Accertamenti Tecnici Irripetibili: La Cassazione Traccia il Confine con i Rilievi Urgente
Nell’ambito delle indagini penali, la distinzione tra semplici rilievi e accertamenti tecnici irripetibili è cruciale per la tutela dei diritti della difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo confine, chiarendo quando le garanzie difensive previste dall’art. 360 c.p.p. non trovano applicazione. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere la natura delle attività investigative svolte sulla scena del crimine, specialmente in contesti complessi come quelli successivi a un incendio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte d’Assise d’Appello per il reato di cui all’art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), in riforma di una precedente condanna per omicidio volontario. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, lamentava una violazione delle garanzie processuali. Nello specifico, sosteneva che durante le indagini fossero stati eseguiti accertamenti tecnici, quali le cosiddette “prove a fuoco” su reperti, senza l’osservanza delle procedure previste per gli atti irripetibili, che impongono l’avviso e la partecipazione della difesa.
La Questione Giuridica: Rilievi o Accertamenti Tecnici Irripetibili?
Il nodo centrale della questione giuridica riguardava la corretta qualificazione delle attività svolte sulla scena del reato dal personale specializzato dei Vigili del Fuoco e della Polizia Scientifica, su delega del pubblico ministero. La difesa sosteneva che tali attività, comportando analisi tecniche sui reperti, dovessero essere classificate come accertamenti tecnici irripetibili ai sensi dell’art. 360 c.p.p. Questa norma prevede che, quando si procede a ispezioni, perquisizioni o sequestri che possono alterare lo stato dei luoghi o delle cose in modo da renderne impossibile la ripetizione, la difesa ha diritto di assistere.
Al contrario, l’accusa riteneva che le operazioni rientrassero nell’ambito dei rilievi e degli accertamenti urgenti di cui all’art. 354 c.p.p. Questa disposizione autorizza la polizia giudiziaria a curare la conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato e a compiere i necessari accertamenti sullo stato dei luoghi e delle cose, specialmente se suscettibili di modificazione. Per tali attività, la giurisprudenza consolidata esclude la necessità delle garanzie difensive previste dall’art. 360 c.p.p.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato e generico. I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile che le attività delegate dal pubblico ministero, consistenti nella raccolta di reperti e nell’estrazione di campioni dalla struttura interessata da un incendio, sono pienamente riconducibili all’art. 354 c.p.p.
La Corte ha sottolineato che tali operazioni sono finalizzate a preservare elementi di prova soggetti a deperimento o modificazione e non costituiscono di per sé un’analisi tecnica irripetibile. La loro natura è quella di “rilievi”, per i quali non sono previste le garanzie di partecipazione difensiva. Inoltre, la Cassazione ha evidenziato la genericità del ricorso, notando come la difesa non avesse fornito alcuna prova che le asserite “prove a fuoco” fossero state effettivamente compiute, né avesse spiegato perché tali esperimenti non avrebbero potuto essere replicati su altri reperti. Soprattutto, non era stato dimostrato in che modo i risultati di tali presunte prove avessero influenzato la decisione della Corte d’Appello, il cui giudizio si fondava esclusivamente sugli esiti delle attività delegate che, appunto, non si identificano con gli accertamenti tecnici irripetibili.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale della procedura penale: non ogni attività tecnica svolta in fase di indagine è un atto irripetibile che attiva le garanzie difensive. La raccolta di reperti, anche da parte di personale altamente specializzato come i Vigili del Fuoco, rientra nell’alveo dei rilievi urgenti finalizzati a cristallizzare la scena del crimine. Le garanzie dell’art. 360 c.p.p. sono riservate solo a quegli accertamenti che, per loro stessa natura, esauriscono la possibilità di future verifiche sul medesimo oggetto. Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale e fornisce un’utile guida per distinguere le diverse tipologie di atti investigativi e i relativi diritti delle parti processuali.
La raccolta di reperti da parte dei Vigili del Fuoco su una scena del crimine è un accertamento tecnico irripetibile?
No, secondo la Cassazione, la raccolta di reperti o l’estrazione di campioni da una struttura interessata da un incendio rientra tra i rilievi e gli accertamenti urgenti (art. 354 c.p.p.), non tra gli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.), per i quali non sono previste le garanzie di partecipazione difensiva.
Quando si applicano le garanzie difensive previste per gli accertamenti tecnici irripetibili?
Le garanzie difensive previste dall’art. 360 c.p.p. si applicano solo per quelle indagini tecniche il cui oggetto è soggetto a modificazioni tali da renderle non ripetibili in un secondo momento. La semplice raccolta di campioni, che possono essere analizzati successivamente anche in contraddittorio, non rientra in questa categoria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e generico. La difesa non ha provato che i presunti esperimenti tecnici (“prove a fuoco”) fossero stati effettivamente eseguiti, né ha spiegato perché non sarebbero stati replicabili o come avrebbero concretamente influenzato la decisione della Corte d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28307 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma lo ha condannato per il reato di cui all’art. 586 c.p., così riqualificando in parzial riforma della pronunzia di primo grado il fatto originariamente contestato sotto il tito dell’omicidio volontario.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, ribadito con i motivi nuovi proposti dal difensore dell’imputato, è manifestamente infondato e generico. Dalla motivazione del provvedimento impugnato (come del resto da quella della sentenza di primo grado) si evince in maniera inequivocabile che il personale specializzato dei Vigili RAGIONE_SOCIALE e quello di Polizia Scientifica sono stati delegati dal pubblico ministero a svolgere alcune attivit sulla scena del reato certamente identificabili con i rilievi e gli accertamenti di cui all 354 c.p.p., nei quali rientra anche la raccolta di reperti o l’estrazione di campioni del struttura interessata dal fuoco in quanto cosa soggetta a deperimento o modificazione. Tutte attività per le quali, per costante giurisprudenza, è escluso debbano osservarsi le garanzie di cui all’art. 360 c.p.p. (ex multis Sez. 3, n. 36817 del 14/09/2022, Alabastri, Rv. 283690). Parimenti escluso dall’ambito applicativo della norma ultima citata è poi l’eventuale parere tecnico- scientifico richiesto al personale impegnato nelle attivit menzionate. Quanto infine ad alcuni specifici accertamenti asseritamente compiuti dagli operanti sui reperti campionati – ossia le c.d. “prove a fuoco”- deve osservarsi che la ricorrente non indica – e men che meno allega o riproduce – gli atti da cui risulterebbe che gli stessi siano stati effettivamente compiuti. Nemmeno precisa perché tali esperimenti non si sarebbero potuti replicare su altri reperti o parti della struttura, né se abbia interessato tutti i campioni repertati. Soprattutto non specifica in che termini i risultat tali prove a fuoco sarebbero stati utilizzati, direttamente o indirettamente, dalla Cort posto che il giudizio della medesima, per come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, si è fondato esclusivamente sugli esiti delle attività delegate dal pubblico ministero che certamente non possono identificarsi con gli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’art. 360 c.p.p. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/7/2024