Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50487 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50487 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Pompei il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 20/04/2023 dal Tribunale di Salerno lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/04/2023, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza di revoca, formulata nell’interesse di COGNOME NOME dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo emesso dal P.M. in data 08/03/2023: immobile in relazione al quale era stata applicata al COGNOME, con sentenza del
.NOME
06/07/2022 dello stesso Tribunale, la pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l’ordinanza perché mentre, da un lato, il Tribunale aveva correttamente ritenuto la necessità di fare applicazione del principio di proporzionalità elaborato dalla Corte EDU (e della conseguente necessità di tener conto RAGIONE_SOCIALE concrete condizioni del ricorrente), d’altro lato aveva contraddittoriamente ignorato il fatto ch l’immobile oggetto dell’ordine costituiva l’abitazione del COGNOME sin dal 2009.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che – come sottolineato dal Tribunale – il ricorrente non aveva allegato alcun elemento idoneo a comprovare la necessità di contemperamento degli interessi in gioco, essendosi limitato a dedurre genericamente la propria esigenza abitativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno è pervenuto alla decisione di rigetto della richiesta del COGNOME all’esito di un puntuale richiamo della giurisprudenza interna e soprattutto sovranazionale concernente il principio di proporzionalità, tra l’abuso edilizio realizzato e l’interesse generale rispetto della disciplina in materia, di cui si deve tener conto nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione di un manufatto adibito a civile abitazione.
Il Tribunale ha quindi osservato che il ricorrente non aveva peraltro documentato in alcun modo la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni richieste per la concreta applicazione del principio nella fattispecie in esame (indisponibilità di altri ben insufficienza del reddito, impossibilità di procurarsi altro alloggio).
Tale percorso argomentativo non è stato adeguatamente confutato dall’odierno ricorso, che si risolve in una diffusa disamina dei principi affermat dalla Corte EDU, senza alcuna considerazione critica specificamente diretta alla parte conclusiva dell’ordinanza, nella quale viene appunto evidenziata l’assoluta assenza di concrete allegazioni idonee a far ritenere applicabile il principio di proporzionalità nella vicenda riguardante il COGNOME.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023