Abuso edilizio: la Cassazione nega la tenuità del fatto
L’ordinanza in esame offre un’importante chiarificazione sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in materia di abuso edilizio. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un imputato, ritenendo il suo ricorso inammissibile a causa della manifesta infondatezza delle sue doglianze. Questo caso sottolinea come la gravità concreta della violazione e i precedenti dell’imputato siano elementi decisivi nella valutazione del giudice.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Salerno, che aveva confermato la condanna emessa in primo grado nei confronti di un individuo per numerose violazioni edilizie e paesaggistiche. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver realizzato un insediamento abusivo composto da ben sette roulotte destinate a civile abitazione, complete di numerose opere a corredo. Il tutto era stato realizzato in un’area agricola, soggetta a vincolo paesaggistico e a rischio sismico. La condanna inflitta era di otto mesi di arresto e 20.000 euro di ammenda.
Il Ricorso in Cassazione e l’abuso edilizio
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, ha contestato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, sostenendo la particolare tenuità dell’offesa. In secondo luogo, ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, con un conseguente vizio di motivazione da parte della Corte di Appello.
Secondo la difesa, i presupposti per applicare i benefici richiesti erano presenti, ma i giudici di merito non li avrebbero correttamente valutati.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando la motivazione della Corte di Appello del tutto adeguata, logica e fondata su elementi concreti.
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., i giudici hanno evidenziato che l’abuso edilizio commesso era di particolare consistenza. Le sette roulotte adibite a dimora stabile e le opere accessorie, realizzate in un’area agricola con vincoli paesaggistici e sismici, costituivano una violazione tutt’altro che tenue. La Corte ha inoltre bacchettato la difesa, sottolineando come il motivo di appello si fosse limitato a considerazioni teoriche, senza confrontarsi con gli elementi fattuali specifici del caso.
Relativamente alle circostanze attenuanti generiche, la Cassazione ha smontato le argomentazioni del ricorrente su due fronti. Primo, ha chiarito che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l’imputato non era incensurato, ma aveva un precedente penale specifico. Secondo, la condotta non poteva essere considerata di scarsa offensività, data la pluralità delle disposizioni di legge violate. Di conseguenza, il diniego delle attenuanti era pienamente giustificato.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non può essere astratta, ma deve basarsi sulla gravità concreta e sulle specifiche modalità della condotta. Un abuso edilizio di notevole entità, specialmente se commesso in zone protette da vincoli, difficilmente potrà beneficiare dell’esclusione della punibilità. Inoltre, la presenza di precedenti penali specifici rappresenta un ostacolo quasi insormontabile alla concessione delle attenuanti generiche, poiché incide negativamente sulla valutazione della personalità dell’imputato. L’ordinanza serve quindi da monito, confermando un approccio rigoroso nella repressione dei reati ambientali ed edilizi di una certa gravità.
Quando un abuso edilizio non può essere considerato di ‘particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 131-bis c.p.?
Secondo l’ordinanza, un abuso edilizio non è considerato di particolare tenuità quando presenta una notevole consistenza (nel caso specifico, sette roulotte adibite ad abitazione con opere a corredo) e quando è realizzato in un’area soggetta a vincoli specifici, come quello paesaggistico e sismico.
Avere precedenti penali specifici influisce sulla concessione delle attenuanti generiche?
Sì, in modo decisivo. La Corte ha evidenziato che la presenza di un precedente specifico a carico dell’imputato è uno dei motivi per cui le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse, smentendo l’affermazione del ricorrente di essere incensurato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Appello aveva fornito una motivazione adeguata, logica e basata su elementi concreti per negare sia la tenuità del fatto sia le attenuanti generiche. Il ricorso, al contrario, non si è confrontato con questi elementi specifici, limitandosi a considerazioni teoriche e infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 27/2/2024 la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia emessa il 24/10/2023 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole di numerose violazioni edilizie paesaggistiche, e condanNOME alla pena di otto mesi di arresto e 20mila euro ammenda.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando il mancato riconoscimento – pur ricorrendone i presupposti – della causa d esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circo attenuanti generiche in regime di prevalenza, con relativo vizio di motivazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la Corte di appello pronunciandosi proprio su questi due profili (esclusivo fondamento del gravame), ha reso una motivazione del tutto adeguata, fondata su elementi concreti e non manifestamente illogica, dunque non censurabile. In particolare, quanto alla caus di esclusione della punibilità, la sentenza ha evidenziato – come già il primo Giud – che l’abuso edilizio in esame era di particolare consistenza (7 roulotte dest a civile abitazione, con numerose opere a corredo), oltre che realizzato in a agricola, sottoposta a vincolo paesaggistico e a rischio sismico; il motivo di appe sul punto, peraltro, non si era confrontato affatto con questi elementi, affidan a considerazioni del tutto teoriche. In ordine, poi, alle circostanze atten generiche, la Corte ha evidenziato, per un verso, che l’imputato non era affat incensurato (come invece riportato nel gravame), avendo un precedente specifico, e, per altro verso, che le condotte riscontrate non si apprezzavano in termini scarsa offensività, anche alla luce delle numerose disposizioni di legge violate.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024
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