Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38987 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38987 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a
COGNOME (CROAZIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PONZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Frosinone udita la relazione svolta dal consigliere reEatore NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Frosinone, quale giudice del riesame, con ordinanza del 29 novembre 2024 ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il tribunale di Cassino nel procedimento a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 44 del DPR 380 del 2001, per aver eseguito lavori edilizi in assenza e in difformità dei necessari titoli abilitativi, in particolare lavori di ampliamento di edificio preesistente in ar sottoposta a vincolo paesaggistico, beneficiando del “piano casa” di cui alle leggi regionali Lazio nn. 21 del 2009 e 10 del 2011, nonostante l’area interessata dai lavori di ampliamento ricadesse in zona per la quale non era possibile beneficiarne, eseguendo opere difformi rispetto al progetto approvato e, in particolare, realizzando superfici pertinenziali (porticato) in parte ricadenti in area individuata come “Paesaggi Naturale”, frazionando l’unità residenziale dapprima in due e poi in quattro unità immobiliari, realizzando una ulteriore nuova volumetria in area agricola (extra bonus volumetrico del piano casa), fatti commessi in Ponza e accertati il 26 ottobre 2024, lavori in corso.
Il ricorso, presentato da entrambi gli indagati proprietari del bene sequestrato, si articola su tre distinti motivi di censura dell’ordinanza del Tribunale del riesame. Con il primo motivo si deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen., per non avere il tribunale del riesame annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP per difetto di autonoma valutazione in ordine al fumus commissi delicti.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale (art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 321 stesso codice, per aver ritenuto sussistente il fumus commissi delicti senza alcun riferimento ai contenuti e alle ragioni dei rilievi difensivi, deducendo altresì violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, rispettivamente sotto il profilo della ingiusta compressione del diritto di proprietà che entrambe le invocate fonti tutelano: deducono i ricorrenti, in particolare, che il Tribunale di Frosinone avrebbe omesso ogni valutazione con riferimento alle note difensive ed alla consulenza tecnica allegate dalla difesa.
Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod proc. pen. in relazione all’art. 44, comma 1, lett. c) DPR 380/2001, agli artt. 3 e 4 della legge regionale Lazio 11 agosto 2009, n. 21 e s.m.i. (cosiddetto piano casa), al d. Igs. n. 222 del 2016 e al D.M. 2/3/2008: con tale motivo si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che, alla stregua della legge region citata, l’ampliamento nei limiti del 20% sia possibile solo nei casi di intervent
sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici e non anche nei casi di ristrutturazione edilizia. Il motivo contiene una partizione interna con riferimento alle ritenute difformità dell’intervento edilizio realizzato rispetto ai ti abilitativi rispettivamente del piano terra e del primo posto che il Tribunale non avrebbe valutato la specifica deduzione difensiva relativa al fatto che, al piano terra, non andava computata nel calcolo la superficie dell’intercapedine né rilevava nel computo l’area porticato, ed altresì , quanto al primo piano, che lo spessore dei muri perimetrali non incideva sui parametri edilizi dell’opera e che, anche con riferimento a tale piano, non dovesse valutarsi, ai fini del computo della superficie, l’intercapedine.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
AVV_NOTAIO, difensore dei ricorrenti, ha trasmesso memoria con allegate sentenze del TAR Lazio, sezione distaccata di Latina, a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
1.1. Il primo motivo, relativo al difetto di autonoma valutazione in ordine al fumus, risulta non dedotto in sede di riesame ed è, comunque generico poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Sotto il primo profilo, si osserva che, stando al riepilogo dei motivi di impugnazione proposti davanti al tribunale del riesame, come riportato nella ordinanza impugnata e rimasto incontestato, l’unico motivo di riesame in quella sede proposto è stato quello ancorato alla consulenza tecnica di parte depositata unitamente a una memoria illustrativa con sui si contestava il fumus commissi delicti. La giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari, esclude la possibilità di prospettare in questa sede motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d’ufficio (Sez. 2, sent. n.11027 del 20/01/2016, rv. 266226;
Sez. 3, sent. n. 29366 del 23/04/2024 Cc. (dep.19/07/2024) Rv. 286752), sicché il motivo rientra tra quelli non consentiti dalla legge.
Sotto altro profilo, le deduzioni svolte sono del tutto generiche e, sotto taluni aspetti, anche confuse poiché pongono sullo stesso piano la mancata valutazione (da parte del Tribunale del riesame) di elementi ritenuti decisivi ai fini del fumus (incluse le deduzioni difensive) e la mancanza di autonoma valutazione della domanda cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari e, comunque, sempre in punto di genericità, il ricorrente si è limitato ad allegare al ricorso, la
richiesta del pubblico ministero, il verbale di sequestro della polizia giudiziaria, il provvedimento del gip e i propri scritti ed allegati difensivi, senza tuttavia indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione della autonoma valutazione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 3, Sentenza n. 10400 del 19/11/2024 Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287827 – 02).
1.3. Il terzo motivo è infondato: si osserva che la contestazione elevata nella provvisoria incolpazione si fonda su plurimi elementi, primo dei guai la circostanza che le opere siano state eseguite su un lotto di terreno soggetto a vincolo paesaggistico, di poi che comunque l’area oggetto di ampliamento risultava ricadere in una zona dove non era possibile beneficiare del c.d. “piano casa”, cui si aggiungevano ulteriori elementi relativi alle plurime e rilevanti difformità tra i lavori realizzati e i titoli conseguiti. Ebbene, la difesa, dinanzi al tribunale per
riesame, ha inteso contestare la sussistenza del fumus commissi delicti anzitutto con riguardo alla destinazione agricola dell’area, ritenuta non ostativa all’applicazione del c.d. piano casa. Con il terzo motivo, la censura viene riproposta, senza però realmente confrontarsi con la motivazione del tribunale di Frosinone che, nel suo concreto svolgersi, collega la non applicabilità del piano casa alla natura agricola del terreno. Con la memoria trasmessa ex art. 611 cod. proc. pen., la difesa insiste nell’accoglimento del ricorso producendo sentenze del giudice amministrativo proprio sul punto della applicabilità del c.d. piano casa con riferimento a zone agricole.
Tuttavia, si osserva, sebbene ai soli fini della verifica del fumus consentita in questa sede, ovvero del controllo della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata (Cass. Sez. U, sent. n. 6 del 27/03/1992 Cc. (dep. 07/11/1992) Rv. 191327, Sez. U, sent. n. 7 del 23/02/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 215840 – 01), che la destinazione agricola dell’area (riconducibile alla zona E di cui al DM 1144/1968 così definita, all’articolo 2: “E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse -il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C)) costituisce motivo di espressa previsione potenzialmente derogatoria, rispetto alla AVV_NOTAIO previsione di interventi di ampliamento degli edifici di cui all’art. 3, comma 1 della legge regionale Lazio 11 agosto 2009, n.21, in virtù del richiamo che proprio l’art. 3 citato compie agli edifici di cui all’art. 2 della medesima legge regionale, il cui comma 5 bis prevede quanto segue: “5 bis Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 5, nei casi in c norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come zone E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in coerenza con il PTPR.”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Stante il tenore di tale disposizione, pur tenendo in debita considerazione la peculiarità del giudizio cautelare, cui è demandata, per costante affermazione di questa Corte, una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie contestata, non si ritiene che dal provvedimento impugnato emergano difformità tra la fattispecie astratta e quella concreta di tale consistenza da essere apprezzate ictu °culi, e, pertanto, censurabili in questa sede (Sez. 6, Sent. n. 3802 del 27/10/1992 Cc. (dep. 21/01/1993) Rv. 192928).
Quanto, infine, alle censure articolate, sempre con il terzo motivo, con
riferimento alla rilevanza delle difformità riscontrate tra intervento edilizio realizzato e titoli abilitativi conseguiti, con particolare riferimento al computo di intercapedini ai piani terra e primo nel calcolo delle superfici e volumi, nonché con riferimento allo spessore dei muri perimetrali, le stesse allegano elementi meramente fattuali, dei quali propongono una diversa valutazione e, pertanto, sono in questa sede inammissibili. Quanto alla motivazione del Tribunale del riesame sul punto, della quale si censura, come violazione di legge, l’omissione, si osserva che il provvedimento impugnato riporta tutte le difformità riscontrate, altresì specificando la concreta destinazione delle intercapedini, e valutando quali difformità, rispetto all’opera per la quale era stata presentata la SCIA, l’avvenuta realizzazione di quattro distinte unità abitative, l’ampliamento di cubatura e la trasformazione edilizia in area agricola.
L’ordinanza del Tribunale per il riesame, pertanto, assolve all’onere motivazionale richiesto in punto di fumus commissi delicti, tenendo conto delle peculiarità della fase in cui la stessa è stata emessa.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere rigettati. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/11/2025