Abuso Edilizio Zona Sismica: la Sanatoria non Salva dalla Condanna
Realizzare opere edili senza le dovute autorizzazioni è sempre rischioso, ma le conseguenze diventano ancora più severe quando si tratta di un abuso edilizio zona sismica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7256/2024) ribadisce un principio fondamentale: la regolarizzazione postuma non cancella tutte le responsabilità penali, specialmente quelle legate alla sicurezza strutturale. Vediamo nel dettaglio il caso e le importanti conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso: un Gazebo senza Permessi
Due privati cittadini venivano condannati dalla Corte d’Appello per aver realizzato un gazebo in cemento armato in una zona classificata come sismica. Il reato contestato non era l’abuso edilizio in sé (che nel frattempo era stato estinto grazie a una sanatoria), ma la violazione specifica degli articoli 93 e 95 del D.P.R. 380/2001. In pratica, avevano iniziato i lavori senza:
1. Notificare il preavviso scritto al competente ufficio tecnico.
2. Trasmettere il progetto e la relazione illustrativa.
Contro questa decisione, i due imputati proponevano ricorso in Cassazione, sostenendo due tesi principali: l’insussistenza del reato, poiché a loro dire si trattava di attività edilizia libera, e la mancata concessione delle attenuanti generiche, data la loro convinzione di agire lecitamente.
L’analisi della Corte sul ricorso per abuso edilizio zona sismica
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che le argomentazioni degli imputati non erano valide per una revisione in sede di legittimità. Le contestazioni, infatti, non riguardavano vizi di legge, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già ampiamente e logicamente motivato la responsabilità degli imputati, sottolineando che al momento del controllo non possedevano alcun titolo autorizzativo valido e non avevano rispettato le prescrizioni della normativa antisismica.
La questione della buona fede e delle attenuanti
Un punto cruciale della decisione riguarda il profilo soggettivo del reato. Gli imputati sostenevano di essere in buona fede, ma la Corte ha respinto questa difesa. I giudici hanno specificato che l’erroneo convincimento della liceità dell’opera non derivava da un comportamento attivo e rassicurante della pubblica amministrazione, ma era frutto di mera negligenza. I costruttori avrebbero dovuto premurarsi di verificare tutti gli adempimenti necessari, specialmente in un’area a rischio sismico.
Anche la richiesta di attenuanti generiche è stata respinta. La Corte ha osservato che la procedura di sanatoria era stata avviata solo dopo il primo accertamento da parte delle autorità. Questo, secondo i giudici, non dimostra un pentimento spontaneo (resipiscenza), ma rappresenta una “scelta obbligata” per rimediare a una situazione ormai scoperta. Di conseguenza, non vi erano i presupposti per una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati. In primo luogo, ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Le censure che investono la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, se non affette da manifesta illogicità o contraddittorietà, sono insindacabili in Cassazione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello era congrua, esauriente e logicamente corretta.
In secondo luogo, ha affermato che le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o il diniego delle attenuanti, non sono censurabili se supportate da una motivazione priva di vizi logico-giuridici. La scelta della Corte territoriale di negare le attenuanti, basata sul fatto che la sanatoria era stata una conseguenza del controllo e non un atto spontaneo, è stata ritenuta pienamente legittima.
Infine, dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, applicando l’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. La prima è che la normativa antisismica ha una sua autonomia e la sua violazione costituisce un reato distinto dall’abuso edilizio. Anche se quest’ultimo viene sanato, la responsabilità per non aver seguito le procedure di sicurezza strutturale rimane. La seconda è che la “buona fede” non può essere invocata a sproposito: chi costruisce ha l’onere di informarsi e agire con diligenza. La regolarizzazione a posteriori, se non spontanea, non serve a mitigare la pena, ma solo a confermare che l’illecito è stato commesso.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti del giudice di merito per un abuso edilizio in zona sismica?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo grado e appello). Il ricorso in Cassazione è inammissibile se si limita a contestare questi aspetti senza evidenziare vizi logici manifesti o errori di diritto.
Ottenere una sanatoria per un’opera abusiva estingue automaticamente tutti i reati collegati?
No. Come dimostra questo caso, la sanatoria può estinguere il reato puramente edilizio, ma non necessariamente altri reati connessi. Nello specifico, la condanna per la violazione della normativa antisismica (artt. 93 e 95 D.P.R. 380/2001) è rimasta valida nonostante la sanatoria dell’opera.
Avviare la procedura di sanatoria dopo un controllo delle autorità può essere considerato una circostanza attenuante?
No. La Corte ha stabilito che la regolarizzazione avviata solo dopo l’accertamento dell’illecito da parte delle autorità non è una manifestazione di “spontanea resipiscenza” (pentimento spontaneo), ma una “scelta obbligata”. Pertanto, non giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato non dove procedere per i reati edilizi in contestazione, in quanto estinti per intervenuto provvedimen sanatoria, e condannato gli imputati per il reato di cui all’ad 93 e 95 D.P.R.380/2001, per a &seguito i lavori di realizzazione di un gazebo in cemento armato in zona sismica senza notifica il preavviso scritto al competente ufficio e senza trasmettere il progetto e la relazione illu
I ricorrenti deducono con il primo motivo l’insussistenza della responsabilità per il re contestazione, trattandosi di attività edilizia libera non soggetta ad autorizz amministrativa. Con il secondo motivo, lamentano mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, considerato che gli imputati erano convinti della liceità del comportame tenuto.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus RAGIONE_SOCIALE censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insin in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum. Nel caso di dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei f precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzi difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si d dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 7 e 8 della sentenza grava laddove ha affermato che gli imputati, al momento del controllo, non erano in possesso di nessu titolo autorizzativo, fatta eccezione di una documentazione non adeguata di SCIA in sanatoria che non avevano ottemperato alle prescrizioni di cui all’ad. 93 D.P.R.380/2001. Sotto il pro soggettivo, il giudice ha rilevato la sussistenza quantomeno della colpa in capo ai ricorr quali avevano iniziato gli interventi edilizi senza premurarsi di verificare la neces adempimenti ulteriori, in ossequio alla normativa antisismica. Il giudice ha anche ritenuto non vi fosse la buona fede, in quanto l’erroneo convincimento della liceità RAGIONE_SOCIALE opere – ass dai ricorrenti – non è stato determinato da alcun contegno attivo promanante dalla pubbli amministrazione ma era, al contrario, frutto di mera negligenza.
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamen sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel negare le circo attenuanti generiche, al fatto che la procedura in sanatoria per i reati edilizi è stata avvia
imputati solo successivamente al primo accertamento e che quindi la regolarizzazio interventi edilizi non è manifestazione di spontanea resipiscenza ma una scelta obbli
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costit rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte a il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissib declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. p l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in fav RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente