Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35005 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LETTERE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASOLA DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
lette le richieste del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; dei ricorsi.
1018312024
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza del 12 febbraio 2024 della Corte di appello di Napoli che ha rigettato la richiesta di revoca dell’ingiunzione di remissione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione emessa dal Pubblico ministero in esecuzione della sentenza di condanna del 2 maggio 2001 della medesima Corte di appello, ìrr. il 12 settembre 2001.
1.1.Con il primo motivo deducono l’omessa motivazione sulla questione relativa al fatto che i due immobili sono tra loro autonomi e oggetto di due distinte istanze di condono.
1.2.Con il secondo motivo deducono la violazione di legge lamentando che la Corte di appello non ha tenuto conto della sentenza del TAR che ha validato e reso legittimi i provvedimenti di condono già rilasciati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 ricorsi sono inammissibili.
3.1 ricorrenti deducono che le opere oggetto di ingiunzione sono due e distinte tra loro e che il Comune di Casola aveva a suo tempo rilasciato le autorizzazioni paesaggistiche numero 7 e 8 e, successivamente, i permessi di costruire in sanatoria nn. 3 e 4 dell’8 luglio 2017;
3.1.aggiungono che il TAR Campania, con sentenza del 22 dicembre 2023, ha annullato i provvedimenti di annullamento in autotutela emessi dal medesimo Comune;
3.2.sennonché, osserva il Collegio, l’annullamento del TAR è motivato dal fatto che il provvedimento di autoannullamento era intervenuto oltre il termine stabilito dall’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990 e in assenza di false rappresentazioni dello stato dei luoghi o condotte decettive da parte dei ricorrenti, non perché le opere sono state ritenute sanabili;
3.3.I’annullamento, dunque, è stato deliberato per vizi formali del provvedimento con sentenza la cui irrevocabilità non è stata nemmeno dedotta dai ricorrenti;
3.4A/a pertanto ribadito che la preclusione della valutazione, da parte del giudice penale, della legittimità dei provvedimenti amministrativi oggetto di pronuncia irrevocabile del giudice amministrativo, postula ché tale provvedimento costituisca il presupposto dell’illecito penale, che sul tema sia
intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministra ivo, che la pronuncia del giudice amministrativo riguardi i medesimi profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che siano stati dedotti ed effettivamente decisi anche in quella amministrativa (Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017, COGNOME, Rv. 270276 01; Sez. 6, n. 17991 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272890 – 01; Sez. 3, n. 3583 del 18/11/2015, COGNOME, Rv. 266083 – 01; Sez. 3, n. 44077 del .8/07/2014, COGNOME, Rv. 260612 – 01; Sez. 1, n. 11596 del 11/01/2011, COGNOME, Rv. 249871 – 01; Sez. 3, n. 16715 del 12/03/2024, COGNOME, non mass.);
3.5.nel caso di specie: a) i provvedimenti di autoannullamento annullati dal TAR non costituiscono il presupposto del reato ma riguardano, ,semmai, la astratta sanabilità delle opere, sicché restano le concessioni in sanatoria già disapplicate in sede penale e sulla cui legittimità il giudice amministrativo non si è pronunciato; b) l’annullamento del TAR è intervenuto, infatti, per motivi formali che non intercettano affatto le ragioni sostanziali dell’azione esecutiva penale; c) la sentenza del giudice amministrativo non è passata in giudicato;
3.6.deve piuttosto essere evidenziato che con sentenza Sez. 3, n. 1263 del 22/11/2023, dep. 11 gennaio 2024 (della quale il Giudice dell’esecuzione dà persino conto), la Corte di cassazione ha già affrontato la questione relativa alla sanabilità degli immobili escludendola sul rilievo della natura unitaria dell’intervento abusivo e del suo artificioso frazionamento al solo fine di superare la preclusione di legge relativa al limite volumetrico (750 mc) superato il quale l’opera non è condonabile;
3.7.di tale argomento il TAR non si è occupato minimamente sicché resta corretta e legittima la disapplicazione dei due permessi di sanatoria siccome emessi in violazione di legge;
3.8.nulla di nuovo, dunque, circa la natura unitaria dell’intervento e la sua imputazione ad un unico centro di interessi sicché non si comprende dove si annidino i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunziati con i ricorsi i quali nemmeno si confrontano con la pronuncia di questa Corte che essi non menzionano affatto.
4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30/05/2024.