Accertamento Età Imputato: L’Esame Radiografico Batte i Documenti Incerti
L’accertamento età imputato è un tema cruciale nel processo penale, poiché da esso dipende l’imputabilità e, di conseguenza, la possibilità stessa di essere sottoposti a giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 20411/2024) ha fatto luce sulla validità delle prove scientifiche, come l’esame radiografico, rispetto a documenti di identità di dubbia provenienza. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Una Condanna e il Dubbio sull’Età
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Bologna per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la violazione delle norme sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) in relazione, appunto, alla determinazione della sua età anagrafica.
La difesa sosteneva che le prove utilizzate per stabilire che l’imputato fosse maggiorenne al momento del fatto, e quindi penalmente responsabile, non fossero sufficienti o fossero state erroneamente valutate.
L’Accertamento dell’Età dell’Imputato nel Processo
La questione centrale del ricorso riguardava la metodologia utilizzata per l’accertamento età imputato. Quando sorgono dubbi sull’età anagrafica di un soggetto, specialmente se straniero e privo di documenti certi, il giudice può disporre accertamenti medici. Nel caso di specie, era stato effettuato un esame auxologico, comprensivo di una radiografia del polso, che aveva fornito un quadro compatibile con un’età di quindici anni, quindi superiore alla soglia di imputabilità fissata a quattordici anni.
La difesa, sia in appello che in cassazione, aveva contrapposto a tali risultanze scientifiche elementi documentali e argomentazioni ritenute però dai giudici prive di decisività.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “generico e manifestamente infondato”. I giudici hanno rafforzato un principio giuridico consolidato, basando la loro decisione su due pilastri fondamentali.
La Validità dell’Esame Radiografico
La Corte ha ribadito che l’esame radiografico del polso è uno strumento scientifico pienamente idoneo all’accertamento dell’età. Questo esame consente di valutare lo stato di ossificazione e di accrescimento dello scheletro, fornendo indicazioni attendibili sull’età biologica di un individuo in fase di sviluppo. La sua validità probatoria sussiste anche quando i risultati contraddicono documenti di identità di cui non sia possibile verificare l’autenticità e l’efficacia identificativa.
La Genericità del Ricorso
Il secondo punto chiave è stata la valutazione della linea difensiva. Secondo la Cassazione, la difesa si è limitata ad allegare elementi “privi di decisività e meramente valutativi”, senza fornire alcun supporto documentale certo e verificabile che potesse comprovare la verosimiglianza delle proprie affermazioni. Di fronte a una prova scientifica come l’accertamento auxologico, non è sufficiente sollevare dubbi generici; è necessario portare prove concrete che possano incrinare la validità dell’esame medico.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
Le motivazioni della Corte si fondano sulla giurisprudenza costante in materia. Viene citato il principio secondo cui la presunzione di minore età, prevista dalla legge sul processo minorile (d.P.R. 448/1988) in caso di dubbi persistenti, non si applica quando esiste un esame osseo che fornisce un quadro compatibile con l’imputabilità e, dall’altro lato, la difesa produce documenti incerti (senza foto, illeggibili, non attribuibili con certezza). Nel caso di specie, le deduzioni della difesa sono state ritenute generiche proprio perché non supportate da prove documentali capaci di smentire le risultanze scientifiche.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un orientamento di fondamentale importanza pratica. Stabilisce che, nel bilanciamento tra prove scientifiche e prove documentali, le prime possono assumere un peso preponderante quando le seconde sono deboli o di dubbia attendibilità. Per contestare efficacemente l’accertamento età imputato basato su esami medici, la difesa ha l’onere di fornire elementi di prova altrettanto solidi e verificabili, non potendosi limitare a mere allegazioni o alla presentazione di documenti incerti. La decisione sottolinea quindi la centralità del rigore probatorio e la fiducia del sistema giudiziario negli strumenti di accertamento scientifico.
L’esame radiografico del polso è una prova sufficiente per determinare l’età di un imputato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, l’esame radiografico del polso è uno strumento idoneo in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell’organismo in età evolutiva e di stabilire l’età con un grado di attendibilità sufficiente ai fini processuali.
Un documento di identità ha sempre più valore di un esame medico per stabilire l’età?
No. La sentenza chiarisce che l’esame radiografico può prevalere su documenti di identità dei quali non si conosca l’efficacia identificativa e la veridicità, specialmente se questi sono privi di fotografie, parzialmente illeggibili o non attribuibili con certezza all’imputato.
Quando si applica la presunzione di minore età se permangono dubbi?
La presunzione di minore età, prevista in caso di dubbi persistenti anche dopo una perizia, non opera se a fronte dei risultati di un esame radiografico osseo che indicano un’età compatibile con l’imputabilità (nel caso specifico, quindici anni), la difesa si limita a produrre documenti incerti o a sollevare dubbi generici senza fornire prove concrete a sostegno della minore età.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20411 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Bologna novembre 2019);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazi all’età dell’imputato, è generico e manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza d legittimità insegna che «In tema di accertamento dell’età di un soggetto, costituisce strumento idoneo l’esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell’organismo nell’età evolutiva, ancorché diversamente indichino documenti di identità dei qual non si conosca l’efficacia identificativa e fidefacente.» (Sez. 5, n. 8908 del 05/11/2021, 282822), e che «In tema di processo penale minorile, la presunzione sulla minore età di cui all’art. 8, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988 – per il quale, qualora anche dopo la perizia permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto – non opera nel caso in cui a fronte delle risultanze dell’esame radiografico osseo che abbia fornito un quadro radiologic compatibile con una età di quindici anni e, quindi, con quella di soggetto imputabile, la dif abbia prodotto documenti privi di fotografie, in parte illeggibili e, comunque, non attribuibil certezza all’indagato» (Sez. 5, n. 9493 del 19/10/2005, Rv. 233883), di modo che, nel caso di specie, le deduzioni articolate in ricorso sono generiche, perché, a fronte delle risult dell’accertamento auxologico, la difesa, sia nell’atto di appello che nel ricorso per cassazione è limitata ad allegare elementi privi di decisività e meramente valutativi, sguarniti di qualsiv supporto documentale atto a comprovarne la verisimiglianza (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024