Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6446 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME – condannata in primo e secondo grado per interventi edilizi eseguiti senza il permesso di costruire, in zona sismica senza previo deposito del progetto esecutivo e senza preventiva autorizzazione, e per violazioni dei sigilli – deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 54 cod. pen. con riguardo allo stato di necessità;
considerato che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
che da questa emerge chiaramente come il giudice dell’appello, in conformità con il giudice del primo grado, abbia rilevato che la prevenuta, nel corso di tutta la vicenda processuale, non ha mai addotto una ragione per la quale la stessa fosse impossibilitata a seguire l’iter amministrativo per realizzare l’intervento edilizio di cui al capo di imputazione, postulando che la stessa realizzazione dei manufatti necessitava di un tempo che non avrebbe comunque reso immediato il soddisfacimento dell’asserita esigenza abitativa addotta a giustificazione delle proprie condotte.
Rilevato che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen.
considerato che il motivo in parola è inammissibile in quanto nuovo, perché inerente a un non profilo non dedotto in precedenza; con la conseguenza che la Corte di appello non aveva alcun onere di motivazione sul punto.
Rilevato che, con il terzo motivo di ricorso, la prevenuta eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante di cui all’art. 349, secondo comma, cod. pen.;
considerato che il suddetto motivo è manifestamente infondato, in quanto inerente a un trattamento punitivo che è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, attese le gravi condotte illecite che sono state reiterate nel tempo, alla luce del precedente specifico di cui all’art. 349 cod. pen., e la personalità della ricorrente, che non consente un giudizio prognostico positivo circa l’astensione dalla commissione di ulteriori reati (cfr. pag. 3 della sentenza di appello);
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere
che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi ente