Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2810 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2810 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Caserta il 23/7/1973
avverso l’ordinanza del 30/4/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/4/2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 16/4/2024 dal locale Giudice per le indagini preliminari con riguardo ai reati di cui agli artt. 44, 93, 94 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo – con unico motivo – la violazione degli artt. 324, comma 7, 309 cod. proc. pen. Il Tribunale, nel valutare il fumus del reato, non avrebbe considerato che il contestato innalzamento dell’immobile sarebbe dovuto alla posa di pannelli coibentati di spessore pari a 63 cm., che non dovrebbero essere valutati sul piano urbanisticoedilizio, così come su quello paesaggistico, in forza della normativa nazionale e regionale richiamata alla pag. 5 dell’imputazione (art. 14, comma 7, d. Igs. 4 luglio 2014, n. 102; art. 119, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla I. 17 luglio 2020, n. 77; I.r. Campania 10 agosto 2022, n. 13; punto 8.4.1. d.m. 14 gennaio 2008). Sotto altro ma connesso profilo, poi, il ricorso evidenzia l’irrilevanza di un elemento richiamato nell’ordinanza – l’abbassamento del piano di calpestio del sottotetto – in quanto non incidente sulla volumetria complessiva dell’immobile. Ebbene, la mancata verifica di questi elementi, adeguatamente esposti nel gravame, vizierebbe la motivazione del provvedimento, anche per aver confermato il decreto genetico alla luce di considerazioni che quest’ultimo non conterrebbe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, a questa dovendosi riferire – in punto di motivazione – la radicale assenza o la mera apparenza del percorso argonnentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato.
4.1. Ebbene, il Collegio non riscontra tale vizio di motivazione, come invece denunciato, con particolare riguardo all’unico profilo oggetto di ricorso, secondo cui la soprelevazione contestata (insieme al ribassamento del solaio di calpestio del piano sottotetto) altro non costituirebbe che un intervento volto all’efficientamento energetico dell’intera struttura, con posizionamento di pannelli coibentati spessi circa 63 centimetri: di questi, dunque, non si dovrebbe tener conto – alla luce della normativa richiamata in premessa – sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico. 1)
4.2. Contrariamente a quanto dedotto dall’indagato, infatti, il Tribunale del riesame ha valutato la tesi difensiva, superandola con argomenti di merito che questa Corte non è ammessa a sindacare e che, in ogni caso, non possono esser giudicati assenti o di mera apparenza. In particolare, l’ordinanza ha sottolineato che dell’installazione di questi pannelli non vi era menzione nella relazione redatta dall’ing. COGNOME, ausiliario di polizia giudiziaria, né prova nel fascicolo fotografico
prodotto. Ancora, il Collegio del riesame ha evidenziato l’avvenuto ampliamento di volume del piano sottotetto, con ribassamento del relativo piano di calpestio; da ciò, dunque, è stata tratta la conclusione – propria ancora della sola fase di merito – che non solo l’edificio era stato sopraelevato, ma anche che era stato sensibilmente ribassato nel solaio del sottotetto, come riportato anche nei grafici in atti.
4.3. A questo riguardo, peraltro, non può essere accolta la tesi difensiva per la quale tale abbassamento, invero, non avrebbe influito sulla volumetria complessiva dell’immobile, rimasta uguale: l’intervento in esame, infatti, è stato letto dal Tribunale alla luce della citata sopraelevazione di circa 60 centimetri, ritenuta evidentemente connessa, così concludendosi – con argomento di certo non viziato nei termini già richiamati – che lo stesso complessivo insieme di opere non avrebbe potuto essere compiuto attraverso la CILA presentata dal ricorrente, richiedendo, piuttosto, il rilascio dell’autorizzazione sismica e paesaggistica.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024
Consigliere estensore
Il Presidente