Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41124 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41124 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 21 novembre 2019 dal Tribunale di Lecco, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di porto abusivo di arma e, rideterminando conseguentemente la pena, ha confermato la condanna per il reato di concorso in rapina pluriaggravata.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore NOME COGNOME, formulando un unico, articolato motivo di ricorso, diretto a censurare – sotto il profilo della violazione di norma processuale (in relazione all’art. 360 cod. proc.
pen.) – il mancato rispetto delle garanzie difensive in sede di accertamenti genetici.
Secondo la difesa, l’attività di estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti acquisiti dalla polizia giudiziaria, preliminare rispetto alla successiv decodifica e comparazione con altri profili, avuto riguardo alla natura inequivocabilmente irripetibile, avrebbe imposto le forme garantite prescritte dall’art. 360 cod. proc. pen. (viceversa, non osservate dagli inquirenti; né si è poi dato seguito alle richieste, avanzate nella fase processuale, di rinnovazione delle indagini scientifiche).
Si duole, inoltre, il ricorrente della acquisizione al fascicolo del dibattimento all’esito della deposizione del maresciallo COGNOME (non indicato quale consulente nella lista testimoniale, con conseguente violazione dei diritti di difesa) dell’elaborato tecnico che compendiava gli esiti degli accertamenti operati dal RIS RAGIONE_SOCIALE.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente distingue correttamente, nella sequenza procedimentale relativa agli accertamenti genetici, una prima fase, diretta all’estrazione del profilo genetico (eventualmente irripetibile, ad esempio, qualora – come nel caso di specie – la minima consistenza del materiale biologico repertato non consenta una reiterazione dell’attività) e le fasi successive, pacificamente ripetibili, volte decodificazione dell’impronta genetica e alla successiva comparazione con altri profili (Sez. 2, n. 41414 del 30/05/2019, Abruzzese, Rv. 277223). Giova però rilevare come non sia stato dedotto in appello il motivo di ricorso inerente al mancato rispetto delle garanzie procedurali previste per gli accertamenti non ripetibili.
La censura è dunque inammissibile, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.
Ad ogni buon conto, per quanto rilevante nella disamina delle ulteriori doglianze, appare in ogni caso evidente dalle sentenze di merito e dagli scritti defensionali come, al momento in cui furono svolti gli accertamenti tecnici in questione, le indagini fossero ancora a carico di ignoti e comunque COGNOME non risultasse formalmente indagato, né per alcuna ragione «indagabile». Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide appieno e ribadisce, gli esiti del prelievo di tracce biologiche e delle successive analisi genotipiche finalizzate ad eventuali confronti sono utilizzabili quando il procedimento si svolga contro ignoti e non sia perciò possibile osservare le garanzie di difesa (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, P., Rv. 275058-02). Nonostante le procedure di tipizzazione fossero tali da incidere sulla ripetibilità dell’accertamento, dunque, non poteva configurarsi in capo al pubblico ministero procedente alcun obbligo di avviso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., poiché la persona indagata sarebbe stata individuata solo successivamente all’espletamento dell’attività tecnica e proprio in forza di essa (Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015, B., Rv. 263858; Sez. 4, n. 36280 del 21/06/2012, Forlani, Rv. 253564).
La prova genetica a carico di NOME COGNOME, ottenuta tramite accertamenti tecnici in parte non ripetibili e poi confluita nel compendio istruttorio rimesso all valutazione del giudice, risulta dunque formata nella piena conformità dell’atto investigativo al suo modello legale, anche per quanto attiene alle garanzie di difesa.
La richiesta – solo in termini di sollecitazione al giudice ex art. 507 cod. proc. pen. – di operare una nuova comparazione è stata dunque correttamente rigettata, in difetto di specifiche ragioni allegate dalla difesa al fine di escluder rispetto dei protocolli scientifici e la correttezza del risultato finale. Anche ques doglianza è dunque manifestamente infondata.
Il Tribunale aveva a suo tempo già chiarito come la lista testi del Pubblico ministero indicasse chiaramente anche il nominativo del maresciallo COGNOME, in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE, pur senza qualificarlo come consulente tecnico, di modo che le circostanze su cui il militare sarebbe stato chiamato a riferire apparivano inequivoche e pertanto la difesa che peraltro nulla eccepì tempestivamente sul punto – ben avrebbe potuto porre in essere il più ampio contraddittorio.
A tali condivisibili riflessioni, con le quali la difesa non si confronta, p aggiungersi che gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359-360 cod. proc. pen. non devono necessariamente essere effettuati dal pubblico ministero per il tramite di suoi consulenti tecnici (la stessa chiara lettera dell’art. 359, sul punto, prevede una mera facoltà per il magistrato inquirente). Invero, l’ufficio di procura ben può procedere agli accertamenti tecnici, ripetibili o irripetibili, delegandoli ex art. 370 cod. proc. pen. a un reparto o un’articolazione specializzati della polizia giudiziaria, impersonalmente intesi, dotati nei loro organici di professionalità adeguate per la tipologia di indagini scientifiche da espletare, applicando per il resto le disposizion dettate dagli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., in quanto compatibili (cfr. Sez. 1, n 52872 del 12/10/2018, P., Rv. 275058-01).
La censura è quindi generica e manifestamente infondata.
Richiamando la distinzione di cui al precedente paragrafo 1 in ordine alla natura ripetibile o non ripetibile degli specifici accertamenti genetici (e sottolineato come il ricorso non abbia devoluto a questa Corte questioni relative alla tipizzazione del profilo dell’imputato), può da ultimo osservarsi come la documentazione dell’attività di estrazione del profilo genotipico dal materiale biologico (e prima ancora la repertazione e acquisizione di tale materiale) sia utilizzabile per la decisione a prescindere dall’esame dibattimentale di chi l’abbia redatta, ai sensi dell’art. 431, lett. b) e c), cod. proc. pen., in ragione della irripetibilità dell’atto di indagine (Sez. 4, n. 38583 del 17/07/2019, COGNOME Leo, Rv. 277188). La successiva attività specialistica diretta all’esame dei dati così ottenuti, come già chiarito dai giudici di merito (che sottolineano altresì la mancata nomina di consulenti di parte), implica esclusivamente un’attività valutativa da qualificarsi come atto ripetibile, di modo che, ex art. 359 cod. proc. pen, il diritto di difesa è, in primo luogo, garantito dall’escussione dell’esperto nel contraddittorio dibattimentale, ai sensi dell’art. 501 cod. proc. pen., con possibilità per i giudicante di acquisire poi, anche di ufficio, le relazioni già depositate.
Anche questo profilo di censura è dunque manifestamente infondato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 settembre 2023
estensore GLYPH
Il Presidente