Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7752 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7752 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SOVERATÒ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 10 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Treviso il 6 dicembre 2023, con l quale NOME COGNOME, concesse le attenuanti generiche, era stato condanNOME alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 44 lett del d.P.R. n. 380 del 2001; fatto commesso in Maserada sul Piave fino al 21 dicembre 2020.
Osservato che con il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazio della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infonda quanto generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata nella quale, in modo pertinente, sono state rimarcate (pag. 3) in senso ostativo all’applicaz dell’art. 131 bis cod. pen., sia le notevoli dimensioni dell’opera abusiva costruita, sia circostanza che l’imputato ha proseguito i lavori anche dopo che era stato ordiNOME di sospender
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della irrogata, sotto il profilo dell’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato, i non specifico, a fronte delle non illogiche considerazioni della Corte di appello in pu adeguatezza del trattamento sanzioNOMErio, peraltro non ispirato da criteri di eccessivo rigor
Evidenziato, infine, che l’inammissibilità connota anche il terzo motivo, rispetto al quale sottolinearsi che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen. è stata tardivamente formulata solo in sede di conclusioni nel giudizio di secondo grado e n anche nell’atto di appello, il che rende non censurabile il silenzio argomentativo della territoriale sul punto (cfr. in termini Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rv. 288792).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.