Accertamenti tecnici irripetibili e stupefacenti: la guida della Cassazione
Gli accertamenti tecnici irripetibili costituiscono un elemento critico nel processo penale, specialmente quando l’esito di una condanna dipende dalla quantità di principio attivo rinvenuta in sostanze vegetali coltivate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra atti ripetibili e atti garantiti, offrendo importanti spunti sulla strategia difensiva e sulla validità delle prove raccolte dal Pubblico Ministero.
Il caso e la strategia difensiva
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per la coltivazione di sostanze stupefacenti. La difesa contestava l’utilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal PM, sostenendo che l’analisi della sostanza avrebbe dovuto seguire le forme dell’accertamento irripetibile previsto dall’articolo 360 del codice di procedura penale. Secondo questa tesi, la natura stessa della sostanza, soggetta a rapida modificazione, avrebbe imposto il coinvolgimento preventivo della difesa per garantire il contraddittorio.
Il caso degli accertamenti tecnici irripetibili
La Suprema Corte ha analizzato la questione partendo da un rilievo di natura logica. Il ricorrente, pur sostenendo che l’accertamento fosse irripetibile a causa della deperibilità del bene, richiedeva contemporaneamente il rinnovo dell’istruttoria mediante una nuova perizia. Questa richiesta presupponeva necessariamente che la sostanza fosse ancora analizzabile e non alterata, entrando in palese contraddizione con la tesi dell’irripetibilità dell’atto originario. Tale incoerenza ha contribuito a rendere il ricorso inammissibile.
Le motivazioni
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’analisi volta a disvelare la quantità di principio attivo in sostanze analoghe a quelle vegetali coltivate non costituisce, di norma, un atto irripetibile. La giurisprudenza consolidata stabilisce che tali beni non subiscono modificazioni così reprime o irreversibili da impedire una successiva verifica tecnica. Pertanto, il Pubblico Ministero è legittimato a procedere ai sensi dell’articolo 359 c.p.p., ovvero mediante una consulenza tecnica ordinaria senza l’obbligo di avviso alla difesa, a meno che non sussistano prove specifiche di un’imminente alterazione del reperto che rendano l’atto effettivamente non replicabile.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma la validità delle procedure semplificate per le analisi tossicologiche standard, limitando l’obbligo delle garanzie previste per gli accertamenti irripetibili ai soli casi di effettiva e dimostrata deperibilità del bene. Per la difesa, questo significa che la contestazione sulla natura dell’atto deve essere supportata da elementi tecnici concreti e deve mantenere una coerenza logica interna, evitando di richiedere nuove analisi su reperti che si dichiarano contemporaneamente non più analizzabili.
Quando un accertamento tecnico sulla droga è considerato irripetibile?
Un accertamento è irripetibile solo se la sostanza è destinata a modificarsi o distruggersi in tempi brevissimi, rendendo impossibile una seconda analisi.
Cosa succede se il PM non avvisa la difesa per un atto irripetibile?
Se l’atto è realmente irripetibile e non vengono seguite le garanzie dell’articolo 360 c.p.p., i risultati dell’accertamento non possono essere utilizzati in dibattimento.
Si può contestare la consulenza del PM chiedendo una nuova perizia?
Sì, ma se si sostiene che l’atto del PM era irripetibile, chiedere una nuova perizia è logicamente contraddittorio perché implica che il bene sia ancora analizzabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40900 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40900 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; • GLYPH
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, oltre a risult viziata sul piano della intrinseca contraddittorietà che connota la relativa strategia difensiva un verso si contesta la utilizzabilità delle emergenze ricavabili dalla consulenza disposta dal diretta a disvelare la quantità di principio attivo della sostanza coltivata dal rico evidenziando che la stessa andava effettuata con le forme dell’ad 360 cpp e non quelle seguite dell’art. 359 cpp, trattandosi di beni soggetti a modificazione, dall’altro si rivendicava indicazione ribadita nel ricorso, la necessita di rinnovare l’istruttoria disponendo una per diretta ad accertare il medesimo dato, aspetto che in via logica contraddice il primo assunto) risulta vagliata e disattesa dalla Corte del merito con considerazioni, afferenti alla natura irripetibile del relativo accertamento, coerenti al costante orientamento speso sul tema in se di legittimità, anche con arresti ( diversamente da quanto sostenuto dal ricorso) inerenti sostanze analoghe a quelle oggetto della regiudicanda (si veda Sez. 4, Sentenza n. 34176 del 19/07/2012, Rv. 253529, da ultimo confermata dalla sentenza della medesima sezione n. 14941 del 2022, n.m.), rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.