Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5070 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5070 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato Bologna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 del Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/04/2025 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna in data 02/02/2024, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, Codice della strada.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) /cod. proc. pen., in relazione all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Osserva che il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno errato nel ritenere utilizzabili gli esiti dell’accertamento alcolemico effettuato tramite prelievo venoso, in quanto non preceduto dagli avvisi di legge circa la facoltà per l’indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia; che entrambe le sentenze non hanno approfondito il
tema della attendibilità della deposizione del teste di polizia giudiziaria intervenuto nell’immediatezza del sinistro, in ordine alla genuinità del ricordo ed alla mancata verbalizzazione dell’avviso; che, invero, il rilevante lasso di tempo trascorso dai fatti ed i numerosissimi interventi effettuati in situazioni analoghe da parte del militare avrebbero imposto un vaglio più pregnante delle sue dichiarazioni, sia in ordine alla genuinità del ricordo, che alle ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso; che, nel caso di specie, il ricordo del teste è risultato generico ed impreciso, essendo stato necessario sollecitarlo più volte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per non essere consentito l’unico motivo cui è affidato. 1.1. Invero, reitera le medesime doglianze avanzate nei motivi di appello, ritenute infondate con motivazione completa ed esaustiva dai giudici di secondo grado, con la quale il motivo non si confronta, con la conseguenza che, sotto questo profilo, è aspecifico; senza tacere che dette doglianze appaiono prevalentemente finalizzate a richiedere aKquesta Corte di legittimità una diversa lettura della prova testimoniale, operazione questa che non è consentita in questa sede, nella quale è possibile solo vagliare la logicità del percorso motivazionale del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni su cui il giudice di merito ha fondato il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Eccede, dunque, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex ar . 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo, requisiti questi la cui sussistenza rende la decisione insindacabile, senza che siano apprezzabili eventuali minime incongruenze (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Tanto premesso ed evidenziato che non è in discussione nemmeno per la difesa che la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, possa essere data mediante
la deposizione dell’agente operante (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281976 – 01; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 281169 – 01), osserva il Collegio che nel caso oggetto di scrutinio il nucleo centrale del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non è scalfito dalle osservazioni difensive, atteso che i giudici di appello hanno adeguatamente sottolineato come il teste NOME COGNOME abbia giustificato la mancata verbalizzazione dell’avviso circa la facoltà per l’indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia con la situazione di urgenza riscontrata, tenuto conto che all’atto dell’intervento degli agenti operanti l’odierno ricorrente si trovava già a bordo dell’ambulanza per essere trasportato in ospedale. Quanto, poi, al ricordo di quello specifico intervento, nonostante il rilevante lasso di tempo trascorso ed i numerosi interventi del medesimo tipo effettuati, lo stesso ricorso a pag. 8 evidenzia come il teste abbia riferito “una serie di passaggi operativi effettuati durante l’intervento (aver preso il portafoglio dell’imputato / ad esempio)”, circostanza questa che evidentemente prova la nitidezza del ricordo, con la conseguenza che la ricostruzione dell’occorso deve ritenersi attendibile anche in relazione all’avviso di cui si discute, dato oralmente. In proposito, va evidenziato che la sentenza impugnata, da un lato, dà atto che il COGNOME ha reiteratamente affermato, rispondendo alle domande del giudice e delle altre parti processuali, che lo NOME fu reso edotto oralmente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e, dall’altro, precisa che il riferimento che rientrasse nella prassi dell’ufficio di appartenenza dare detto avviso non fa altro che confermare l’avvenuto adempimento dell’onere nel caso di specie. In altri termini, la Corte territoriale ha puntualizzato che il teste ha dichiarato di ricordare di aver dato l’avviso di cui si discute all’odierno ricorrente, aggiungendo che tale modalità costituiva una prassi, circostanza questa che rafforza l’attendibilità della ricostruzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, a fronte di questa articolata trama argomentativa, il motivo si confronta solo apparentemente con essa, posto che si limita a reiterare pedissequamente le stesse doglianze già avanzate con l’appello, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso. argomentativo seguito nel provvedimento impugnato.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, NOME, Rv. 268385 –
01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 17 dicembre 2025.