso un locale nosocomio.
Sotto questo profilo, osserva il Collegio che la tesi prospettata nel ricorso, secondo cui il medico radiologo che ha proceduto a tale accertamento non fosse competente in ragione della diversa nazionalità del soggetto sottoposto all’esame strumentale, Ł meramente assertiva e congetturale.
Quanto all’affermata prova della minore età che la difesa pretende di collegare alla documentazione prodotta, la Corte di appello ha chiarito le ragioni per le quali la stessa non
fosse suscettibile di introdurre alcun serio dubbio sulla conclusione raggiunta con esame auxologico con motivazione adeguata, logicamente coerente e rispettosa dei principi giurisprudenziali appena richiamati.
Ha, infatti, rilevato che il documento prodotto, proveniente dall’Autorità giudiziaria della Repubblica di Guinea, era stato redatto in esito a un «giudizio suppletivo con valore di atto di nascita», richiesto dal padre dell’imputato in data 25 ottobre 2024 e istruito con l’esame di due testimoni che avevano dichiarato che NOME era nato il DATA_NASCITA. SicchØ, con motivazione scevra da fratture razionali, la Corte territoriale ne ha valorizzata l’inattendibilità, trattandosi di documentazione attestante un dato anagrafico riferito da sedicenti stretti congiunti, dunque privo di qualsiasi efficacia probatoria privilegiata. Inoltre ha, con argomento dirimente, evidenziato che la data di nascita accertata con tale giudizio suppletivo era diversa da quella reiteratamente declinata dall’imputato nel corso del procedimento, ossia quella del 12 luglio 2007.
¨ poi appena il caso di evidenziare che Ł priva di rilievo la circostanza immotivatamente enfatizzata dalla difesa – che il certificato redatto in esito all’esame auxologico non indicasse il margine di errore, elemento che questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 38681 del 28/06/2023, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n.m.) ha sì preso in considerazione, ma al fine di affermare che, a fronte di un documento attestante con certezza l’età dell’interessato (attestazione dell’autorità diplomatica italiana competente circa la verifica dell’autenticità del documento d’identità estero) e dunque in assenza di qualsiasi dubbio su tale dato, Ł corretta la decisione del giudice di ritenere dare preferenza alla data indicata sul documento rispetto a quella deducibile dall’accertamento radiografico, rientrando comunque la discrasia rilevata nel tollerabile margine di errore delle tabelle.
Ciò che non vale ad affermare – come sostiene il ricorrente – che l’esame auxologico, privo dell’indicazione del margine di errore ovvero del metodo utilizzato per l’accertamento, non abbia validità scientifica e, dunque, probatoria.
Così come la sentenza Sez. 6, n. 38681 del 28/06/2023, RAGIONE_SOCIALE, appena citata – la cui motivazione testuale, certamente per mera svista del ricorrente, Ł riportata erroneamente – non enuncia il principio di diritto secondo cui la valutazione dell’età deve basarsi su un accertamento multidisciplinare, non essendo all’uopo sufficiente l’esame auxologico, ma si limita a evidenziare che – nel caso sopposto al suo scrutinio – non era ravvisabile alcun margine d’incertezza sull’età proprio per l’essere tale accertamento, in quella specifica occasione, il frutto di piø fonti specialistiche (esame auxologico, visita pediatrica e colloquio psicosociale).
Va conclusivamente evidenziato come la motivazione del Giudice di secondo grado s’inserisca, dunque, nel solco di quanto stabilito in materia in sede nazionale e convenzionale, ivi comprese le disposioni di cui ai richiamati d. lgs. n. 24 del 2014 (riguardante l’accertamento dell’età dei minori stranieri vittime di tratta) il Protocollo di “Approccio multidimensionale” per l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati (prodotto nel 2009 dal Ministero della salute e approvato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 25 febbraio 2009) posto che – nel caso di specie – la correttezza dell’accertamento Ł assicurata da un esame radiografico effettuato nell’ambito di una struttura ospedaliera e, dunque, da parte di un medico specialista (radiologo).
Il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile perchØ reiterativo, aspecifico e interamente versato in fatto.
La Corte di appello ha superato le censure contenute nell’appello con motivazione aderente alle evidenze probatorie ed esente da fratture logiche, in conformità con quanto già
motivato dal Giudice di primo grado, ponendo in risalto come l’identificazione dell’imputato quale “scafista” era avvenuta sulla base: i) delle conformi dichiarazioni di tre migranti, uno dei quali ascoltato anche in sede d’incidente probatorio, la cui attendibilità Ł stata accuratamente vagliata dal Giudice di primo grado (p. 12 e 13 della sentenza) e da quello di appello (p. 10 della sentenza impugnata); ii) del riconoscimento fotografico che ne Ł conseguito; iii) della foto riproducente il ricorrente alla guida del natante contenuta nel telefono di uno dei migranti di nazionalità tunisina, NOMENOME, il quale ha dichiarato di averla scattata in uno dei rari momenti in cui gli era stato consentito di salire in coperta a prendere una boccata d’aria.
Diversamente da quanto dedotto nel ricorso, il Giudice di appello non ha per nulla trascurato le obiezioni difensive su un possibile accordo dei migranti sulla versione da fornire agli inquirenti, sulla possibilità che tra gli accusatori del ricorrente vi fosse un appartenente al sodalizio che aveva organizzato la traversata, che dunque poteva esservi stata una sostituzione di persona a discapito di soggetti di nazionalità non tunisina, ma ha – sulla base delle obiettive risultanze di prova – chiarito che si trattava di ipotesi del tutto congetturali, poichØ sfornite di qualsiasi appiglio obiettivo.
NØ può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza – evidenziata dalla difesa come sospetta – che il migrante tunisino nella cui memoria del telefono era stata trovata la foto ritraente l ‘ i m putato alla guida dell’imbarcazione avesse avuto contatto con i membri dell’organizzazione.
Ciò in primo luogo perchØ già il Giudice di primo grado, dopo aver riprodotto integralmente le dichiarazioni di tale migrante (p. 4), le ha valutate credibili anche nella parte in cui questi aveva, genuinamente e spontaneamente, dichiarato che, in occasione del guasto al motore durante la navigazione, era stato contattato telefonicamente da un soggetto che gli aveva indicato come risolvere il problema e, tuttavia, lui (così come gli altri migranti) avevano deciso di contattare i numeri di emergenza al fine di ottenere soccorso.
In secondo luogo e in senso dirimente, il motivo che poggia sulla dubbia attendibilità di NOMENOME Ł del tutto aspecifico, in quanto il ricorrente non ha spiegato in che modo l’eventuale venir meno della parola di questi avrebbe inciso, disarticolandolo, sul ragionamento probatorio del Giudici di merito, fondato sulla convergente parola di altri due soggetti, uno dei quali ascoltato anche in sede d’incidente probatorio, e la cui attendibilità non Ł stata posta in alcun modo in discussione.
Conclusivamente, le deduzioni svolte nell’appello e che il ricorrente reitera in questa sede sono del tutto aspecifiche, assertive e interamente versate in fatto e non tengono in adeguata considerazione l’articolata motivazione con cui il Giudice di secondo grado Ł giunto a riaffermare che la persona che condusse l’imbarcazione era l’odierno ricorrente.
4.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, poichØ imposto dalla legge, avuto riguardo al titolo di reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 07/10/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.