Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46544 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Motta Camastra il 19/01/1956
avverso la sentenza del 06/02/2024 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/02/2024, il Tribunale di Messina dichiarava NOME Sebastiano responsabile del reato di cui artt. 93,94,95 d.P.R. n. 380/2001 contestato al capo b) dell’imputazione – per aver realizzato le opere di cui al capo a) dell’imputazione senza la prescritta autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione – e lo condannava alla pena di euro 400,00 di ammenda; dichiarava, poi, non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui al capo a)- art 44 d.P.R. n. 380/2001- per intervenuta sanatoria ed in ordine al reato di cui al capo c)- art 181 d.lgs 42/2004- per intervenuto accertamento di conformità paesaggistica.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME SebastianoCOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità.
Argomenta che la sentenza impugnata non aveva motivato in ordine all’applicazione dell’art. 94 bis, comma 3 bis, d.P.R. n. 380/2001, limitandosi a richiamare le dichiarazioni rese dal teste COGNOME che si era limitato a descrivere sommariamente le opere, visionando solo la documentazione fotografica, e non aveva specificato perché le opere non dovevano rientrare nelle opere rilevanti, soggette alla normativa sismica di cui all’art. 94 d.P.R. n. 308/2001.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157 e 158 cod.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che le dichiarazioni dei testi escussi (COGNOME NOME, COGNOME Pasquale e NOME Salvatore) non consentivano di ritenere che l’accertamento del fatto, avvenuto in data 10.03.2021, corrispondesse all’epoca di esecuzione dell’opera; in particolare, il teste COGNOME NOME non aveva escluso che l’opera fosse stata eseguita anche in epoca precedente all’anno 2019; in applicazione del principio del favore rei, pertanto, doveva ritenersi maturato il termine prescrizionale massimo.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis, 163,175 e 131-bis cod,pen.
Argomenta che la modesta entità delle opere e la correttezza delle opere, avrebbero giustificato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio dì cui all’art. 131-bis cod.pen; inoltre, lo stato di incensuratezza dell’imputato ed il comportamento processuale potevano giustificare la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380/ richiamando le dichiarazioni rese dal teste COGNOME e rilevando, quindi, c trattavasi di opera che insisteva in zona a rischio sismico e che necessita preventiva autorizzazione.
Non risulta, quindi, che gli interventi edilizi per i quali è stata pronu condanna possano rientrare tra gli interventi di «minore rilevanza» o «privi rilevanza» che esonerano dall’obbligo di attendere l’autorizzazione prima iniziare i lavori a norma dell’art. 94 d.P.R. n. 308/2001.
L’affermazione secondo cui le opere realizzate sono classificabili tra interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» costituisce una me asserzione, priva di qualunque concreta specificazione o di confronto con i crit di cui all’art. 94-bis, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001 e il motivo p finalizzato a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, prec sede di legittimità-
231 secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il Tribunale dà atto in sentenza che i lavori erano in corso di esecuzion momento dell’accertamento ispettivo, avvenuto in data 10.03.2021.
Il ricorrente non si confronta criticamente con tali argomentazioni (confron doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perc la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimen oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), deducendo che il reato sarebbe estinto per prescrizione ma sollecita una inammissibile rivalutazione delle istanze istrutto
Va ricordato che il reato di cui all’articolo 95 dello stesso decreto, secon giurisprudenza assolutamente prevalente delta Corte, che il Collegio ribadisce ( plurimis: Sez. 3, n. 35912 del 25/06/2008, Rv. 241093 – 01; Sez. 3, n. 2209 d 03/06/2015, Rv. 266224 – 01; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, Rv. 266015 – 01 Sez.3, n. 13731 del 22/11/2018, Rv. 275189 – 01; Sez. 3, n. 26836 de 08/09/2020, Rv. 279882 – 01; Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Rv. 282410 – 01), ha natura di reato permanente, la cui consumazione si protrae sino a che responsabile non presenti, rispettivamente, la relativa denuncia con l’alle progetto, non termini l’intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazio pertanto, all’epoca del sopralluogo, la consumazione del reato doveva considerar ancora in corso.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Va rilevato che, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata e d verbale di udienza del 6.2.2024, la difesa dell’imputato in sede di conclusioni
formulava specifiche istanze in merito alla concessione delle circostanze attenuan generiche e dei benefici di legge.
Vanno, quindi, richiamati i seguenti principi di diritto: il giudice di merito è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligat motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formula specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez.3,n.11539 del 08/01/2014, Rv.258696; Sez.1,n.6943 del 18/01/1990, Rv.184311; Sez.2,n.2344 del 13/07/1987,dep.23/02/1988, Rv.177678); la mancata concessione “ex officio” della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell’imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizi merito(Sez.3, n. 28690 del 09/02/2017, Rv.270587 – 01.
Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., essa, essere rilevata di ufficio dal giudice, in quanto, per assimilazione alle altre di proscioglimento per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni s e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui a 129, cod. proc. pen. Ciò non toglie che la relativa doglianza debba esse adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimant la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata. Nello specifico, invece, ricorso neppure afferma – e men che mai spiega – l’esistenza dei relativ presupposti legali. Il motivo d’impugnazione, dunque, è generico( cfr. in termi Sez.6 n.5922 del 19/01/2023, Rv.284160 – 01).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 co proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenu equa tenuto conto della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e delta somma di euro tremila in favore della Cassa del
Così deciso il 27/11/2024