Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4347 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 4347  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 30 marzo 2023, confermava il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’imputato COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. c), co. 2 bis e co. 2 sexies C.d.S., per essersi posto in ore notturne alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, provocando altresì un incidente stradale.
Con l’atto di appello, in particolare, l’imputato aveva chiesto l’assoluzione per nullità ed inutilizzabilità degli accertamenti di laboratorio effettuati su richiesta della Polizia Giudiziaria senza il suo consenso e senza previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La Corte d’appello, nel respingere l’unico motivo di gravame, aveva rilevato che dal verbale di accertamenti urgenti e dal referto ospedaliero risultava che l’appellante avesse rinunciato volontariamente alla possibilità di farsi assistere da un legale e che avesse acconsentito agli accertamenti alcolinnetrici, sottolineando altresì la non necessarietà del consenso ai fini del prelievo in oggetto.
Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, innanzitutto, lamentando violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in riferimento all’art. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. La Corte di Appello aveva erroneamente richiamato un orientamento della giurisprudenza di legittimità che non considera rilevante il consenso dell’imputato nel caso in cui gli accertamenti siano svolti su impulso del personale sanitario; al contrario, nel caso di specie era stata la Polizia Giudiziaria a farne richiesta, ragion per cui gli avvisi sarebbero dovuti pervenire in un momento antecedente afFinché gli esiti del prelievo potessero essere utilizzati. Inoltre, il verbale redatto dalla PG, dal quale emergeva che l’imputato, avvisato della facoltà di farsi assistere dal difensore, vi aveva rinunciato, risultava redatto successivamente al prelievo che, conseguentemente, era stato eseguito senza il prescritto avviso.
 Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al ritenuto valido consenso al prelievo. La Corte territoriale aveva sostenuto che il verbale di accertamenti urgenti e il referto ospedaliero permettevano di cogliere il consenso prestato nonché la esplicita rinuncia dell’imputato alle facoltà a lui spettanti, ma questa statuizione non collimava rispetto alle
risultanze istruttorie, dalle quali emergeva che la richiesta cli consenso era stata indirizzata all’imputato solo successivamente al prelievo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, nel riproporre la medesima doglianza già respinta dalla Corte territoriale, non contesta il passaggio argomentativo secondo cui l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, ai sensi dell’ad, 114 disp. Att. Cod. proc. pen., emerge dalle risultanze del verbale di accertamenti urgenti redatto dagli operanti, ma si duole del fatto che il verbale sia stato redatto in un orario successivo a quello in cui risulta eseguito il prelievo. Va quindi ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria (nella specie il verbale di accertamenti urgenti sulla GLYPH persona) GLYPH atteso GLYPH il GLYPH valore GLYPH fidefaciente GLYPH degli GLYPH stessi (Sez. 4 – n. 3913 del 17/12/2020, COGNOME, Rv. 280381 – 01; Sez. 4 – n. 3906 del 21/01/2020 , COGNOME, Rv. 278287 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 3942 del 11/10/2002, dep. 2003, COGNOME e altri, Rv. 226983; Sez. 5, Sentenza n. 8252 del 15/01/2010, Bassi e altro, Rv. 246157; 3 Sez. 5, Sentenza n. 50082 del 29/09/2017, COGNOME e altro, Rv. 271625).
Orbene, non solo risulta che nel verbale sia stata fatta menzione della facoltà di farsi assistere da un difensore, mia è altresì pacifico che il valore del verbale predetto non sia mai stato messo in discussione attraverso la proposizione di una querela di falso. Tanto premesso, é del tutto ovvio che l’orario di compilazione del verbale descrittivo delle operazioni di accertamento etilometrico sia successivo rispetto alle operazioni medesime e al preliminare avviso di cui all’ad. 114, disp.att. cod.proc.pen. ( sul punto, testualmente, in analoga fattispecie, Sez. 4 – , n. 3906 del 21/01/2020,COGNOME, Rv. 278287 – 01).
Quanto alla questione relativa all’assenza del consenso agli esami clinici, basterà riaffermare che l’utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medicoterapeutico, non richiede -in presenza dei presupposti di cui all’art. 186, comma 5, C.d.S. – uno specifico consenso dell’interessato oltre a quello
eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento, ferma restando la possibilità del rifiuto dell’accertamento, penalmente sanzionata (cfr. Sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Rv. 271665; Sez. 4, n. 2343 del 29%11/2017, Rv. 272334; Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Rv. 277946). Essendosi verificato un incidente stradale, si procede in applicazione del protocollo operativo di cui all’art. 186, comma 5, C.d.S. che, invero, non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (sul punto, diffusamente, Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, Lo Faro, Rv. 258490), con l’unico limite della possibilità di opporre rifiuto alla prestazione del trattamento sanitario. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza dello stesso Giudice delle Leggi che ha già riconosciuto la legittimità della disciplina del Codice della Strada anche laddove, nell’indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, essa non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (Corte Cost., n. 238 del 1996).
Consegue a quanto esposto che il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024 Il Consigli re stensore GLYPH
Il Presidente