Furto e abuso relazione domestica: quando la fiducia tradita aggrava il reato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico di furto commesso da una collaboratrice domestica, offrendo chiarimenti cruciali su due aspetti fondamentali del diritto penale: l’aggravante per abuso relazione domestica e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione sottolinea come il libero accesso all’abitazione della vittima, concesso per motivi di lavoro, costituisca il presupposto per l’applicazione di una pena più severa.
I fatti del caso: il furto della carta bancomat
Una collaboratrice domestica veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. L’imputata aveva sottratto una carta bancomat e il relativo codice PIN, lasciati in un luogo facilmente accessibile all’interno dell’abitazione in cui prestava servizio. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la motivazione della sentenza d’appello su due punti principali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’errata applicazione dell’aggravante legata all’abuso relazione domestica.
La configurabilità dell’abuso relazione domestica
Il cuore della questione giuridica risiede nella corretta interpretazione dell’aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 del codice penale. La ricorrente sosteneva che tale aggravante non fosse applicabile al suo caso. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto questa tesi, confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
La Corte ha specificato che le “relazioni domestiche” non si limitano ai soli rapporti di parentela o coabitazione, ma includono qualsiasi rapporto in forza del quale l’agente abbia libero accesso ai luoghi abitati dalla parte offesa. Una collaboratrice domestica, avendo per definizione la disponibilità degli ambienti per svolgere le proprie mansioni, si trova in una posizione di fiducia che, se tradita per commettere un furto, giustifica un aumento di pena. Il fatto che la carta e il PIN fossero in un luogo accessibile non esclude, ma anzi rafforza, la configurabilità dell’aggravante, poiché dimostra come l’agente abbia approfittato della familiarità con l’ambiente per commettere il reato.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche
Un altro motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamentava una motivazione illogica da parte della Corte d’Appello. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato.
I giudici hanno ricordato che, specialmente dopo la riforma del 2008, la sola incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per ottenere la riduzione di pena. Il giudice di merito può legittimamente negare le attenuanti motivando semplicemente sull’assenza di elementi positivi e meritevoli di considerazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente rilevato la mancanza di tali elementi, rendendo la sua decisione incensurabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Le censure mosse dalla difesa non hanno scalfito la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito principi giurisprudenziali consolidati, sia in materia di attenuanti generiche, sia per quanto riguarda l’interpretazione estensiva dell’aggravante dell’abuso relazione domestica. La motivazione del giudice d’appello è stata ritenuta completa e priva di vizi, avendo correttamente applicato la legge ai fatti pacificamente accertati nel corso del giudizio.
Le conclusioni
L’ordinanza consolida un principio di grande rilevanza pratica: chiunque, per ragioni di lavoro o ospitalità, abbia accesso privilegiato all’abitazione altrui, è tenuto a un dovere di lealtà rafforzato. La violazione di questa fiducia attraverso la commissione di un furto integra una specifica aggravante che comporta un trattamento sanzionatorio più severo. La decisione serve da monito, chiarendo che il sistema giuridico tutela in modo particolare la sicurezza e la fiducia all’interno dello spazio domestico. Per l’imputata, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Quando si applica l’aggravante dell’abuso della relazione domestica per un collaboratore domestico?
Si applica quando il collaboratore sfrutta il libero accesso all’abitazione, garantitogli dal rapporto di lavoro, per commettere un furto. La giurisprudenza consolidata ritiene che tale rapporto crei una relazione di fiducia la cui violazione giustifica l’aumento di pena.
Un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche anche a un imputato incensurato?
Sì. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2008, lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti. Il giudice può negarle se non rileva alcun altro elemento positivo da valorizzare a favore dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito perché i motivi presentati sono palesemente privi di fondamento giuridico. Di conseguenza, la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25724 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME proposto ricorso per cassazione avverso la sentenz Corte di Appello di Salerno con la quale è stata confermata la condanna pronun Tribunale di Vallo della Lucania in ordine al reato di furto aggravato.
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al d applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nonché vizio di travisamento d quanto alla applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n.11 cod. peri.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va infatti rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza Corte il principio per cui il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti ge essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circ segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine.
Deve inoltre escludersi il lamentato vizio di travisamento della prova, in quan territoriale ha motivatamente riconosciuto la circostanza aggravante dell’abuso del domestica sulla base dell’elemento fattuale pacificamente acquisito al giudizio, ossia bancomat ed il relativo pin fossero posti in un luogo della abitazione facilmente ac parte di chi, come la ricorrente, aveva libera disponibilità degli ambienti in quanto domestica. Secondo consolidata giurisprudenza di legit le relazioni domestiche presuppongono un rapporto in forza del quale l’agente ha libe nel luogo abitato dalla parte offesa, circostanza perfettamente configurabile nel ca come correttamente ritenuto dalla Corte salernitana (Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2 Rv. 230695 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 6:16 cod. pro ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il COGNOME , dente