Abuso Edilizio: Responsabilità del Comproprietario e Limiti alla Tenuità del Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito importanti principi in materia di abuso edilizio, confermando la condanna per due persone coinvolte nella realizzazione di opere illegali. La decisione è rilevante perché affronta temi cruciali come la prova della responsabilità penale, i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ e i criteri per la concessione delle attenuanti generiche. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per comprendere meglio gli orientamenti della giurisprudenza.
I Fatti del Caso: L’origine dell’abuso edilizio
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato due individui per aver realizzato, in concorso tra loro, opere edili in violazione della normativa urbanistica. Uno degli imputati aveva ottenuto una lieve riduzione della pena in appello, mentre per il coimputato era stata confermata la sanzione del primo grado. Entrambi hanno deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione, contestando diversi aspetti della decisione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa degli imputati ha presentato tre motivi principali per chiedere l’annullamento della condanna.
La Mancanza dell’Elemento Soggettivo
Una delle ricorrenti sosteneva di non essere responsabile del reato, affermando la mancanza dell’elemento soggettivo (la colpa). Secondo la sua tesi, non vi erano prove sufficienti del suo coinvolgimento consapevole nella costruzione illecita.
La Richiesta di “Particolare Tenuità del Fatto”
La difesa ha inoltre lamentato la mancata applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, che prevede la non punibilità per i reati di particolare tenuità. Si sosteneva che l’offesa, nel suo complesso, fosse di minima gravità e quindi meritevole di tale beneficio.
La Contestazione sulla Pena e le Attenuanti
Infine, per uno dei due ricorrenti, si contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
La Decisione della Corte: un ricorso per abuso edilizio inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione comporta la conferma definitiva della condanna e l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto ‘manifestamente infondati’ tutti i motivi di ricorso, fornendo argomentazioni chiare e razionali.
In primo luogo, riguardo alla responsabilità, i giudici hanno sottolineato che nei reati edilizi è sufficiente la colpa. La ricorrente era comproprietaria degli immobili, aveva sottoscritto una comunicazione con cui si impegnava a demolire parzialmente le opere e aveva manifestato l’intenzione di chiedere una sanatoria. Questi elementi, secondo la Corte, dimostravano in modo evidente il suo interesse e coinvolgimento, rendendo la sua tesi difensiva un mero tentativo di rivalutare le prove, non consentito in sede di legittimità.
Per quanto riguarda la ‘particolare tenuità del fatto’, la Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte d’Appello. L’applicazione di tale beneficio era stata esclusa a causa della consistenza delle opere abusive e del fatto che la demolizione era stata solo parziale. Inoltre, l’esito della pratica di sanatoria era incerto a causa della presenza di un vincolo idrogeologico sull’area, un fattore che aggrava la valutazione della condotta.
Infine, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche a uno degli imputati, la Corte ha ritenuto ragionevole la decisione dei giudici di merito, che avevano considerato i suoi precedenti penali e il suo ruolo di primo piano nell’esecuzione dell’abuso edilizio.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali: la responsabilità per abuso edilizio può derivare anche da una condotta colposa, e la qualità di comproprietario, unita a comportamenti attivi (come la richiesta di sanatoria), costituisce una prova solida del coinvolgimento. La ‘particolare tenuità del fatto’ non è un beneficio automatico e può essere negata se le opere sono rilevanti e se esistono vincoli ambientali o paesaggistici che rendono incerta la regolarizzazione. Infine, i precedenti penali e un ruolo attivo nell’illecito sono elementi che giustificano pienamente il diniego delle attenuanti generiche.
Essere comproprietario di un immobile oggetto di abuso edilizio è sufficiente per essere ritenuti responsabili?
Sì, secondo questa ordinanza, la comproprietà, unita ad altri elementi come la sottoscrizione di impegni alla demolizione o la richiesta di sanatoria, è sufficiente a dimostrare l’interesse e il coinvolgimento nel reato, integrando la responsabilità penale che, in questi casi, è punita anche a titolo di colpa.
Perché la Corte ha negato l’applicazione della ‘particolare tenuità del fatto’ in questo caso di abuso edilizio?
La Corte ha negato il beneficio perché le opere realizzate erano di notevole consistenza e solo una parte di esse era stata demolita. Inoltre, l’esito della pratica di sanatoria era incerto a causa della presenza di un vincolo idrogeologico, un fattore che ha pesato negativamente sulla valutazione della gravità del fatto.
Quali elementi possono impedire la concessione delle attenuanti generiche in un reato di abuso edilizio?
La presenza di precedenti penali a carico dell’imputato e l’aver assunto un ruolo di primo piano nell’esecuzione delle opere abusive sono stati considerati elementi sufficienti e ragionevoli per negare la concessione delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2734 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2734 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Locri il 4 apri rideterminato, previa concessione delle attenuanti generiche, in giorni 8 di arresto ed di ammenda la pena nei confronti dell’imputata NOME COGNOME, mentre, nei confro coinnputato NOME COGNOMECOGNOME è stata confermata la pena di giorni 12 di arresto ed euro di ammenda irrogatagli in primo grado, essendo stati ritenuti entrambi gli imputati colp reati di cui agli art. 110 cod. pen. 44, lett. b (capo 1) e 64-71 e 65-72 del d.P.R. n. (capo 2). Fatti accertati in Gerace il 16 novembre 2021.
Osservato che il primo motivo di ricorso, riferito all’imputata NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME conferma del giudizio di responsabilità per mancanza dell’elemento soggett reato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione al delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di mer dopo aver ricordato che i reati per cui si procede sono puniti a titolo di colpa, hanno il fatto che la ricorrente era la comproprietaria degli immobili interessati dai lavori inoltre sottoscritto la comunicazione con cui si impegnava a ottemperare almeno in parte l’ordine di demolizione, manifestando l’intenzione di chiedere la sanatoria per la restante evidentemente a riprova del suo interesse alla realizzazione degli interventi svolti.
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo, con cui la di duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata 3), nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all’ dell’art. 131 bis cod. pen., sia la consistenza delle opere, sia la circostanza che solo u strutture è stata demolita in ottemperanza dell’ordinanza comunale del 17 maggio 2022, mentre l’esito della pratica di sanatoria è tutto da verificare, stante l’esistenza del vincolo
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa sì duole della mancata concess attenuanti generiche e l’eccessività della pena, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, quanto alla posizione di COGNOME (alla COGNOME le attenuan 62 bis cod. pen. sono state riconosciute), sia i precedenti penali a carico dell’imp ruolo di primo piano da questi assunto nell’esecuzione delle opere abusive.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti va merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevat declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.