Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso, proposto da NOME COGNOME, imputata in ordine a reati relati alla materia edilizia, paesaggistica ed ex artt. 64, 71, 65, 72, 83, 95 DPR 380/ è inammissibile. Quanto al primo motivo dedotto, per cui la Corte avrebbe redatto una motivazione carente con riguardo al nuovo tema proposto in appello e relativo al parziale ripristino dello stato dei luoghi e alla sanabìlità delle opere, va os che, da una parte, la corte ha fornito congrua risposta, laddove ha sottolineat parzialità della demolizione in uno con la persistenza del reato ( che per vero si estingue con la mera demolizione, ancorchè integrale), dall’altra, pur pronunziandosi espressamente sul tema – ritenuto dalla difesa dedotto- dell sanabilità delle opere, non è comunque incorsa in vizi qui rilevabili. Innanzitu perché il ricorso è stato proposto senza allegazione delle documentazione citat per cui non è dato a questa corte poter stabilire se effettivamente vi sia questa ultima deduzione, invero non citata in sentenza né nel riepilogo dei motiv di appello. E in proposito occorre ribadire che sussiste un onere di specif contestazione del riepilogo delle contestazioni, così come dei motivi di appell contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stat menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi propost per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferi alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 3165 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270627 – 01 COGNOME). In ogni caso, emerge una questione meramente giuridica, sulla sanabilità delle opere restant dopo la parziale demolizione, la quale ultima, come noto, nulla può rilevare funzione di un giudizio, attuale, sulla esistenza di opere per stessa ammissione ricorrente attualmente non sanate. Per non dire, altresì, che il principio d unitarietà che permea la materia degli abusi edilizi certamente non consente demolire in parte l’abuso e in parte di sanarlo riguardo ad opere residue ad e connesse, laddove, se ciò avvenisse, potrebbero emergere responsabilità penali anche in concorso con il funzionario che lo consentisse. Ed allora, concludendo trova immediata applicazione il principio per cui il vizio di motivazione non configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondat (diversamente dal caso di specie) e allora il fatto che il giudice le abbia dis (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come nel caso di specie, e allora che il giudice le a disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudizia avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. ch consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/20 Rv. 271451 – 01 NOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto all’ulteriore motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 5 Piano Regolatore e dell’art. 136 in relazione all’art. 167 del Dlgs. 42/2004, per alla luce di tali disposizioni la parziale demolizione avrebbe determiNOME la dive qualificazione giuridica dell’intervento edilizio (da ristrutturazione a manutenzi straordinaria) e la irrilevanza penale della condotta, è innanzitutto suffic rinviare alle considerazioni sopra espresse, a partire dalla mancata allegazione f alla necessaria unitarietà della valutazione dell’abuso edilizio. Che dunque non p mutare nella sua qualificazione demolendone solo una parte.
Quanto al terzo motivo, inerente la mancata applicazione della fattispecie e art. 131 bis cod. pen., va ribadito quanto in precedenza rilevato per riconosce come la corte di appello, avendo valutato l’unitario e persistente reato edilizio reso una coerente motivazione nell’escludere l’invocata fattispecie, laddove valorizzato l’imponenza dell’opera edilizia complessivamente realizzata. Va qui ribadito che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibil particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizi tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’a comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi d valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti ril (Sez. 6 – n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.