Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10587 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 3694/2026
CC – 05/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a Barcellona Pozzo di Gotto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/09/2025 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che, con il primo motivo di ricorso, si lamenta travisamento delle prove, ingiustificato rigetto delle prove a discarico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla presenza del ricorrente sulla scena del crimine ed alla sua penale responsabilità;
rilevato che, con il secondo motivo di ricorso, si lamenta violazione dell’art. 360 cod. proc. pen., inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste Lgt. COGNOME, inutilizzabilità o nullità degli accertamenti dattiloscopici svolti dal Lgt. COGNOME, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente;
rilevato che, con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste Magg. COGNOME e dei tabulati telefonici in atti;
rilevato che, con il quarto motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME;
rilevato che, con il quinto motivo di ricorso, con cui si eccepisce violazione degli artt. 360 e 603 cod. proc. pen. conseguente allo svolgimento di attività irripetibile di indagine in data anteriore all’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati nonchØ carenza di motivazione in relazione alle doglianze difensive in tema di prova genetica ed alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale;
rilevato che, con il sesto motivo di ricorso, si eccepisce violazione dell’art. 199 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla teste NOME COGNOME; rilevato che, con il settimo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale. rilevato che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n.
44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01);
rilevato che, in sede di legittimità, non Ł censurabile la sentenza di appello per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che la stessa evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). rilevato che tutti i motivi di ricorso sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonchØ aspecifici in quanto nn si confrontano adeguatamente con le argomentazioni su cui si fonda la motivazione impugnata. Va, in proposito, ricordato che non Ł compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti nØ condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
rilevato che il primo motivo Ł aspecifico. La piena attendibilità del riconoscimento dell’imputato come uno dei rapinatori risulta essere stata valutata dai giudici di appello in maniera logica, congrua e lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che – a loro volta – non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto logicofattuale con tale ricostruzione (vedi pag. 4). I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede rilevato che il secondo motivo Ł manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha correttamente dato seguito ai principi di diritto secondo cui l’attività di esaltazione e successiva comparazione delle impronte digitali non Ł assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti irripetibili (Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, COGNOME, Rv. 280907 01) ed in virtø del quale la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 360 cod. proc. pen. non comporta conseguenze processuali nei procedimenti che all’epoca dell’accertamento irripetibile erano ancora iscritti a carico di ignoti (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, P., Rv. 275058 – 02);
rilevato che il terzo motivo Ł articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. La motivazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di appello a ritenere irrilevante la mancanza di contatti diretti tra l’utenza in uso al complice e quelle in uso al ricorrente, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove e quindi, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello; rilevato che il quarto motivo Ł aspecifico. Entrambi i giudici di merito, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, hanno rimarcato come NOME COGNOME
non avesse conoscenza specifica della rapina oggetto di giudizio con conseguente valore indiziario delle attendibili dichiarazioni del collaboratore di giustizia esclusivamente in ordine alla capacità criminale del ricorrente, indicato dal COGNOME come soggetto dedito alla commissione di rapine (pag. 5 della motivazione)offrendo una valutazione della prova dichiarativa sorretta da un apparato motivazionale immune da vizi logici e giuridicamente corretto e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità.
rilevato che il quinto motivo Ł manifestamente infondato. Non sussiste l’eccepita violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. in quanto, come correttamente affermato da entrambi i giudici di merito, l’accertamento genetico Ł stato svolto in un momento in cui ‘ nessun soggetto riconducibile al ricorrente ‘ risultava iscritto nel registro delle notizie di reato (pag. 6). ¨ stato, peraltro, correttamente ribadito il principio di diritto secondo cui l’obbligo di dare avviso al difensore sussiste solo nel caso in cui al momento del conferimento dell’incarico sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede (Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015, B., Rv. 263858 – 01) con conseguente piena utilizzabilità del dato genetico estrapolato dal guanto sottoposto a sequestro dalle forze dell’ordine. Inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto fondate le conclusioni tecnico scientifiche cui sono giunti gli ufficiali del RIS CC di Messina (vedi pagg. 6 e 7) sulla base di un iter argomentativo coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici. Il ricorrente, mosso da una considerazione atomistica e parcellizzata delle risultanze probatorie, fonda il motivo di ricorso su elementi fattuali inidonei a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di merito, al fine di prospettare una diversa ed inammissibile ricostruzione di merito, come tale preclusa in questa sede. Infine, la Corte di appello, con motivazione esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà degli accertamenti tecnici indicati dalla difesa alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi (vedi pag. 7 della sentenza impugnata). Tale decisione non Ł sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame.
rilevato che il sesto motivo Ł privo del requisito dell’autosufficienza. Il ricorrente si Ł limitato ad affermare la violazione dell’art. 199 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla teste NOME COGNOME, senza produrre la trascrizione della fonoregistrazione della sua deposizione. Ne deriva la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti di cui si invoca l’inutilizzabilità, di fornire tutti gli elementi necessari a consentire alla Corte il controllo della fondatezza della censura sulla base degli atti specificamente indicati e prodotti, non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in una nuova e autonoma attività di ricerca e acquisizione degli atti del processo e dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata).
rilevato che il settimo motivo di ricorso Ł generico e aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti generiche ed alla valutazione di congruità della pena determinata dal primo giudice, la gravità dei fatti e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 8 della sentenza impugnata). La replica contenuta nel ricorso, fondata su brevi argomentazioni del tutto generiche, si limita a negare tali circostanze contro l’evidenza della loro sussistenza senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, neconsegue
l’aspecificità della doglianza.
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME