Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22505 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/9~,e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, a fronte di richiesta del AVV_NOTAIO Ministero volta ad ottenere l’emissione di decreto penale di condanna a carico di NOME COGNOME in relazione all’accusa di aver acceso fuochi d’artificio in una pubblica via il 29 maggio 2023, così commettendo il reato di cui all’art. 703, primo e secondo comma, cod. pen., assolveva l’imputato con la formula «perché il fatto non sussiste».
Il giudicante rilevava che, sulla base delle immagini di videoriprese acquisite agli atti del fascicolo di indagine, emergeva che, al momento dell’esplosione di artifici pirotecnici da parte di COGNOME lungo una pubblica via, non era in corso alcuna processione religiosa né altra adunanza di sorta e non vi erano per strada delle persone la cui incolumità fosse stata messa in pericolo dagli spari, sicché, alla luce della giurisprudenza di legittimità, si imponeva una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2. Il AVV_NOTAIO Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 703 codice penale. Il ricorrente afferma che il Giudice per le indagini preliminari, nel citare una sentenza della Corte di cassazione, non ne ha indicato le motivazioni e il percorso logico, né quale fosse il caso concreto. Il giudicante, poi, non avrebbe tenuto conto che per l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato in parola occorre che l’autore sia privo di licenza e che il fatto sia commesso in luogo abitato o nelle sue adiacenze, ovvero lungo una via pubblica o in direzione di essa. Per luogo abitato deve farsi riferimento a località con aggregati di case e non viene chiesta l’effettiva presenza di persone che, invece, rileva ai fini dell’aggravante di cui al secondo comma dell’articolo 703 cod. pen. Per adiacenze di luogo abitato, mentre la AVV_NOTAIOrina intende le località pubbliche o private che si trovino in prossimità del centro abitato, la giurisprudenza di legittimità dà rilievo a quei luoghi in cui c’è la possibilità di transit permanenza di persone sottoposte a pericoli. La locuzione «lungo la pubblica via» si riferisce ai luoghi di pubblico transito, mentre l’espressione «in direzione di essa» vuole riferirsi a quel fatto, dovunque commesso, anche all’interno di un’abitazione, da cui un eventuale oggetto pericoloso può giungere in tutto o in parte sulla pubblica via. Il ricorrente aggiunge che, in relazione alle conAVV_NOTAIOe descritte dal
legislatore, si è in presenza di un pericolo presunto, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a verificare se il fatto costituisca o meno pericolo per la pubblica incolumità. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, non si può dubitare che l’esplosione di sette scatole di fuochi artificiali, del tipo batterie, denomina «Cosmos-Piromagia», da 100 colpi aerei, sia avvenuta da parte di soggetto sprovvisto di licenza e in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, come si evince dai fotogrammi presenti agli atti, che rilevano la presenza di abitazioni e di autovetture che lo stesso Giudice per le indagini preliminari evidenzia. Se si accogliesse la tesi di quest’ultimo, verrebbe meno la distinzione del reato base dal reato circostanziato di cui al capoverso dell’art. 703 cod. pen.
Il difensore dell’imputato ha presentato memoria, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ipotesi sanzionata dall’art. 703 cod. pen. (accensioni ed esplosioni pericolose) integra un reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centr abitato, o sulla pubblica via – senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione – compromettano l’incolumità delle persone. Da tanto consegue che, poiché anche l’esplosione di un comune petardo a distanza ravvicinata da persone può essere lesivo delle persone stesse, il semplice riferimento a siffatto tipo di ordigno non esclude la sussistenza del reato. (Sez. 1, n. 1321 del 18/11/1994, dep. 1995, Rv. 200232 – 01)
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che sono precluse, nel giudizio di cassazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli aAVV_NOTAIOati d giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020 Ud., dep. 11/02/2021, Rv. 280601 – 01).
1.3. Nel caso concreto ora in esame, il ricorso del AVV_NOTAIO Ministero, pur muovendo da considerazioni attinenti al piano dell’interpretazione dell’art. 703 cod. pen., e pur deducendo l’inosservanza o l’erronea applicazione della norma da parte del giudicante, si rivela tuttavia basato su censure non consentite in questa sede, nella parte in cui chiede una rivalutazione di merito degli elementi fattuali
emersi nel corso delle indagini, riguardanti la concreta situazione dei luoghi come ricostruita dal giudice del merito con discorso non affetto da illogicità manifesta.
Le censure mosse nell’atto di ricorso richiedono nuove valutazioni sul quadro investigativo; tali valutazioni non sono ammesse in sede di giudizio di legittimità, laddove la motivazione del provvedimento impugnato può essere censurata solo con riguardo ai vizi della illogicità e contraddittorietà.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna disposizione in ordine alle spese processuali in considerazione della qualità soggettiva del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 14 dicembre 2023.