Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38986 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38986 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Caserta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/6/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 giugno 2025 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza del medesimo Tribunale, di rigetto della richiesta avanzata dalla stessa COGNOME, volta a ottenere la revoca del sequestro preventivo di un fabbricato di sua proprietà, disposto a fini impeditivi in relazione a reati edilizi alla stessa contestati
Avverso tale ordinanza la NOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato la errata applicazione degli artt. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 32 I. n. 326 del 2003 e un vizio della motivazione, a causa della mancata o, comunque, errata considerazione della domanda di condono dell’immobile oggetto di sequestro.
Ha censurato l’affermazione del Tribunale secondo cui il rilevato ampliamento, della superficie di 200 mq., oggetto del sequestro costituirebbe ripresa di precedenti lavori abusivi, e anche la rilevanza attribuita ai vincoli paesaggistici esistenti nell’area, che sarebbero ostativi al rilascio del condono richiesto, in quanto detto ampliamento era espressamente compreso nella domanda di condono edilizio n. 79 del 21/11/1994, rinnovata dalla ricorrente nel 2024 e tuttora pendente, non considerata dal Tribunale, che aveva omesso di valutare anche la pendenza di una precedente istanza di condono presentata ai sensi della I. n. 47 del 1985.
Sarebbe, pertanto, errata l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata a proposito della estraneità delle opere abusive e oggetto di sequestro alla domanda di condono e anche il rilievo della loro non condonabilità.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato un vizio della motivazione nella parte relativa alla esclusione della condonabilità delle opere a causa della esistenza di non meglio specificati vincoli paesaggistici, sottolineando la genericità di tale indicazione, non essendo in alcun modo stati indicati detti vincoli, ed essendo tale rilievo stato formulato anticipando un giudizio riservato alla Pubblica Amministrazione, in particolare alla autorità preposta alla salvaguardia del vincolo e al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando la mancanza di confronto del ricorso con l’ordinanza impugnata, che spiega come il manufatto edilizio oggetto di sequestro costituisca diverso ed ulteriore sviluppo degli abusi già oggetto delle istanze di sanatoria, peraltro inesitate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo univocamente chiarito come nella violazione di legge siano ricornpresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692- 01 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv.254893 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716 01).
Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, COGNOME, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716).
Nel caso in esame le censure della ricorrente, oltre che prive di autentico confronto critico con la vicenda, le risultanze istruttorie e il complesso della motivazione dell’ordinanza impugnata, di cui sono state estrapolate solamente alcune parti, sono volte a censurare l’adeguatezza e la logicità della motivazione e la valutazione di quanto emerso dai sopralluoghi e dalle indagini, cosicché le stesse esulano dal novero di quelle consentite nel giudizio di legittimità, tantopiù nella materia delle misure cautelari reali.
Il Tribunale di Napoli, nel disattendere l’appello della ricorrente, ha, infatti motivatamente e logicamente escluso che il fabbricato ritenuto abusivo e oggetto del sequestro possa rientrare nella domanda di condono presentata nel 1994, sottolineando le evidenti tracce di lavori edili recenti, relativi alla realizzazione d un fabbricato, ancora allo stato grezzo, della superficie di circa 200 mq., in ampliamento di un fabbricato preesistente, oggetto delle precedenti istanze di condono rimaste inesitate, inglobato nella nuova realizzazione (oltre alla piscina interrata, alla pavimentazione, alle scale e al locale spogliatoio in parte eliminati), evidenziando come tali opere costituiscano ripresa dei precedenti lavori abusivi, con la conseguente preclusione alla loro condonabilità e la necessità di mantenerli in sequestro onde evitarne il completamento.
Si tratta di considerazione coerenti con il consolidato principio secondo cui la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti e anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282162 – 01; Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349 – 01; Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, COGNOME, Rv. 267582 – 01; Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259665 – 01).
Ne consegue che correttamente il Tribunale, nonostante la demolizione spontanea da parte della ricorrente della piscina interrata e degli scaloni, ha rigettato l’appello cautelare e mantenuto il vincolo a fini impeditivi, avendo ravvisato una prosecuzione degli originari lavori abusivi non ancora condonati (e ritenuti non condonabili), con un ampliamento delle opere precedenti, che ha determinato la qualificabilità come abusivo di tutto il fabbricato che ne è risultato, con la conseguente legittimità del sequestro preventivo di tutto il fabbricato a fini impeditivi.
Il Tribunale, poi, contrariamente a quanto sostenuto in modo assertivo nel ricorso, ha indicato i vincoli gravanti sull’area nella quale è stato realizzato i fabbricato in sequestro (compresa nel Parco Regionale dei Campi Flegrei e nel Piano Territoriale Agnano Carnaldoli), formulando, di conseguenza, un legittimo e corretto giudizio prognostico, stante la fase cautelare nella quale è intervenuta la
decisione, di non condonabilità delle opere, necessario proprio alla luce delle difese svolte dalla appellante, escludendo, di conseguenza, la rilevanza della pendenza delle istanze di condono allegate dalla ricorrente e da quest’ultima rinnovate nel 2024.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 13/11/2025