Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21048 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CANICATTI il 04/04/1949
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale Agrigento del 20/03/2023, con la quale i ricorrente è stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 lett b) d.P.R. 380 del 2001 (capo 1) e 95, in relazione a d.P.R. 380 del 2001 (capo 2);
Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge nonché mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello util argomentazioni di stile nell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, colmando, in tal modo, le lacune della sentenza di primo grado;
Con un secondo motivo, deduce violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per aver la Corte ritenuto provato l’elemento oggett soggettivo del reato.
Con un terzo motivo, deduce violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 131 bis cod. pen. per non aver la di appello riconosciuto la particolare tenuità del fatto nonostante la mancanza di abitualit comportamento dell’imputato e l’esiguità del danno o del pericolo arrecato.
Con un quarto ed ultimo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscime delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena ‘che avrebbe dovuto essere concessa non subordinandola ad alcun .onere.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili posto che le doglianze non rientr nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profi valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali de sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avend giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti all loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondi delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di man illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate giudice a quo, laddove ha affermato che la penale responsabilità del ricorrente risulta provat dal sopralluogo realizzato dalla Polizia Municipale del Comune di Canicattì, nel corso del qua veniva verificata la realizzazione di opere edili in assenza di permesso di costruire nonché d verifiche effettuate mediante le foto satellitari, che hanno consentito di accertare sopraelevazione era stata effettuata da poco tempo.
In ordine alla seconda doglianza, il giudice quo ha richiamato le dichiarazioni rese Commissario della Polizia Municipale, il quale ha affermato che, al momento del sopralluogo, ricorrente si è qualificato come proprietario dell’immobile di cui aveva l’esclusiva dispon nonché committente delle opere, non ha fornito alcuna utile indicazione circa eventua autorizzazioni e ha perfino ammesso di non aver richiesto alcun titolo autorizzativo pe realizzazione delle opere.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso posto che la Corte di appello ha correttam ritenuto il fatto di non particolare tenuità sulla scorta della natura e della rilevanza della assunta, posto che la costruzione abusiva ha comportato la realizzazione di una sopraelevazione, ad un immobile preesistente, della dimensione di circa 150 mq ed un volume complessivo di 500 mc, rilevando, in tal senso anche la protrazione della permanenza dell’abuso edilizio nel tempo
È manifestamente infondato anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso in punto di diniego del circostanze attenuanti generiche e della concessione della sospensione condizionale della pena che, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto essere subordinata all’onere della demolizione posto che le determinazioni del giudice in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacab in sede di legittimità, ove sorrette da congrua motivazione. Nel caso in disamina, la Cort appello, in punto di circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato la realizzazione di un’in sopraelevazione, di ben 150 mq ca., con la demolizione del vecchio solaio e la realizzazione una scala in cemento armato per accedervi, in zona sismica, in assenza di qualsivoglia progetto esecutivo e di un tecnico competente, negando quindi la sussistenza di elementi di valutazion di valenza positiva.
Inoltre, in punto di sospensione condizionale della pena e di revoca dell’ordine di demolizi delle opere il giudice a quo, nel condividere le statuizioni del primo giudice, ha evidenziat il comportamento assunto dall’imputato non è stato collaborativo e che comunque la previsione è obbligatoria a norma dell’art. 165 comma 2 cod. pen., avendo il COGNOME già usufruito di tale beneficio con la sentenza di condanna del 07/12/2004 del Tribunale di Agrigento.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. p alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME tri iso
NOME COGNOME